SCIA in sanatoria e permesso di costruire: il Consiglio di Stato sui limiti del silenzio assenso

La sentenza chiarisce che il decorso dei termini del potere inibitorio non consolida la SCIA quando l’intervento edilizio rientra tra quelli subordinati a permesso di costruire, ribadendo il ruolo decisivo della qualificazione delle opere ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 12/03/2026

La presentazione di una SCIA in sanatoria può davvero consolidare un titolo edilizio se l’amministrazione non interviene entro i termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990? Il decorso dei 30 o 60 giorni impedisce al Comune di intervenire successivamente? E cosa accade quando la segnalazione riguarda opere che, in realtà, avrebbero richiesto il permesso di costruire?

Nella pratica professionale capita spesso che interventi già realizzati vengano ricondotti nell’alveo della SCIA in sanatoria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), con l’aspettativa che il mancato esercizio del potere inibitorio entro i termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990 possa determinare una sorta di consolidamento del titolo.

Il punto, però, è che il meccanismo della SCIA va necessariamente coordinato con la disciplina sostanziale dei titoli edilizi, che nel Testo Unico Edilizia trova il suo punto di partenza nell’art. 3, dedicato alla classificazione degli interventi edilizi. È proprio questa norma a stabilire quando un intervento possa essere ricondotto alla manutenzione, alla ristrutturazione o alla nuova costruzione, e quindi quale sia il titolo abilitativo necessario.

Quando la qualificazione dell’intervento è errata, il problema non riguarda soltanto la correttezza formale della segnalazione. In gioco c’è qualcosa di più: l’equilibrio tra iniziativa privata e potere di controllo dell’amministrazione. Utilizzare la SCIA per interventi che richiedono il permesso di costruire significa, infatti, sostituire il controllo preventivo dell’amministrazione con una semplice autodichiarazione del privato.

È proprio su questo terreno che si colloca la sentenza del Consiglio di Stato 5 marzo 2026, n. 1746, che affronta il rapporto tra SCIA in sanatoria, decorso dei termini del potere inibitorio e qualificazione degli interventi edilizi, offrendo alcune indicazioni operative di particolare interesse per i tecnici.

SCIA in sanatoria: il Consiglio di Stato sul silenzio assenso

La controversia riguarda un intervento edilizio realizzato su un edificio esistente, che aveva comportato la realizzazione di una struttura coperta su un terrazzo e di una piscina di dimensioni rilevanti all’interno dell’area pertinenziale dell’immobile.

A seguito di accertamenti, l’amministrazione aveva ritenuto che tali opere fossero state eseguite in assenza del necessario titolo edilizio e aveva quindi adottato un’ordinanza di demolizione.

Il proprietario aveva reagito sostenendo che gli interventi realizzati dovessero essere qualificati come opere pertinenziali o comunque di modesta entità, prive di incidenza urbanistica significativa. Su questa base aveva presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ritenendo che l’intervento fosse riconducibile alla categoria delle opere realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Secondo la tesi difensiva, la segnalazione avrebbe prodotto i propri effetti anche in considerazione del fatto che l’amministrazione non aveva esercitato nei termini il potere inibitorio previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990. Il decorso del termine avrebbe quindi determinato il consolidamento della SCIA e, di conseguenza, l’impossibilità per il Comune di intervenire successivamente.

L’amministrazione, tuttavia, aveva adottato un provvedimento con cui aveva dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria, ritenendo che le opere realizzate non fossero riconducibili agli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata ma rientrassero invece tra quelli subordinati a permesso di costruire.

Le opere realizzate comportavano infatti la creazione di nuove superfici e un impatto urbanistico non trascurabile, tale da escludere la natura pertinenziale dell’intervento.

La vicenda è quindi approdata davanti al giudice amministrativo e, dopo il primo grado di giudizio, è stata sottoposta all’esame del Consiglio di Stato, chiamato a chiarire due profili centrali della disciplina edilizia: da un lato la corretta qualificazione urbanistico-edilizia delle opere, dall’altro il rapporto tra SCIA, decorso dei termini del potere inibitorio e poteri di vigilanza dell’amministrazione.

SCIA, permesso di costruire e qualificazione degli interventi: le previsioni del Testo Unico Edilizia

Per comprendere il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato è necessario richiamare alcune disposizioni centrali del Testo Unico Edilizia e della legge sul procedimento amministrativo, che definiscono sia la qualificazione degli interventi edilizi sia il regime dei titoli abilitativi.

Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, che individua le principali categorie di interventi edilizi. La norma distingue, tra l’altro, tra manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

Questa classificazione non ha una funzione meramente descrittiva, ma costituisce il presupposto per individuare il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento.

Il Testo Unico collega infatti le diverse categorie di intervento ai differenti regimi autorizzatori (art. 10 per il permesso di costruire e art. 22 per interventi realizzabili mediante SCIA) e detta la disciplina delle sanatorie per gli interventi realizzati senza titolo.

In particolare, l’art. 37 disciplina la SCIA in sanatoria, applicabile agli interventi eseguiti in assenza o difformità da SCIA, quando l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della segnalazione.

Accanto a queste disposizioni opera poi l’art. 19 della legge n. 241/1990, che regola il funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività. La norma prevede che l’amministrazione possa esercitare il potere inibitorio entro un termine prefissato, decorso il quale l’attività può proseguire, fermo restando il potere dell’amministrazione di intervenire nei casi previsti dalla legge.

È proprio l’interazione tra queste norme a costituire il nodo interpretativo affrontato dal Consiglio di Stato: stabilire se il decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio possa consolidare una SCIA presentata per interventi che, in realtà, avrebbero richiesto il permesso di costruire.

SCIA in sanatoria e qualificazione delle opere: l’analisi del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha affrontato la controversia partendo dal profilo che, in materia edilizia, rappresenta sempre il punto decisivo: la corretta qualificazione dell’intervento ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001.

Secondo il Collegio, prima ancora di interrogarsi sugli effetti della SCIA e sul decorso dei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990, occorre stabilire quale sia la reale natura urbanistico-edilizia delle opere realizzate. Solo a partire da questa qualificazione è infatti possibile individuare il titolo abilitativo necessario.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che le opere contestate non potessero essere ricondotte alla categoria delle pertinenze urbanistiche o comunque degli interventi di modesta entità realizzabili mediante SCIA.

La sentenza ha ricordato che la nozione di pertinenza utilizzata nel diritto urbanistico è molto più restrittiva rispetto a quella civilistica. Un’opera può essere considerata pertinenziale soltanto quando:

  • è priva di autonoma rilevanza funzionale;
  • ha dimensioni modeste rispetto all’edificio principale;
  • non comporta incremento di superficie o volume;
  • non incide sul carico urbanistico.

Quando invece l’intervento determina una trasformazione stabile del territorio o la creazione di nuove superfici, esso non può essere qualificato come semplice pertinenza.

Nel caso di specie, le opere realizzate avevano comportato una trasformazione dell’assetto edilizio tale da non poter essere ricondotta alle categorie di intervento minore previste dal Testo Unico Edilizia. Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, l’intervento doveva essere ricondotto agli interventi subordinati a permesso di costruire.

Chiarito questo primo passaggio, il Collegio ha affrontato il tema centrale della controversia: gli effetti della SCIA in sanatoria e il decorso del termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio.

Il proprietario sosteneva che il mancato intervento dell’amministrazione entro i termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990 avesse determinato il consolidamento della SCIA, impedendo qualsiasi intervento successivo.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione ribadendo che il meccanismo di stabilizzazione della SCIA può operare soltanto quando la segnalazione riguarda attività effettivamente assoggettate al regime della SCIA. Non può invece produrre effetti quando la segnalazione è stata utilizzata per interventi che, per legge, richiedono un titolo diverso.

In altre parole, la disciplina della SCIA non può essere utilizzata per eludere il sistema dei titoli edilizi stabilito dal Testo Unico.

Se un intervento rientra tra quelli soggetti a permesso di costruire, la presentazione di una SCIA non può produrre alcun effetto legittimante, neppure per effetto del decorso del tempo. Ammettere il contrario significherebbe consentire di aggirare la disciplina urbanistica attraverso una semplice segnalazione accompagnata dal decorso dei termini.

Il Collegio ha inoltre chiarito che, in queste ipotesi, l’amministrazione non perde il proprio potere di intervento. Quando la SCIA è stata utilizzata in modo improprio, non si tratta più di esercitare il potere inibitorio tipico della segnalazione certificata, ma di esercitare il potere ordinario di vigilanza urbanistico-edilizia, che ha carattere permanente.

Di conseguenza, il Comune può intervenire anche successivamente al decorso dei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990, adottando i provvedimenti repressivi previsti dal Testo Unico Edilizia.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’azione amministrativa e la validità dei provvedimenti repressivi adottati.

Il Collegio ha ritenuto che le opere realizzate non potessero essere ricondotte alla categoria degli interventi realizzabili mediante SCIA, ma dovessero essere qualificate come interventi subordinati a permesso di costruire. Ne consegue che la SCIA in sanatoria presentata dal proprietario non era idonea a produrre effetti legittimanti.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che il decorso del termine previsto per l’esercizio del potere inibitorio non determina alcun consolidamento della SCIA quando la segnalazione è stata utilizzata per interventi che richiedono un titolo edilizio diverso.

In questi casi, infatti, non opera il meccanismo tipico della segnalazione certificata di inizio attività. L’amministrazione conserva il proprio potere ordinario di vigilanza urbanistico-edilizia, che può essere esercitato anche successivamente al decorso dei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990.

La sentenza conferma quindi che la SCIA non può trasformarsi in uno strumento per ottenere sanatorie implicite o per aggirare il sistema dei titoli edilizi previsto dal Testo Unico Edilizia.

La corretta qualificazione dell’intervento ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 resta il passaggio decisivo, da cui dipende non solo il titolo edilizio necessario per realizzare l’opera, ma anche la stessa possibilità di regolarizzare eventuali abusi attraverso gli strumenti di sanatoria previsti dall’ordinamento.

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