Revisione prezzi e incentivi al personale: il MIT sui limiti applicativi dell’art. 45 del Codice dei contratti

Il MIT (parere n. 3650/2025) chiarisce che non sono previsti incentivi aggiuntivi per le attività di revisione prezzi, ma queste possono rientrare tra le funzioni tecniche della fase esecutiva se regolamentate dall’amministrazione.

di Redazione tecnica - 28/10/2025

Quando, in un appalto PNRR, si procede alla revisione prezzi, è possibile riconoscere ulteriori incentivi al personale interno della stazione appaltante impegnato nella procedura di gara? Può essere previsto un aumento del compenso per il professionista esterno incaricato della perizia propedeutica all’approvazione della revisione, in considerazione del maggiore carico di lavoro? Oppure la disciplina dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) impone limiti invalicabili anche in questi casi, confinando ogni riconoscimento economico alle sole funzioni tecniche tassativamente elencate nell’Allegato I.10 del Codice?

Revisione prezzi e incentivi al personale: il parere del MIT

A rispondere a queste domande è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3650 del 2 ottobre 2025, nell’ambito di un appalto finanziato con risorse PNRR. Nel caso di specie, la stazione appaltante chiedeva se fosse ammissibile riconoscere, in occasione della revisione prezzi, incentivi aggiuntivi al personale interno e un incremento del compenso al professionista esterno incaricato della perizia tecnica, considerato il maggiore impegno richiesto rispetto alle normali attività contrattuali.

Il MIT ha colto l’occasione per ribadire un principio generale: il sistema degli incentivi tecnici disciplinato dal Codice dei contratti è di carattere tassativo e non consente margini discrezionali per attribuire compensi ulteriori o nuovi incentivi non previsti dalla legge.

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