Rotazione appalti: quando si può reinvitare l'affidatario uscente?

La deroga a uno dei principi cardine negli appalti pubblici deve rispondere a condizioni ben precise, concorrenti e non alternative fra loro

di Redazione tecnica - 12/12/2024

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Il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici si impone, nelle procedure negoziate, già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Si tratta di una disposizione imperativa e che si applica a tutte le tipologie di appalti, eccetto che per deroghe puntualmente indicate, tra cui non rientrano sicuramente gli affidamenti di servizi sociali.

Non solo: il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto soltanto sulla base di una motivazione “rafforzata”, che tenga conto specificamente della “struttura del mercato” e della “effettiva assenza di alternative”, nonché dell’”accurata esecuzione del precedente contratto”. Tali requisiti devono essere concorrenti e non alternativi tra loro.

Principio di rotazione: quando si può reinvitare l'operatore uscente?

Ricordando i fondamenti del principio di rotazione, il TAR Abruzzo, con la sentenza del 7 dicembre 2024, n. 365, ha respinto il ricorso di OE, affidatario uscente di un servizio sociale, appaltato prima con affidamento diretto e poi tramite invito con procedura negoziata.

L’operatore aveva impugnato la determina di indizione della nuova procedura a cui non era stato invitato, sull’assunto che il settore di attività, quello dei servizi sociali, regolamentato dall’art. 128 del d.Lgs. n. 36/2023, non sarebbe interessato dal rpincipio di rotazione in quanto al comma 3 afferma che “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”.

Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, il comma 8 opera un mero rinvio interno ai principi ed ai criteri di cui al comma 3 e non anche agli artt. 48 e ss. Ne deriva che il Legislatore avrebbe escluso dalla portata applicativa del principio di rotazione le procedure per l’affidamento dei servizi sociali sottosoglia.

L’Amministrazione resistente avrebbe pertanto escluso il gestore uscente in aperta violazione dei principi di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, richiamati dall’art. 128 comma 3 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti ai servizi alla persona. Tale scelta sarebbe stata anche irragionevole in quanto la stessa ha svolto il servizio in maniera eccellente, ha utilizzato personale qualificato e rispettato i tempi stabiliti, dimostrando così affidabilità, puntualità e qualità nelle prestazioni.

 

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