Riduzione contributiva nel settore edile: 11,50% confermato per il 2025

Pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che conferma la riduzione contributiva per le imprese edili ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 244/1995

di Redazione tecnica - 29/10/2025

Con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto Direttoriale 29 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene confermata per l’anno 2025 la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50%.

Riduzione contributiva 2025: 11,50% per il settore edile

La misura, prevista dall’articolo 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2019), rappresenta uno strumento strutturale di sostegno alla competitività delle imprese edili, volto a contenere il costo del lavoro e favorire la regolarità contributiva nel comparto.

Il decreto precisa che, a seguito delle rilevazioni elaborate dall’INPS, l’andamento delle contribuzioni nel comparto edile continua a garantire un equilibrio tra gettito e riduzione, rendendo sostenibile la conferma dell’11,50%, già fissata con il precedente decreto del 16 maggio 2024.

La riduzione si applica sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali diverse da quelle destinate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali.

Chi può applicarla

Per poter fruire dell’agevolazione, le imprese devono rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità contributiva attestata dal DURC;
  • osservanza della normativa sulla retribuzione imponibile, in conformità ai contratti collettivi del settore edile;
  • assenza di condanne penali passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni antecedenti la data di applicazione della riduzione.

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni che si applichino alle medesime contribuzioni.

Come di consueto, sarà l’INPS a fornire con apposita circolare operativa le istruzioni per l’applicazione pratica della riduzione, con l’indicazione dei codici di autorizzazione e delle modalità di esposizione nei flussi UniEmens.

Il beneficio potrà essere applicato solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, a seguito della verifica dei requisiti richiesti.

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