Revisione prezzi appalti: la clausola è obbligatoria anche se la stazione appaltante la omette

La sentenza del CGARS: la clausola di revisione prezzi ex art. 29 D.L. 4/2022 è di inserimento obbligatorio nei contratti pubblici, con eterointegrazione automatica della lex specialis

di Redazione tecnica - 11/11/2025

La revisione dei prezzi è tornata al centro del dibattito normativo nel triennio 2021–2023, segnato dal caro materiali e dall’urgenza di garantire, tra le altre, la realizzazione delle opere del PNRR. Per anni il meccanismo è rimasto confinato in una dimensione “facoltativa”, con ampi margini di discrezionalità per le stazioni appaltanti.

Con il D.L. n. 4/2022 (“Decreto Sostegni ter”), convertito nella legge n. 25/2022, il legislatore ha imposto una svolta netta: le clausole di revisione prezzi diventano obbligatorie in tutti i bandi pubblicati dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Pochi mesi dopo, il D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”) ha rafforzato ulteriormente il principio, introducendo anche un meccanismo di compensazione straordinaria per il caro materiali.

Cosa accade, però, se la stazione appaltante non inserisce la clausola revisionale, ritenendo di poterla sostituire con un generico meccanismo compensativo?

Clausola di revisione prezzi: il CGARS sull'obbligo di inserimento

A dare una risposta è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con la sentenza del 2 ottobre 2025, n. 728, ha affrontato una controversia di grande rilievo sistemico in materia di revisione prezzi e obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici.

La controversia nasce da una procedura bandita per la progettazione ed esecuzione di una tratta ferroviaria finanziata con risorse PNRR.

L’impresa aggiudicataria aveva chiesto l’inserimento della clausola di revisione prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022, e l’applicazione del prezzario 2023, ritenendo illegittimo l’uso di un prezzario non aggiornato.

La stazione appaltante aveva respinto la richiesta, limitandosi a riconoscere il solo meccanismo compensativo previsto dalla lettera b) della stessa norma.

L’appaltatore ha quindi proposto ricorso al TAR, poi accolto; da qui l’appello al CGARS da parte dell’amministrazione.

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