Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi: chiarimenti da ANAC
In un recente parere, l'Autorità interviene sull’organizzazione della sezione Amministrazione Trasparente e sui limiti alla riorganizzazione degli obblighi pubblicati
Lo Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi non è un semplice elenco riepilogativo, né un archivio storico degli adempimenti. La sua funzione è più precisa: consentire a cittadini e imprese di individuare con immediatezza quali obblighi amministrativi siano in vigore, quando decorrono e quali atti li hanno introdotti. In questa prospettiva, la dimensione temporale non è accessoria, ma strutturale.
A ribadirlo è ANAC con il Parere Anticorruzione del 14 gennaio 2026, reso a seguito della richiesta di un RPCT di un’agenzia governativa, offrendo un chiarimento puntuale sul contenuto e sulle modalità di rappresentazione della sezione prevista dall’art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013.
L’Autorità ha così posto un limite preciso alla tendenza da parte delle PA a “razionalizzare” le sezioni di Amministrazione Trasparente introducendo filtri, archivi e distinzioni non espressamente previsti dalla normativa.
Scadenziario obblighi amministrativi: no a modifiche arbitrarie da parte delle PA
Nel corso della gestione della sezione, l’amministrazione istante aveva rilevato come lo scadenzario, alimentato nel tempo, tendesse ad assumere una struttura sempre più estesa, includendo obblighi amministrativi introdotti anche molti anni prima e ancora formalmente efficaci.
Da qui l’ipotesi di una riorganizzazione volta a distinguere tra:
- obblighi amministrativi di effettiva nuova introduzione, riferibili agli ultimi cinque anni;
- obblighi preesistenti, da collocare in una sezione separata denominata Archivio, con suddivisione per annualità.
Questa impostazione avrebbe consentito di rendere lo scadenzario più leggibile e funzionale, concentrando l’attenzione sugli adempimenti più recenti e relegando quelli risalenti in una sezione distinta, comunque accessibile.
Il quesito rivolto ad ANAC riguardava quindi la compatibilità di tale impostazione con il quadro normativo vigente, e in particolare con:
- la nozione di “nuovo obbligo amministrativo”;
- i criteri di organizzazione temporale dello scadenzario;
- il termine quinquennale di pubblicazione previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013.
Allo stesso tempo, l'amministrazione ha chiesto chiarimenti anche sulla legittimità di mantenere una sezione autonoma dedicata allo Scadenzario fiscale, separata dallo scadenzario generale degli obblighi amministrativi.
Il quadro normativo di riferimento
Lo Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi è stato introdotto con l’obiettivo di rendere immediatamente conoscibili, per cittadini e imprese, gli adempimenti amministrativi imposti dalle pubbliche amministrazioni attraverso atti normativi e amministrativi generali.
La sua funzione non è meramente ricognitiva, ma informativa: consentire di individuare quali obblighi sono in vigore, da quando producono effetti e quali atti li hanno introdotti, evitando che tali informazioni restino disperse all’interno dei singoli provvedimenti.
L’istituto trova fondamento in un quadro normativo stratificato, che va letto in modo coordinato:
- l’art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, che ha introdotto l’obbligo di pubblicazione degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese, imponendo alle amministrazioni di rendere trasparenti gli obblighi derivanti da atti normativi e amministrativi generali;
- il DPCM 8 novembre 2013, adottato in attuazione della norma primaria, che ha definito la nozione di obbligo amministrativo in senso ampio, ricomprendendo qualunque adempimento informativo imposto dalla PA, nonché le modalità di organizzazione e aggiornamento dello scadenzario. In particolare, l’art. 2 stabilisce che lo scadenzario debba essere organizzato in successione temporale, sulla base della data di inizio dell’efficacia dell’obbligo, distinguendo tra obblighi a carico di cittadini e di imprese;
- l’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, che disciplina invece la durata dell’obbligo di pubblicazione, fissandola ordinariamente in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di insorgenza dell’obbligo, salvo che gli atti producano effetti per un periodo più lungo.
È proprio dalla lettura coordinata di queste disposizioni che emerge la distinzione, centrale nel parere ANAC, tra criteri di organizzazione dello scadenzario e termini di permanenza dei dati pubblicati, due profili che operano su piani diversi e non possono essere sovrapposti.
La posizione di ANAC
ANAC ha chiarito che non è condivisibile circoscrivere i dati dello scadenzario ai soli obblighi introdotti negli ultimi cinque anni, eliminando quelli preesistenti o spostandoli in un archivio separato.
Secondo l’Autorità:
- tutti gli obblighi amministrativi ancora efficaci devono confluire nell’unica partizione di Amministrazione Trasparente denominata Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi;
- l’organizzazione della sezione deve seguire un criterio oggettivo, ossia la data di inizio dell’efficacia dell’obbligo;
- il termine quinquennale previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 non consente una selezione “a monte” degli obblighi da pubblicare, ma opera a valle, incidendo solo sulla permanenza dei dati online e non sulla loro collocazione nella sezione.
Il concetto di “nuovo obbligo amministrativo”, osserva ANAC, non può essere riletto in modo dinamico o adattato alle esigenze organizzative dell’ente, pena una distorsione della funzione dello scadenzario.
Scadenzario fiscale e obblighi tributari
Particolarmente rilevante è anche il passaggio dedicato allo Scadenzario fiscale. L’Autorità ha richiamato una nozione ampia di obbligo amministrativo, che include anche gli adempimenti tributari e dichiarativi, quando ancora efficaci ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013.
Da qui l’indicazione secondo cui tali obblighi dovrebbero, in linea di principio, confluire nello stesso scadenzario, seguendo il criterio temporale già previsto per gli altri adempimenti.
L’Autorità ha ammesso la possibilità di mantenere, in via transitoria, partizioni separate dedicate agli obblighi fiscali o ad altri adempimenti non di nuova introduzione. Tuttavia, si tratta di una soluzione temporanea, destinata a venire meno una volta decorso il periodo di efficacia o di pubblicazione.
Gli schemi ANAC e l’assenza di una distinzione “prima/dopo”
Il parere si sofferma anche sugli schemi di pubblicazione approvati con la delibera ANAC n. 495/2024.
Un elemento spesso sottovalutato è che tali schemi non introducono una distinzione tra obblighi amministrativi “precedenti” e “successivi” alla loro approvazione, né prevedono criteri selettivi basati sulla data di introduzione dell’obbligo, ma sono pensati per essere replicati per ciascun obbligo amministrativo, garantendo uniformità di rappresentazione.
Questo rafforza la lettura secondo cui lo scadenzario non è uno strumento dinamico da “alleggerire”, ma una sezione strutturata che deve riflettere in modo completo gli obblighi in vigore.
Conclusioni
ANAC ha quindi richiamato le amministrazioni a una gestione della trasparenza fondata su criteri normativi chiari e verificabili, anche quando questo comporta rinunciare a soluzioni organizzative apparentemente più snelle ma giuridicamente fragili.
Questi i punti da tenere presente:
- lo scadenzario non può essere gestito come un elenco parziale o selettivo.
- l’ordine temporale deve riflettere la decorrenza dell’obbligo, non valutazioni discrezionali di attualità o rilevanza;
- la semplificazione informativa deve avvenire nel rispetto delle regole, non attraverso scorciatoie organizzative;
- la struttura della sezione Amministrazione Trasparente è parte integrante dell’obbligo di pubblicazione.
Documenti Allegati
Parere