Revisione prezzi appalti: il Consiglio di Stato nega la retroattività del nuovo Codice

La sentenza n. 7779/2025 chiarisce che la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del d.Lgs. n. 50/2016 è ammessa solo se espressamente prevista nei documenti di gara

di Redazione tecnica - 06/11/2025

Cosa accade ai contratti stipulati sotto il “vecchio” Codice dei contratti se l’appaltatore chiede la revisione dei prezzi alla luce del nuovo d.lgs. n. 36/2023?

Le regole più favorevoli introdotte di recente possono essere applicate retroattivamente? E, in mancanza di una clausola espressa, la revisione può ritenersi automaticamente inserita nel contratto?

Revisione prezzi e nuovo Codice: nessuna retroattività ammessa

Il tema della revisione dei prezzi è tornato al centro del contenzioso dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti, che ha reso obbligatoria la previsione di clausole revisionali nei bandi.

La sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2025, n. 7779 si colloca in questo scenario di transizione normativa, chiarendo in modo inequivocabile che le nuove disposizioni non operano retroattivamente e che sotto il vigore del d.Lgs. n. 50/2016 la revisione era un istituto meramente pattizio, non automatico.

Nel caso in esame, una società appaltatrice aveva richiesto alla SA l’adeguamento dei corrispettivi di un contratto per la fornitura stipulato nel 2022, sostenendo che l’aumento dei costi di mercato e l’indice ISTAT giustificassero una revisione dei prezzi.

L’Amministrazione aveva negato l’istanza perché il contratto non conteneva alcuna clausola revisionale e il TAR aveva confermato il diniego. L’impresa aveva quindi proposto appello, invocando l’applicazione analogica delle norme emergenziali anti-Covid e del nuovo art. 60 del d.Lgs. n. 36/2023.

Il Consiglio di Stato ha però confermato la decisione di primo grado: vediamo perché.

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