Un funzionario comunale titolare di Elevata Qualificazione, che esercita funzioni dirigenziali e poteri di vigilanza o controllo sulle attività di una fondazione, non può assumere contemporaneamente l’incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) presso la stessa fondazione, quando quest’ultima rientra tra gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione.
Ad affermarlo è stata ANAC nel parere approvato dal Consiglio il 30 settembre 2026, relativo al fascicolo URAV 4513/2026, applicando l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 al caso di un funzionario di un Comune, individuato da una fondazione per la gestione dei propri affidamenti pubblici.
L’Autorità ha ricondotto l’incarico di RUP allo svolgimento stabile di attività di consulenza, considerando le funzioni esercitate dal dipendente e i poteri di controllo mantenuti dal Comune sulla fondazione, con una precisazione: la valutazione riguarda l’attuale organizzazione degli uffici e le responsabilità attribuite al funzionario, lasciando al Comune la possibilità di modificare la distribuzione delle funzioni per superare l’incompatibilità.
L’incarico di RUP al funzionario comunale: il caso esaminato dall’ANAC
La richiesta di parere è stata presentata da una fondazione turistica intenzionata a conferire l’incarico di RUP a un funzionario comunale titolare di Elevata Qualificazione, già preposto al servizio turismo e in possesso di esperienza e competenze in materia di contratti pubblici.
La fondazione aveva stipulato con il Comune una convenzione che disciplinava lo svolgimento delle attività e l’utilizzo delle risorse erogate. L’accordo attribuiva alla struttura comunale poteri di ordine, controllo e veto, prevedendo anche obblighi di restituzione delle somme in caso di difformità gestionali. Il servizio turismo manteneva inoltre un generale potere di controllo sulla corrispondenza delle attività della fondazione agli indirizzi dell’amministrazione e al programma concordato.
Il funzionario individuato per l’incarico di RUP operava proprio nell’ambito del servizio comunale coinvolto in queste verifiche. Alle sue responsabilità organizzative e gestionali si aggiungevano alcune funzioni dirigenziali delegate, comprese quelle relative alla liquidazione delle fatture e dei rimborsi inerenti ai contratti e alle convenzioni del servizio.
L’ANAC ha esaminato la richiesta alla luce dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, verificando se la posizione del dipendente e le caratteristiche dell’incarico presso la fondazione integrassero i presupposti dell’incompatibilità.
Incompatibilità del RUP: cosa prevede l’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013
L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce che gli incarichi amministrativi di vertice e quelli dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività di enti privati regolati o finanziati sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento di incarichi e cariche presso gli stessi enti.
L’incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 non coincide con il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, che riguarda la presenza di interessi personali capaci di compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di chi interviene nell’affidamento o nell’esecuzione di un contratto pubblico.
L’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013 riguarda invece il cumulo di determinati incarichi, senza richiedere la dimostrazione di un effettivo condizionamento delle decisioni assunte.
Per verificarne l’applicabilità, l’ANAC ha esaminato la natura della fondazione, le funzioni dirigenziali e di controllo esercitate dal dipendente comunale e la qualificazione dell’incarico di RUP.
Fondazioni regolate o finanziate dal Comune: i presupposti dell’incompatibilità
L’art. 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 39/2013 comprende nella categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati gli organismi nei confronti dei quali l’amministrazione esercita funzioni di regolazione dell’attività principale, detiene una partecipazione minoritaria nel capitale oppure finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali.
L’ANAC ha richiamato delle precdenti deliberazioni, secondo le quali queste condizioni sono alternative e non devono necessariamente ricorrere tutte, ma è sufficiente che ne sia presente una, e che per qualificare un ente come finanziato da una pubblica amministrazione, i finanziamenti derivanti da rapporti convenzionali devono presentare caratteristiche di rilevanza economica e continuità o stabilità temporale.
La convenzione esaminata attribuiva alla struttura comunale poteri di ordine, controllo e veto, mentre il servizio turismo poteva verificare la corrispondenza delle attività svolte dalla fondazione agli indirizzi amministrativi e al programma presentato al Comune, anche attraverso ulteriori controlli effettuati con personale interno o esterno.
L’ANAC ha quindi ritenuto che la fondazione rientrasse tra gli enti di diritto privato regolati o finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 39/2013.
Elevata Qualificazione e incompatibilità: quando le funzioni sono dirigenziali
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 assimila, negli enti locali, il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale al conferimento di incarichi dirigenziali. La mancanza della qualifica formale di dirigente non esclude quindi l’applicazione della disciplina quando al dipendente sono attribuite funzioni riconducibili a quelle dirigenziali.
Nel caso esaminato, il funzionario titolare di Elevata Qualificazione svolgeva attività di responsabilità procedimentale, coordinamento e gestione funzionale del personale, gestione delle risorse strumentali e predisposizione degli atti, anche finanziari.
Il dirigente competente gli aveva inoltre delegato l’autorizzazione dei giustificativi di assenza del personale assegnato al servizio e l’adozione degli atti di liquidazione delle fatture e dei rimborsi relativi ai contratti e alle convenzioni.
L’ANAC ha considerato anche il contenuto della convenzione tra Comune e fondazione, che attribuiva al servizio un generale potere di controllo sulle attività dell’organismo privato.
Il RUP della fondazione come attività stabile di consulenza
L’art. 1, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2013 comprende tra gli incarichi e le cariche negli enti di diritto privato regolati o finanziati le posizioni di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, dirigente e lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente.
Non è espressamente nominato il RUP, le cui funzioni sono disciplinate dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici, che gli attribuiscono responsabilità nelle diverse fasi dell’intervento pubblico.
L’ANAC ha ritenuto che l’incarico prospettato dalla fondazione potesse essere ricompreso nello svolgimento stabile di attività di consulenza, richiamando precedenti deliberazioni dell’Autorità. Secondo quanto rappresentato nella richiesta di parere, il funzionario avrebbe dovuto assumere i provvedimenti di affidamento dei contratti pubblici necessari sia all’attuazione del programma di eventi della fondazione sia alla realizzazione di un progetto ammesso a finanziamento regionale.
Il RUP, secondo il Codice dei contratti pubblici, svolge funzioni di responsabilità e coordinamento che non coincidono ordinariamente con una semplice consulenza. Il parere ha tuttavia ricondotto l’incarico esaminato alla nozione di attività stabile di consulenza prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, senza affrontare in termini generali la qualificazione degli incarichi di RUP conferiti da organismi privati.
Incompatibilità del RUP: quando può essere superata modificando le funzioni
L’ANAC ha concluso che, nella situazione esaminata, sussiste l’incompatibilità prevista dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 tra l’incarico di funzionario comunale con Elevata Qualificazione e quello di RUP della fondazione, qualificata come ente privato regolato o finanziato dal Comune.
L’Autorità ha precisato che il parere si riferisce all’attuale assetto organizzativo e alle funzioni effettivamente esercitate dal dipendente, riconoscendo al Comune la possibilità di introdurre nuove soluzioni organizzative o attribuire funzioni differenti per superare l’incompatibilità.
Il conferimento di incarichi di RUP a dipendenti comunali presso fondazioni e altri organismi privati collegati all’amministrazione richiede quindi una verifica preventiva delle funzioni già esercitate dal personale individuato e dei rapporti tra gli enti. Le convenzioni possono prevedere poteri di vigilanza e controllo che incidono sulla compatibilità degli incarichi, soprattutto quando tali competenze sono attribuite al servizio comunale nel quale opera il funzionario.
Per i titolari di Elevata Qualificazione vanno considerate le responsabilità gestionali e le eventuali deleghe dirigenziali, verificando se una diversa distribuzione delle funzioni possa eliminare i presupposti dell’incompatibilità.