La responsabilità penale dei professionisti tecnici nelle pratiche Superbonus

Uno studio della Fondazione Inarcassa inquadra la condotta del professionista come possibile presupposto tecnico-giuridico della truffa aggravata ai danni dello Stato

di Cristian Angeli - 02/01/2026

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Lo studio “Superbonus 110% e prime applicazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità penale dei tecnici attestatori e asseveratori” (in allegato), pubblicato il 24 novembre 2025 dalla Fondazione Inarcassa a cura del Dott. Giulio Borella, Giudice del Tribunale di Rovigo, offre una chiave di lettura particolarmente significativa del ruolo assunto dalle asseverazioni tecniche nel sistema del Superbonus. L’analisi muove dalla constatazione che il legislatore ha affidato ai professionisti tecnici una funzione sostitutiva dei controlli pubblici, attribuendo alle attestazioni un valore certificativo idoneo a produrre effetti diretti nei confronti della Pubblica Amministrazione. È proprio questa scelta strutturale che, secondo lo studio, colloca l’asseverazione al centro delle più recenti contestazioni penali.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata diffusamente nel documento, qualifica infatti le false attestazioni come l’artificio o raggiro che consente la rappresentazione di presupposti inesistenti e l’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria. In tale prospettiva, la detrazione fiscale viene ricondotta alla nozione di erogazione pubblica e l’atto del tecnico può diventare il presupposto tecnico-giuridico su cui si fonda l’intera operazione fraudolenta. Ne discende che, laddove consapevole, il contributo del professionista non resta confinato al falso in senso stretto, ma può integrare il concorso nel reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Colpa, dolo e dolo eventuale nella ricostruzione della condotta del tecnico

Uno degli aspetti più delicati messi in evidenza dallo studio riguarda la distinzione tra responsabilità colposa e responsabilità dolosa. Il documento chiarisce che la mera negligenza, l’imperizia, l’errore o la superficialità non sono, di per sé, sufficienti a fondare una responsabilità penale per truffa aggravata. Il reato richiede la prova della consapevolezza e volontarietà della condotta, essendo sufficiente, sul piano soggettivo, il dolo generico.

Tuttavia, l’autore dello studio, richiama con il concetto di dolo eventuale, che rappresenta il vero punto di frizione tra errore professionale e responsabilità penale. Come si legge nel documento, integra il dolo eventuale quella forma di volontà che ricorre quando l’agente, pur non volendo l’evento, “se lo rappresenta e ne accetta il rischio”. Applicato al Superbonus, il ragionamento è particolarmente insidioso, perché il tecnico sa che la propria asseverazione è destinata a essere utilizzata da terzi nel meccanismo di generazione e circolazione dei crediti d’imposta e quindi il confine tra colpa e dolo può diventare estremamente sottile.

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