RUP e self-cleaning: il TAR su poteri e limiti

Il RUP può disporre l’esclusione del concorrente avvalendosi del seggio di gara. Le misure di self-cleaning devono essere tempestive e autentiche.

di Redazione tecnica - 28/10/2025

È legittimo il provvedimento del Responsabile Unico di Progetto (RUP) che dispone l’esclusione sulla base della proposta del seggio di gara? Il RUP può escludere un concorrente, facendo propria la proposta del seggio di gara incaricato della verifica della documentazione amministrativa? Fino a che punto le misure di self-cleaning possono ritenersi idonee a restituire credibilità a un’impresa coinvolta in indagini penali o giudizi di inaffidabilità professionale?

RUP e self-cleaning: la sentenza del TAR Lazio

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 13575 del 10 luglio 2025, ha definito i limiti del potere del RUP e l’effettiva portata correttiva delle misure di self-cleaning nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Il caso oggetto della sentenza riguarda una procedura di gara per l’affidamento di un servizio di supporto logistico. L’impresa prima classificata aveva comunicato la pendenza di indagini penali e di una misura cautelare nei confronti del proprio amministratore unico, dichiarando di aver adottato alcune misure di self-cleaning (nomina di un nuovo amministratore e aggiornamento del modello 231).

La stazione appaltante, dopo aver richiesto chiarimenti e approfondimenti, ha ritenuto tali misure tardive e non sufficienti a ristabilire l’affidabilità dell’impresa, disponendo l’esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. L’operatore ha, quindi, impugnato la decisione, sostenendo che l’esclusione fosse stata decisa dal seggio di gara e non dal RUP, e che le misure di self-cleaning adottate fossero comunque idonee a rimuovere le cause di inaffidabilità.

Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.

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