Tra le novità introdotte dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del c.d. "Decreto PNRR 2026", una delle più operative riguarda la fatturazione nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), un ambito in cui, nella pratica, la gestione amministrativa è sempre stata caratterizzata da una certa frammentazione.
In particolare, il nuovo comma 3-bis dell’art. 8 del D.L. n. 19/2026 modifica l’art. 21, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione differita, modalità che consente di emettere un’unica fattura riepilogativa per tutte le operazioni effettuate nel corso del mese entro il giorno 15 del mese successivo.
Fatturazione RTI e Decreto PNRR 2026: cosa cambia con la legge n. 50/2026
Secondo la nuova previsione, la fatturazione differita comprende adesso “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell’impresa mandataria…”.
La possibilità viene quindi estesa, in modo esplicito, anche alle operazioni rese nell’ambito dei RTI quando la fattura è emessa dalla mandataria per conto delle mandanti.
La modifica si inserisce in un sistema in cui, ai sensi dell’art. 68, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, ogni impresa del RTI mantiene la propria autonomia anche sotto il profilo fiscale, in quanto il mandato con rappresentanza non dà vita a un nuovo soggetto giuridico ma lascia in capo a ciascun operatore economico i propri obblighi.
Sul piano operativo, questo si è sempre tradotto in un modello secondo cui ogni impresa emette fattura alla stazione appaltante per la quota di prestazioni eseguite, con gestione autonoma degli adempimenti IVA. Un’impostazione che nella pratica comporta una moltiplicazione dei documenti e una gestione più articolata, soprattutto nei raggruppamenti più complessi o con più operatori coinvolti.
In questo contesto si è inserita l’apertura dell’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta n. 47/2024, in riferimento a un RTP, ha già riconosciuto la possibilità per la mandataria di emettere fattura nei confronti della stazione appaltante in nome e per conto delle mandanti, occupandosi poi della ripartizione interna dei corrispettivi.
Di fatto però nulla era stato chiarito in merito alla fatturazione differita, profilo che trova adesso una disciplina espressa nel nuovo comma 3-bis dell’art. 8 della legge n. 50/2026.
RTI e IVA: perché resta l’autonomia fiscale delle imprese
Adesso la fatturazione “in nome e per conto” può essere gestita anche secondo le regole della fatturazione differita.
In termini operativi, la novità si traduce nella possibilità per la mandataria di:
- emettere un’unica fattura cumulativa mensile nei confronti della stazione appaltante;
- includere nella fattura tutte le operazioni rese nel mese dalle imprese del raggruppamento;
- rispettare il termine del giorno 15 del mese successivo;
- riportare in fattura il dettaglio delle prestazioni eseguite da ciascuna impresa.
Il vantaggio è evidente soprattutto nei RTI più strutturati: si riduce il numero delle fatture, si semplifica il flusso documentale e si rende più lineare il rapporto amministrativo con la stazione appaltante.
La norma, tuttavia, non cambia la natura del RTI, né introduce una forma di soggettività fiscale unitaria. Rimane fermo il principio per cui ciascuna impresa conserva la propria autonomia: non cambia il soggetto passivo IVA, non si crea un centro unico di imputazione fiscale e non si trasferiscono gli obblighi fiscali alla mandataria.
Di conseguenza, gli adempimenti IVA (registrazione, liquidazione, dichiarazione) restano in capo alle singole imprese e la mandataria svolge una funzione rappresentativa nella fatturazione, senza sostituirsi alle mandanti sul piano sostanziale.
Quando conviene la fatturazione differita nei RTI
Dopo l’intervento della legge 50/2026, il sistema si presenta più flessibile, ma non diverso nella sua struttura.
Restano infatti due modalità alternative, corrispondenti a:
- fatturazione ordinaria, in cui ciascuna impresa emette fattura per la propria quota, con piena coerenza tra esecuzione delle prestazioni e documentazione fiscale;
- fatturazione tramite mandataria, in cui la capogruppo emette la fattura in nome e per conto delle mandanti ed è possibile utilizzare la fatturazione differita e quindi una fattura cumulativa mensile.
Non c’è una soluzione che sostituisce l’altra: si tratta di una scelta organizzativa che può essere calibrata in base alla complessità dell’appalto e alla struttura del raggruppamento.
Il vero punto, piuttosto, è capire quando questa opzione è effettivamente conveniente: nei raggruppamenti più articolati può rappresentare una semplificazione significativa, mentre in contesti più semplici potrebbe non offrire particolari vantaggi. In ogni caso, la sua efficacia dipende da una gestione ottimale dei dati e da un coordinamento effettivo tra le imprese del raggruppamento.