La verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto eolico può concludersi favorevolmente anche quando le opere di connessione alla rete elettrica non sono ancora compiutamente progettate. Questo non consente, tuttavia, di omettere dallo studio preliminare ambientale le infrastrutture già individuate, mentre quelle definite successivamente devono essere sottoposte alle ulteriori valutazioni ambientali eventualmente prescritte prima dell'autorizzazione dell'impianto.
A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza 22 luglio 2026, n. 6001, relativa alla legittimità dello screening ambientale di un parco eolico, contestato da un operatore concorrente per la mancata progettazione dettagliata delle opere di connessione e per l'omessa valutazione degli impatti cumulativi con un altro impianto previsto nello stesso territorio.
Nel respingere l'appello, i giudici hanno precisato quale livello di definizione debba avere il progetto sottoposto a screening, come debbano essere considerate le infrastrutture accessorie e quali progetti rilevino ai fini della valutazione degli effetti cumulativi.
Impianti eolici e screening VIA: la vicenda
La vicenda ha riguardato due progetti eolici promossi da operatori diversi e destinati a interessare lo stesso contesto territoriale. Il primo prevedeva cinque aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW e la società proponente aveva presentato alla Regione un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, conclusa con un provvedimento favorevole di non assoggettabilità.
Un secondo operatore, interessato alla realizzazione di un parco eolico composto da nove aerogeneratori per complessivi 61,2 MW, ha impugnato il provvedimento regionale, sostenendo che lo studio preliminare ambientale del progetto concorrente non rappresentasse adeguatamente le infrastrutture necessarie alla connessione alla rete elettrica, nonostante fosse già disponibile una soluzione tecnica predisposta dal gestore della rete elettrica.
Secondo la società ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare anche le possibili interferenze tra i due impianti, entrambi localizzati nella stessa area geografica, mentre le osservazioni presentate durante il procedimento non sarebbero state adeguatamente esaminate.
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la progettazione delle opere di connessione potesse essere approfondita nella successiva fase autorizzativa e che la valutazione degli impatti cumulativi non dovesse comprendere iniziative ancora prive di approvazione.
La questione è quindi giunta in appello, dove il Consiglio di Stato ha approfondito le condizioni alle quali un progetto non ancora completamente definito può ottenere un provvedimento favorevole di screening, senza che la successiva progettazione delle opere accessorie finisca per sottrarle alle valutazioni ambientali previste dalla normativa.
Screening VIA: quale livello di progettazione è richiesto
La verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, serve ad accertare se un progetto possa determinare impatti ambientali negativi significativi tali da richiedere lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.
Il procedimento si basa sullo studio preliminare ambientale, redatto secondo i contenuti dell'Allegato IV-bis alla Parte II del decreto, che richiede una descrizione delle caratteristiche fisiche del progetto nel suo insieme, della relativa localizzazione e della sensibilità ambientale delle aree potenzialmente interessate.
In riferimento alla nozione di progetto, il Consiglio di Stato ha precisato che esso deve possedere un grado di definizione tale da risultare realistico e fedele all'effettivo stato della progettazione, comprendendo tutte le opere già individuate, siano esse principali o accessorie, senza che ciò però comporti che ogni componente debba essere sviluppata fino al dettaglio necessario per l'autorizzazione, considerato che lo screening si colloca in una fase preliminare, nella quale il progetto può ancora essere modificato o integrato.
A rilevare è quindi la corrispondenza tra quanto effettivamente progettato e quanto rappresentato all'amministrazione, che deve poter valutare le caratteristiche dell'intervento sulla base delle informazioni disponibili, senza che vengano omesse componenti già concepite e delineate.
Tale distinzione riguarda in particolar modo gli impianti di produzione di energia elettrica, per i quali le opere di connessione alla rete costituiscono infrastrutture indispensabili, ma la cui definizione tecnica dipende da un procedimento che può proseguire anche dopo la presentazione dello studio preliminare ambientale.
Opere di connessione alla rete elettrica: i requisiti progettuali
La progettazione delle infrastrutture necessarie all'immissione dell'energia nella rete nazionale si sviluppa attraverso un'interlocuzione con il gestore, che predispone inizialmente un preventivo accompagnato dalla soluzione tecnica minima generale (STMG), mentre la definizione delle opere prosegue attraverso ulteriori elaborazioni fino alla soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD).
Durante questo percorso possono cambiare la localizzazione delle stazioni elettriche, il tracciato degli elettrodotti e le caratteristiche delle infrastrutture, anche in relazione alle esigenze della rete e alle soluzioni tecniche successivamente individuate.
Considerando le modalità con cui vengono definite le infrastrutture di rete, il Consiglio di Stato ha escluso che l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e l'Allegato IV-bis impongano sempre la presentazione di un progetto dettagliato delle opere di connessione già nella fase di screening, purché lo studio preliminare ambientale rappresenti correttamente tutte le componenti effettivamente individuate.
La progettazione delle infrastrutture deve invece essere approfondita nell'ambito del procedimento autorizzativo, che deve comprendere anche le opere necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.
Nel caso esaminato, il riferimento normativo era costituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, applicabile ratione temporis, che ricomprendeva nell'autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili.
Palazzo Spada ha quindi verificato se l'assenza di una progettazione dettagliata corrispondesse all'effettivo stato di avanzamento delle opere oppure nascondesse componenti già individuate, rilevando che lo studio preliminare ambientale riportava le soluzioni di connessione prospettate dal gestore della rete, sebbene non fossero ancora disponibili i relativi progetti e l'esatta localizzazione delle infrastrutture.
I giudici hanno pertanto ritenuto legittimo il provvedimento favorevole di screening, considerando che la documentazione rappresentava lo stato effettivo della progettazione e che le opere di connessione erano ancora soggette a successive modifiche.
Frazionamento artificioso del progetto e valutazione ambientale
La possibilità di sviluppare progressivamente le infrastrutture di connessione incontra comunque un limite nella necessità di rappresentare tutte le componenti dell'intervento che siano già state individuate, evitando che la loro omissione consenta di ottenere un giudizio ambientale favorevole su un progetto diverso da quello effettivamente previsto.
Sul punto, Palazzo Spada ha precisato che le opere di connessione già delineate non possono essere artificiosamente eliminate dalla documentazione presentata all'autorità competente, perché l'Allegato IV-bis alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 richiede una descrizione del progetto nel suo insieme, comprensiva delle opere principali e di quelle accessorie.
A compromettere necessariamente la legittimità dello screening può quindi essere l'eventuale esclusione di infrastrutture già conosciute, che impedirebbe all'amministrazione di esaminare correttamente l'intervento e i suoi possibili impatti ambientali. Il Collegio ha richiamato, a questo proposito, il rischio di frazionamento artificioso del progetto, che si verifica quando la separazione tra opere principali e infrastrutture accessorie viene utilizzata per eludere gli obblighi di valutazione ambientale.
Anche le opere di connessione progettate successivamente devono infatti essere sottoposte alle procedure ambientali prescritte, quando ne ricorrono i presupposti, considerando gli eventuali effetti cumulativi con l'impianto di produzione.
Il Consiglio ha ricordato che l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'annullabilità per violazione di legge dei provvedimenti autorizzativi adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, con la conseguenza che un precedente giudizio favorevole sulle sole opere principali non consente di autorizzare automaticamente l'intero impianto.
Modifiche al progetto dopo lo screening VIA
Quanto alle modifiche introdotte dopo la conclusione dello screening, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza che le successive modifiche progettuali possano determinarne automaticamente l'invalidità.
Uno screening correttamente concluso sulla base della documentazione allora disponibile conserva quindi la propria legittimità anche quando il progetto venga successivamente integrato, mentre l'eventuale introduzione di nuove componenti o una radicale riformulazione dell'intervento possono rendere necessarie ulteriori valutazioni ambientali, qualora emergano impatti non precedentemente considerati.
Nel caso in esame, i giudici hanno confermato la legittimità del provvedimento regionale, precisando però che le opere di connessione dovranno essere esaminate dalle autorità competenti prima dell'autorizzazione e, ricorrendone i presupposti, sottoposte alle procedure ambientali previste dalla legge.
La scelta di avviare lo screening quando le infrastrutture di rete non sono ancora compiutamente definite non assicura pertanto al proponente che l'impianto possa essere successivamente autorizzato senza ulteriori adempimenti, soprattutto quando la valutazione complessiva delle opere principali e accessorie evidenzi impatti ambientali significativi.
Impatti cumulativi: quali progetti devono essere considerati
Infine, in relazione all'applicazione dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, che include tra i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA il cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, il Consiglio di Stato ha respinto l'interpretazione della società appellante secondo cui la Regione avrebbe dovuto considerare anche le possibili interferenze con il proprio parco eolico, già presentato alle amministrazioni competenti ma ancora in corso di autorizzazione, ritenendo che il riferimento ai progetti esistenti comprendesse anche quelli non ancora approvati.
Spiega il Collegio che i progetti esistenti sono quelli già realizzati, mentre i progetti approvati sono quelli che hanno ottenuto l'approvazione pur non essendo ancora stati realizzati.
Le iniziative semplicemente presentate e ancora in istruttoria non rientrano quindi, per questa sola circostanza, nel perimetro della disposizione, dal momento che la loro realizzazione resta incerta e subordinata all'esito dei rispettivi procedimenti.
Una diversa interpretazione finirebbe per condizionare le valutazioni ambientali a interventi potenzialmente irrealizzabili, favorendo anche comportamenti ostruzionistici attraverso la presentazione di domande dirette a interferire con iniziative concorrenti. Per la stessa ragione, non assume rilievo decisivo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, poiché il criterio previsto dall'Allegato V riguarda la presenza di progetti realizzati o approvati e non l'anteriorità delle rispettive domande.
Opere di connessione e autorizzazione degli impianti FER
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla società che intendeva realizzare un altro impianto eolico nella stessa area, confermando la legittimità del provvedimento con cui la Regione aveva escluso dalla VIA il progetto contestato. I giudici hanno infatti accertato che lo studio preliminare ambientale di quest'ultimo comprendeva le soluzioni di connessione alla rete già individuate, sebbene la loro progettazione non fosse ancora completa. È stata inoltre respinta la contestazione relativa alla mancata valutazione degli impatti cumulativi, poiché l'impianto della società ricorrente non aveva ancora ottenuto l'approvazione.
La verifica di assoggettabilità a VIA può quindi concludersi favorevolmente anche quando le infrastrutture di connessione non sono ancora compiutamente progettate, purché lo studio preliminare ambientale comprenda tutte le opere già individuate e rispecchi lo stato effettivo della progettazione, senza rinviare alla fase autorizzativa la descrizione di componenti delle quali siano già note le caratteristiche.
La conferma dello screening favorevole non significa comunque che il progetto esaminato possa ottenere l'autorizzazione senza ulteriori verifiche ambientali. Le eventuali modifiche successive non rendono automaticamente illegittimo il provvedimento già rilasciato, ma quando la definizione delle infrastrutture comporta impatti non precedentemente valutati, anche in relazione alle opere principali, possono rendersi necessarie ulteriori valutazioni ambientali prima dell'autorizzazione.