Revisione prezzi e regime transitorio: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l'applicabilità dell'art. 60 del Codice Appalti relativo alla revisione dei prezzi dopo il correttivo
Alla luce dell’art. 60 (Revisione prezzi) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e del correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, quale disciplina si applica agli appalti avviati dopo il 31 dicembre 2024 ma prima della pubblicazione degli indici di costo? Quali clausole di revisione prezzi devono essere inserite nei documenti di gara?
Revisione prezzi e regime transitorio: il nuovo parere del MIT
Sono questi i dubbi sollevati nell’istanza oggetto del Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3312 del 3 aprile 2025, che offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’art. 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo).
In un quadro normativo ancora in fase di assestamento, il parere affronta due aspetti centrali della disciplina transitoria:
- da un lato la perdurante applicazione del vecchio art. 60;
- dall’altro, le modalità di determinazione della revisione prezzi per gli affidamenti avviati in assenza dei nuovi indici di costo ministeriali.
Il nuovo parere fornito dal Supporto Giuridico del MIT prende le mosse dal combinato disposto dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 16 dell’Allegato II.2-bis, (Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi) introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, chiarendo in primo luogo quale formulazione dell’art. 60 risulti ancora applicabile nelle more della pubblicazione del provvedimento ministeriale previsto al comma 4, primo periodo.
Entrando nel dettaglio, ecco il quesito posto:
“L'art. 16 dell'allegato II.2-bis del Codice, introdotto dall'art. 86 del D.Lgs. 209/2024, dispone al comma 1 che "Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano (...) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice" e al comma 2 che "Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023." Ciò premesso, si chiede con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31.12.2024 nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni: a) se la vigenza postuma dell'art. 60 del Codice nella precedente formulazione sia limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 e, di conseguenza, sia già applicabile il comma 2 dell'art. 60 nella nuova formulazione; b) se debbano essere inserite nei documenti di gara clausole di revisione prezzi che si attivino al verificarsi di variazioni del costo dell'opera superiori al 3% dell'importo complessivo e che operino nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire oppure se tali clausole debbano invece contenere le % previste nella precedente formulazione della norma”.
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