Nei cantieri in cui operano più imprese o lavoratori autonomi, la gestione della sicurezza si collega strettamente all’individuazione dei rischi derivanti dall'interazione tra le diverse organizzazioni, tenendo presente che la presenza di soggetti appartenenti a imprese differenti non rende automaticamente interferenziale qualsiasi situazione di pericolo, soprattutto quando l'infortunio è collegato alle modalità di esecuzione di una lavorazione già considerata nei documenti di sicurezza.
Da questa distinzione dipende anche la distribuzione delle responsabilità tra coordinatore per la sicurezza, datore di lavoro e committente, ai quali il Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) attribuisce compiti differenti, la cui violazione deve essere valutata considerando la natura del rischio, le condizioni operative del cantiere e gli obblighi effettivamente riconducibili a ciascuna figura.
Un punto delicato sul quale è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 37229 del 22 ottobre 2026, pronunciandosi su un infortunio mortale avvenuto durante l'utilizzo di un escavatore e affrontando anche la posizione del responsabile unico del procedimento e i presupposti della responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Rischio interferenziale in cantiere: l'infortunio e le responsabilità contestate
L'incidente si è verificato in un cantiere destinato alla manutenzione idraulica di un corso d'acqua, dove un dipendente dell'impresa affidataria, durante alcune operazioni di rimozione della vegetazione, è rimasto schiacciato durante la manovra di un escavatore, condotto dal titolare di una ditta individuale e noleggiato dall'impresa affidataria.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) aveva già considerato il rischio connesso alle manovre dell'escavatore, prevedendo la presenza di un addetto a terra incaricato di assistere il conducente, misura che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, avrebbe verosimilmente impedito l'infortunio, ma che non era stata applicata durante la lavorazione.
Il procedimento ha coinvolto il coordinatore per la sicurezza, incaricato sia della progettazione sia dell'esecuzione, il responsabile unico del procedimento e la società affidataria, mentre la responsabilità penale del legale rappresentante dell'impresa era stata definitivamente accertata in un separato giudizio.
Al coordinatore venivano contestati l'inadeguatezza e il mancato aggiornamento del PSC rispetto ai presunti rischi interferenziali, insieme all'omissione delle necessarie attività di coordinamento e controllo, mentre al RUP erano attribuite carenze nella sorveglianza sull'adeguatezza del piano e sull'evoluzione delle condizioni operative del cantiere.
I giudici di merito hanno assolto entrambe le figure, ritenendo che l'infortunio fosse riconducibile al rischio specifico dell'utilizzo dell'escavatore, mentre la Corte d'Appello ha assolto anche la società dall'illecito previsto dall'art. 25-septies, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, non essendo stata dimostrata una colpa di organizzazione causalmente collegata al reato.
Contro queste decisioni ha presentato ricorso il Procuratore generale, contestando soprattutto la qualificazione del rischio e la valutazione delle omissioni attribuite ai soggetti coinvolti.
Rischio interferenziale e rischio specifico: come distinguerli nei cantieri
La Cassazione ha ricostruito la nozione di rischio interferenziale partendo dal D.Lgs. n. 81/2008, che richiama tale concetto, in particolare all'art. 26, comma 3, senza definirlo espressamente, e dalla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella quale l'interferenza viene ricondotta al contatto rischioso tra personale appartenente a imprese differenti operanti nello stesso contesto lavorativo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte, l'interferenza deve essere valutata in senso funzionale, considerando la coesistenza di organizzazioni distinte e le situazioni pericolose che possono derivare dalla loro interazione, senza attribuire valore esclusivo alla contemporaneità materiale delle lavorazioni, dal momento che anche imprese che si alternano nell'esecuzione delle attività possono generare rischi ulteriori rispetto a quelli propri delle singole operazioni.
Il rischio specifico riguarda invece le competenze tecniche, le procedure esecutive e l'impiego di macchine o attrezzature caratteristiche di una determinata attività, la cui gestione è affidata ai soggetti che organizzano e dirigono direttamente le lavorazioni.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che il lavoratore autonomo stava eseguendo la medesima attività affidata all'impresa appaltatrice, sostituendosi di fatto a quest'ultima, senza che risultasse dimostrata un'autonoma organizzazione capace di generare rischi aggiuntivi per effetto dell'interazione tra imprese.
La Cassazione ha condiviso l'impostazione giuridica seguita dai giudici di merito, rilevando che la presenza di lavoratori appartenenti a organizzazioni differenti non dimostra, da sola, l'esistenza di un rischio interferenziale e che le valutazioni sulle modalità di svolgimento della lavorazione non erano state efficacemente contestate nel ricorso.
Responsabilità del CSE: obblighi di coordinamento e vigilanza sulle lavorazioni
La qualificazione del rischio è stata al centro della valutazione della responsabilità del coordinatore per la sicurezza, rispetto alla quale la Cassazione, richiamando gli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e l'Allegato XV, ha individuato i confini tra gli obblighi di coordinamento dei rischi legati all'organizzazione generale del cantiere e quelli relativi alle modalità esecutive delle singole lavorazioni, affidati alla gestione del datore di lavoro.
Al coordinatore competono anche la valutazione dei rischi connessi alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi di lavoro e la considerazione dei pericoli generali derivanti dalle caratteristiche dell'opera, dagli strumenti utilizzati e dall'organizzazione delle lavorazioni, mentre le scelte operative e le modalità di esecuzione proprie delle singole attività rimangono nella sfera gestionale del datore di lavoro e devono trovare adeguata disciplina nella documentazione aziendale di sicurezza, con particolare riferimento al piano operativo di sicurezza (POS).
Questa ripartizione non esonera il coordinatore per l'esecuzione dagli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, che gli attribuisce il compito di verificare, mediante opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni pertinenti contenute nel PSC e delle relative procedure di lavoro, oltre alla verifica dell'idoneità dei POS e all'adeguamento del piano in relazione all'evoluzione delle lavorazioni.
Tali obblighi non comportano, però, una vigilanza continuativa sulle singole operazioni, affidata alle figure aziendali che esercitano direttamente i poteri organizzativi e di controllo sull'attività dei lavoratori.
Nel procedimento esaminato, il PSC aveva già previsto la presenza di un operatore a terra incaricato di assistere il conducente dell'escavatore e i giudici di merito hanno ricondotto l'infortunio alla mancata applicazione di questa misura nell'ambito della specifica lavorazione, senza individuare un rischio interferenziale che imponesse ulteriori interventi di coordinamento.
È stata inoltre considerata la mancata prova della conoscenza, da parte del coordinatore, dell'avvio della lavorazione nell'area dell'incidente, tenuto conto che la precedente comunicazione relativa all'ingresso del lavoratore autonomo risaliva a circa quattro mesi prima e riguardava attività svolte in un'altra zona del cantiere.
La Corte ha quindi confermato l'esito assolutorio, rilevando che non erano state efficacemente censurate le valutazioni dei giudici di merito sulla natura del rischio e sulle omissioni contestate, senza per questo escludere gli obblighi di coordinamento e verifica che continuano a gravare sul CSE quando le condizioni del cantiere richiedono un aggiornamento delle misure di sicurezza.
Responsabilità del RUP per la sicurezza: obblighi e limiti dell'alta vigilanza
In riferimento alla posizione del responsabile unico del procedimento, al quale erano state contestate omissioni nella sorveglianza sull'adeguatezza e sull'aggiornamento del PSC, i giudici hanno richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il RUP, nell'ambito dei lavori pubblici, è titolare di una posizione di garanzia collegata ai compiti di sicurezza del committente, che si estende anche alla fase esecutiva mediante la sorveglianza sul rispetto dei piani.
Questa funzione di alta vigilanza non comporta però un controllo permanente delle singole operazioni, dovendo essere esercitata nell'ambito delle attribuzioni proprie del responsabile del procedimento e tenendo conto delle condizioni effettivamente conosciute o conoscibili durante l'esecuzione dei lavori.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano valorizzato l'adeguatezza originaria del PSC, la previsione dell'addetto a terra, i sopralluoghi a sorpresa effettuati dal RUP e l'assenza di elementi dai quali desumere la sua conoscenza dell'avvio della specifica lavorazione, considerando anche che, durante un sopralluogo effettuato due giorni prima dell'infortunio, era stata constatata la conclusione delle attività di sfalcio in alveo con motobarca e non risultavano, in quel momento, lavorazioni in corso.
La Cassazione ha ritenuto che tali valutazioni spiegassero adeguatamente le ragioni per le quali non era stata raggiunta la prova della condotta colposa e della sua incidenza causale sull'evento, confermando così l'assoluzione del RUP senza mettere in discussione la posizione di garanzia che la giurisprudenza riconosce a tale figura.
La vicenda riguarda, peraltro, lavori eseguiti nel 2021 e quindi il responsabile unico del procedimento previsto dalla disciplina allora applicabile, figura da distinguere dall'attuale responsabile unico del progetto disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
Responsabilità dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: la prova della colpa di organizzazione
Infine, il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa della società affidataria per l'omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica, valorizzando il risparmio di spesa derivante dalla mancata presenza dell'addetto a terra e l'assenza di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa natura.
La Corte d'Appello aveva successivamente assolto la società, ritenendo non dimostrata una specifica colpa di organizzazione, e la Cassazione ha confermato tale impostazione, richiamando il principio secondo cui la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 richiede l'accertamento di un deficit organizzativo autonomo rispetto alla colpa della persona fisica che ha commesso il reato.
La mancata adozione o l'inefficace attuazione dei modelli previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 non sono, da sole, sufficienti a dimostrare tale responsabilità, che presuppone l'individuazione delle carenze organizzative del sistema aziendale di prevenzione e la prova del collegamento causale tra queste e la commissione del reato presupposto.
La colpa di organizzazione costituisce infatti un elemento autonomo dell'illecito amministrativo, il cui accertamento non può essere sostituito dalla semplice individuazione di una condotta colposa del datore di lavoro o degli altri soggetti apicali, mentre l'onere della prova grava sulla pubblica accusa.
Anche il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente deve essere tenuto distinto dalla colpa di organizzazione, poiché un eventuale risparmio di spesa può contribuire a dimostrare il primo requisito, senza che da ciò derivi automaticamente la prova di carenze nell'assetto organizzativo aziendale.
Nel procedimento esaminato, la Cassazione ha rilevato che l'imputazione si era sostanzialmente limitata a contestare l'assenza del modello organizzativo, senza specificare quale deficit dell'organizzazione avesse contribuito alla verificazione dell'infortunio, mentre i giudici di appello avevano escluso sia il collegamento causale tra la presunta carenza organizzativa e il reato sia l'effettiva esistenza di un risparmio di spesa, valutazioni che non erano state specificamente censurate nel ricorso.
Su queste basi è stata confermata l'assoluzione della società.
Infortunio mortale in cantiere: perché la Cassazione ha confermato le assoluzioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale, confermando le assoluzioni del coordinatore per la sicurezza, del RUP e della società affidataria, pur attraverso valutazioni differenti per le persone fisiche e per l'ente.
Nell'esaminare le posizioni del coordinatore e del RUP, la Cassazione ha dovuto considerare anche i limiti processuali previsti dall'art. 608, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che restringe i motivi di ricorso del pubblico ministero contro una doppia sentenza assolutoria, impedendo di rimettere ordinariamente in discussione la ricostruzione dei fatti e le valutazioni dei giudici di merito, mentre il motivo relativo alla responsabilità amministrativa della società è stato esaminato e dichiarato infondato.
La decisione conferma che l'accertamento delle responsabilità per un infortunio in cantiere richiede di individuare la natura del rischio, gli obblighi effettivamente attribuiti ai soggetti coinvolti e il collegamento tra le eventuali omissioni e l'evento, evitando di sovrapporre le funzioni di coordinamento e sorveglianza alla gestione operativa delle lavorazioni.
Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno ricondotto la mancata applicazione di una misura già prevista nel PSC al rischio specifico della lavorazione, escludendo le responsabilità contestate al coordinatore e al RUP con valutazioni che il ricorso non è riuscito a superare, mentre la responsabilità amministrativa dell'impresa è stata esclusa in assenza della prova di un autonomo deficit organizzativo causalmente collegato al reato.