Cosa accade quando un servizio pubblico essenziale continua ad essere svolto per anni tramite ordinanze contingibili e urgenti?
È corretto considerare questa prosecuzione come una semplice proroga del contratto originario? Oppure la fissazione di nuovi canoni determina la nascita di rapporti autonomi, sganciati dal contratto scaduto?
E, soprattutto, in questo scenario, ha ancora spazio la revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 ottobre 2025, n. 7942, intervenendo su una vicenda che molti enti locali conoscono bene: la gestione emergenziale di servizi, come ad esempio quelli di raccolta rifiuti.
Revisione prezzi e ordinanze contingibili: interviene il Consiglio di Stato
Il caso riguarda la gestione di un servizio essenziale da parte di un OE in base a due contratti contenenti clausole di revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Alla scadenza del secondo contratto, il Comune aveva fatto ricorso a una lunga serie di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, con cui era stata disposta la prosecuzione del servizio per motivi di salute pubblica e tutela ambientale. L’impresa ha impugnato il provvedimento dell'Amministrazione che negava il riconoscimento della revisione prezzi per gli anni 2013–2017.
Sebbene le ordinanze richiamassero genericamente gli “stessi patti e condizioni” degli atti negoziali vigenti, in realtà avevano spesso fissato nuovi corrispettivi, talvolta definite come “canone mensile revisionato”, e in alcuni periodi erano stati stipulati nuovi contratti direttamente collegati all’ordinanza.
Proprio questa continua ridefinizione del canone è stata determinante nella qualificazione giuridica del rapporto.