L'ANCI ha pubblicato un nuovo Quaderno operativo dedicato alla verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con un aggiornamento della disciplina prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2025 e dal D.L. n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026.
Il documento arriva in vista della scadenza del 31 dicembre 2026, entro la quale gli enti interessati dovranno aggiornare la ricognizione annuale dei servizi affidati, e approfondisce soprattutto le novità riguardanti le verifiche sull'andamento delle gestioni, gli interventi da adottare in presenza di criticità imputabili ai gestori e il nuovo regime sanzionatorio, che prevede importi compresi tra 5.000 e 500.000 euro per gli inadempimenti individuati dalla normativa.
Oltre a ricostruire gli obblighi degli enti affidanti e gli orientamenti interpretativi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il documento affronta alcune questioni applicative legate all'individuazione dei servizi da sottoporre a ricognizione e alle diverse modalità di affidamento, mettendo a disposizione anche tre schemi operativi per la predisposizione della relazione annuale, dell'atto di indirizzo e del piano delle misure correttive.
Servizi pubblici locali: il nuovo Quaderno ANCI sulla ricognizione annuale
L'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 impone agli enti affidanti di effettuare una ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, verificandone l'andamento sotto il profilo economico, dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli obblighi contrattuali.
La relazione deve riguardare ciascun servizio affidato e riportare gli elementi necessari per valutare i risultati raggiunti, tenendo conto anche degli indicatori individuati dalle autorità di regolazione e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i rispettivi ambiti di competenza.
Il Quaderno ANCI richiama gli orientamenti dell'AGCM, che già nella segnalazione AS1999 del 17 giugno 2024 aveva evidenziato la necessità di superare le ricognizioni limitate alla descrizione degli affidamenti, chiedendo alle amministrazioni informazioni sull'andamento economico-finanziario, sui livelli qualitativi effettivamente raggiunti e sulle eventuali criticità riscontrate.
Le modifiche normative più recenti intervengono sulle conseguenze di queste valutazioni. Se la verifica evidenzia risultati insoddisfacenti per cause dipendenti dal gestore, l'amministrazione è tenuta ad adottare un atto di indirizzo e a richiedere un piano correttivo, secondo la procedura introdotta nell'art. 30.
Ricognizione 2026: quali enti sono obbligati e quali servizi rientrano nella verifica
La ricognizione annuale riguarda i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti in relazione all'ambito territoriale o al bacino del servizio.
L'ANCI precisa che l'adempimento spetta al soggetto che ha effettuato l'affidamento. Se, ad esempio, un servizio viene affidato da un ente di governo dell'ambito territoriale, sarà quest'ultimo a dover predisporre la relazione, senza che i singoli Comuni interessati debbano ripetere la medesima ricognizione.
Per i servizi a rete, il riferimento è alle principali utilities, come il servizio idrico, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la distribuzione del gas. Per i servizi non a rete, invece, rilevano la natura dell'attività e le condizioni economiche nelle quali viene svolta.
Il Quaderno richiama, tra gli altri, gli impianti sportivi, i parcheggi, i servizi cimiteriali, le luci votive e il trasporto scolastico, già considerati dal decreto direttoriale MIMIT n. 639 del 31 agosto 2023.
L'appartenenza a una di queste categorie non è però sufficiente, da sola, a qualificare il servizio come economicamente rilevante. L'amministrazione deve considerare le caratteristiche della gestione e la possibilità, anche soltanto potenziale, di remunerare i costi attraverso tariffe, corrispettivi o altre entrate di mercato.
Il criterio interessa particolarmente gli impianti sportivi comunali, per i quali la giurisprudenza amministrativa ha più volte escluso classificazioni automatiche, richiedendo una valutazione delle caratteristiche dell'impianto, dei costi di manutenzione, del regime tariffario e delle eventuali attività accessorie.
Dalla ricognizione restano esclusi i servizi privi di rilevanza economica e quelli meramente strumentali all'amministrazione, che svolgono funzioni di supporto all'attività dell'ente senza rivolgersi direttamente alla collettività.
La verifica non interessa soltanto le società in house e i concessionari, ma anche i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati mediante appalto. Secondo l'interpretazione illustrata dall'ANCI, non rientrano invece nell'obbligo previsto dall'art. 30 i servizi gestiti direttamente in economia.
Scadenza del 31 dicembre 2026: cosa deve contenere la relazione annuale
La relazione deve essere aggiornata ogni anno, contestualmente alla revisione periodica delle società partecipate disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Il termine di riferimento è quindi il 31 dicembre e, per gli affidamenti a società in house, la ricognizione costituisce un'appendice della relazione sulle partecipazioni.
I due adempimenti rimangono distinti, pur essendo collegati. La revisione delle partecipazioni riguarda l'assetto societario dell'amministrazione, mentre la ricognizione prevista dall'art. 30 prende in esame l'andamento dei servizi affidati, anche quando il gestore non è una società partecipata.
In merito alla competenza per l'approvazione della relazione, l'ANCI ritiene che, nel silenzio della disposizione, questa sia generalmente riconducibile al Consiglio comunale, anche in considerazione del collegamento con la revisione periodica delle partecipazioni e delle competenze consiliari sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Resta comunque salva un'eventuale diversa disciplina regolamentare sull'organizzazione dell'ente.
Per ciascun servizio devono essere ricostruiti i principali risultati economico-finanziari, i costi sostenuti, i ricavi, gli investimenti e gli eventuali effetti sul bilancio dell'ente. A questi dati si aggiunge la verifica delle prestazioni effettivamente erogate, dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio.
Il confronto con gli indicatori di settore e con gli obiettivi contrattuali permette di individuare gli scostamenti e di valutarne le cause. Il Quaderno richiama anche l'utilità di analisi comparative sui costi e sulla qualità, oltre alla necessità di documentare gli interventi già adottati per risolvere eventuali problemi.
Per gli affidamenti in house, la verifica si collega inoltre alle valutazioni richieste dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 201/2022, relative alle ragioni economiche e qualitative che giustificano il mantenimento della gestione.
Servizi pubblici locali: i tre parametri della gestione insoddisfacente
Una delle novità introdotte dalla Legge n. 190/2025 riguarda le conseguenze dell'accertamento di una gestione insoddisfacente.
Il nuovo comma 1-bis dell'art. 30 prevede che l'ente, sulla base delle valutazioni effettuate durante la ricognizione, individui le possibili cause dell'andamento negativo. Quando le criticità dipendono dall'attività del gestore, deve essere adottato un atto di indirizzo che imponga la predisposizione di un piano contenente le misure necessarie a correggerle.
Il successivo comma 1-ter individua le condizioni che consentono di qualificare una gestione come insoddisfacente. È sufficiente che ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- perdite significative negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario;
- risultati gestionali significativamente inferiori agli obiettivi stabiliti nel contratto;
- almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli minimi individuati secondo la disciplina di settore.
L'amministrazione deve individuare le cause dei risultati negativi, perché l'obbligo di adottare l'atto di indirizzo previsto dal comma 1-bis è collegato alla loro riconducibilità all'attività del gestore. La presenza di uno dei parametri indicati dalla norma richiede quindi una valutazione delle responsabilità gestionali, anche quando le criticità riguardano contemporaneamente l'equilibrio economico-finanziario e la qualità delle prestazioni.
Piano correttivo entro tre mesi e possibile risoluzione dell'affidamento
Accertata una gestione insoddisfacente per cause imputabili al gestore, l'ente affidante deve adottare un atto di indirizzo, da allegare alla relazione di ricognizione, con il quale impone l'elaborazione di un piano correttivo entro tre mesi dall'adozione dell'atto stesso.
Il piano deve individuare le misure necessarie a ripristinare e migliorare la qualità del servizio, rendere più efficiente la gestione dei costi e ripianare le eventuali perdite, indicando anche un cronoprogramma per l'attuazione degli interventi.
ANCI suggerisce di collegare ogni misura alle criticità rilevate e di definire obiettivi verificabili, in modo che l'ente possa successivamente controllare i risultati raggiunti.
Il nuovo comma 1-quater dell'art. 30 richiama l'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022 quando il gestore non adotta il piano entro il termine previsto, presenta un piano insufficiente o inefficace oppure commette gravi inadempimenti nella sua attuazione.
In queste ipotesi trova applicazione la disposizione che riconosce all'ente affidante il potere di risolvere anticipatamente il rapporto per grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni contrattuali.
La risoluzione non opera automaticamente, ma costituisce una possibilità che l'amministrazione può esercitare sulla base delle condizioni previste dalla legge e del rapporto contrattuale.
La procedura interessa tutti i soggetti gestori, compresi gli operatori economici selezionati mediante gara e le società affidatarie in house.
Sanzioni ANAC fino a 500.000 euro: gli inadempimenti degli enti locali
La Legge n. 190/2025 ha introdotto nel D.Lgs. n. 201/2022 anche l'art. 31-bis, dedicato alle sanzioni per gli inadempimenti degli enti locali.
La disposizione attribuisce all'ANAC il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria richiamata dall'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, il cui importo è compreso tra 5.000 e 500.000 euro.
Sono previste tre ipotesi di violazione:
- mancata adozione della relazione annuale;
- omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- mancata adozione dell'atto di indirizzo nei casi di gestione insoddisfacente disciplinati dall'art. 30, comma 1-bis.
Prima di applicare la sanzione, l'ANAC deve comunicare all'ente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le integrazioni necessarie. La medesima procedura è prevista anche quando la relazione risulta incompleta al punto da impedirne una compiuta valutazione.
Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Autorità applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge.
Per gli enti interessati dalla scadenza del 31 dicembre 2026, occorre quindi prestare attenzione anche alla completezza dei contenuti della relazione e agli eventuali provvedimenti da adottare quando la verifica evidenzia criticità imputabili al gestore.
Trasparenza SPL: pubblicazione della relazione e trasmissione all'ANAC
L'art. 31 del D.Lgs. n. 201/2022 disciplina gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La relazione annuale deve essere pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede alla pubblicazione attraverso la piattaforma Trasparenza SPL. Alla stessa piattaforma devono essere trasmessi anche l'atto di indirizzo adottato in presenza di una gestione insoddisfacente e il piano correttivo predisposto dal gestore.
La pubblicazione della relazione è parte integrante dell'adempimento annuale e la sua omissione, come previsto dal nuovo art. 31-bis, può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Quaderno ANCI 2026: i modelli per la relazione e il piano correttivo
Il Quaderno si completa con tre schemi operativi a supporto delle amministrazioni nella predisposizione degli atti.
Il primo riguarda la relazione annuale prevista dall'art. 30 e propone una struttura che comprende la descrizione del servizio e del soggetto affidatario, l'andamento economico, la qualità delle prestazioni, il rispetto degli obblighi contrattuali e le valutazioni conclusive.
Il secondo è uno schema di atto di indirizzo da utilizzare quando la ricognizione rileva un andamento gestionale insoddisfacente per cause imputabili al gestore, mentre il terzo propone i contenuti del piano correttivo, con indicazioni sulle misure da adottare, sui tempi di attuazione e sulle modalità di monitoraggio.
I modelli devono essere adattati alle caratteristiche dei singoli servizi, agli affidamenti in essere e alle informazioni disponibili presso l'ente.