Segreti tecnici e accesso agli atti: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del rito accelerato

Una volta che l'offerta è stata integralmente ostesa viene meno l'interesse a contestare il diniego di oscuramento. Il Consiglio di Stato chiarisce la funzione del rito speciale previsto dal Codice dei contratti pubblici e ribadisce quali oneri gravano sugli operatori economici che chiedono di tutelare i propri segreti tecnici e commerciali

di Redazione tecnica - 26/08/2026

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Quando l'operatore economico può ottenere l'oscuramento di parti della propria offerta? Che cosa deve contenere la dichiarazione con cui si invoca un segreto tecnico o commerciale? E che cosa resta da tutelare quando l'offerta è già stata resa integralmente accessibile ai concorrenti?

A questi interrogativi ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 20 aprile 2026, n. 3080, che sposta il baricentro dalla consistenza dei segreti al momento in cui la tutela può ancora essere chiesta.

Il rito superaccelerato dell'art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) serve a impedire che informazioni riservate diventino conoscibili prima della decisione, non ad accertare dopo se il diniego fosse legittimo, perché nessuna pronuncia restituisce la segretezza a ciò che è già noto. Sul versante sostanziale, i giudici d'appello ribadiscono che l'art. 35, comma 4, lettera a), non dà un diritto automatico alla riservatezza ma lo subordina a una dichiarazione insieme motivata e comprovata, il cui onere grava per intero sull'offerente.

Oscuramento dell'offerta e diniego della stazione appaltante: il caso

Il caso oggetto della sentenza riguarda una procedura ristretta bandita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.

L'operatore poi risultato aggiudicatario aveva presentato, insieme all'offerta tecnica ed economica, un'istanza di oscuramento estesa alla quasi totalità dell'offerta, dichiarando confidenziali tutte le informazioni in essa contenute in base alla normativa sul segreto industriale, commerciale e aziendale.

La stazione appaltante ha respinto l'istanza nella comunicazione di aggiudicazione, ritenendo non integrata la nozione di segreto tecnico-commerciale e non sufficientemente argomentate le ragioni di segretezza addotte. In giudizio ha poi precisato che la secretazione avrebbe investito intere sezioni di contenuto descrittivo e generico, volte soltanto a garantire il rispetto dei requisiti progettuali fissati dalla lex specialis.

Anche il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, perché la motivazione era rimasta meramente assertiva e priva di comprova, e i giustificativi prodotti solo in giudizio non potevano supplire.

Il giorno dopo la pubblicazione di quella sentenza, e quindi prima ancora che l'appello venisse notificato, l'amministrazione ha reso accessibile l'offerta tecnica senza alcun oscuramento. L'aggiudicataria ha impugnato ugualmente, lamentando il difetto di motivazione del diniego, la mancata attivazione del soccorso istruttorio, l'omesso preavviso di rigetto e l'illegittimità di quell'ostensione.

Sono stati poi i giudici d'appello a sollevare d'ufficio un dubbio sull'ammissibilità del gravame, assegnando alle parti un termine per interloquire sul solo punto. L'aggiudicataria ha replicato di conservare comunque interesse alla decisione, perché un accertamento dell'illegittimità dell'ostensione avrebbe potuto orientare le procedure future, sorreggere una domanda risarcitoria e aprire la strada alle sanzioni dell'ANAC.

Che cosa prevede il Codice dei contratti su accesso agli atti e segreti tecnici?

L'art. 36 del Codice dei contratti costruisce un sistema in cui la conoscibilità degli atti di gara è la regola.

Offerta dell'aggiudicatario, verbali e atti presupposti sono resi disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, mentre ai primi cinque in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili anche le offerte presentate. Nella stessa comunicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento e, quando ritiene insussistenti le ragioni di segretezza, non può ostendere le parti dell'offerta oggetto della richiesta prima che sia decorso il termine per impugnare.

Il temperamento sta nell'art. 35, comma 4, lettera a), per cui accesso e divulgazione possono essere esclusi per le informazioni fornite nell'offerta o a sua giustificazione che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Resta fermo l'accesso indispensabile alla difesa in giudizio, per cui la riservatezza non è mai un sigillo assoluto.

Il parametro per stabilire quando l'informazione sia davvero segreta è l'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), che richiede segretezza, un valore economico dipendente dalla segretezza stessa e misure ragionevolmente adeguate a mantenerla segreta, adottate da chi la detiene.

Sul versante processuale il ricorso va notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la causa è decisa in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, da pubblicare entro 5 giorni dall'udienza. Lo stesso rito vale nei giudizi di impugnazione.

Segreti tecnici e interesse a ricorrere: i principi affermati dal Consiglio di Stato

Alla luce di questo quadro, i giudici d'appello osservano che la corsia privilegiata del rito si giustifica soltanto finché l'ostensione integrale non è avvenuta. È in quella finestra che il giudice può bilanciare gli interessi contrapposti; dopo, non resta nulla da proteggere.

Da qui una precisazione tecnica di Palazzo Spada sulla natura del vizio. Non si tratta di improcedibilità sopravvenuta, che semmai riguarderebbe il ricorso di primo grado, ma di inammissibilità originaria, perché la condizione dell'azione era già venuta meno quando l'appello è stato proposto.

Il giudizio sull'accesso, regolato dall'art. 116 c.p.a., è del resto un giudizio sul rapporto e non un'azione di annullamento, per cui non soccorre l'art. 34, comma 3, c.p.a., norma eccezionale che permette di accertare l'illegittimità quando l'annullamento non è più utile, ma solo ai fini risarcitori e nell'azione impugnatoria.

Nemmeno reggono gli argomenti fondati sull'interesse strumentale. L'azione risarcitoria è autonoma ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e l'illegittimità può essere accertata direttamente in quel giudizio, mentre la sanzione dell'ANAC presuppone il rigetto reiterato di istanze di oscuramento e non il singolo diniego. Sull'interesse conformativo per gare future vale il richiamo alla Corte costituzionale (sentenza n. 271/2019), per la quale un interesse strumentale regge solo se conserva un solido collegamento con quello finale e non si risolve in un espediente per garantire la legalità in sé dell'azione amministrativa.

Sul merito, esaminato ai soli fini della soccombenza virtuale, Palazzo Spada condivide su ogni punto la lettura del primo giudice. Una dichiarazione omnicomprensiva, estesa indistintamente all'intera offerta, non individua alcuna informazione suscettibile di sfruttamento economico né dimostra segretezza oggettiva, e non basta invocare il know how in un mercato specialistico, lungo una linea già affermata dalla sentenza n. 8231/2025. Non giova il richiamo alla Corte di giustizia UE (ordinanza C-686/24), che riguarda il bilanciamento tra esigenze difensive e tutela dei segreti e presuppone quindi il segreto esistente, mentre qui è in discussione a monte la sua sussistenza.

Cadono anche le due vie di recupero invocate, entrambe incompatibili con la disciplina speciale che governa questo subprocedimento, scandito da termini brevissimi e destinato a chiudersi prima dell'ostensione. Il soccorso istruttorio, peraltro, è già escluso dall'art. 101, che sottrae all'integrazione la documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica, sorte condivisa dall'istanza di oscuramento.

Nemmeno i chiarimenti invocati dall'appellante avrebbero potuto sopperire. La legge li consente sempre, ma vieta che modifichino il contenuto dell'offerta, mentre qui serviva costruire ex novo una motivazione mai fornita. Lo stesso vale per il preavviso di rigetto dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, incompatibile con quella stessa scansione temporale.

Perché la partita sulla riservatezza si gioca tutta in sede di gara?

Dal punto di vista tecnico-operativo, la chiave della vicenda è il confronto tra la lex specialis e la condotta dell'operatore. Il disciplinare chiedeva una preventiva opposizione all'accesso, con l'indicazione dei documenti o delle parti da non ostendere e dei vincoli di riservatezza puntualmente descritti e motivati. La risposta è stata una formula unica estesa a quasi tutta l'offerta, che lasciava l'amministrazione senza elementi da valutare.

Il rilievo mosso in giudizio dall'amministrazione dice però qualcosa di più, perché le sezioni che si voleva secretare servivano a soddisfare requisiti imposti dal bando. Su quel materiale il perimetro lo detta la stazione appaltante, non l'impresa, e la pretesa di riservatezza si indebolisce da sé. Ha invece una chance il modo proprietario con cui quel requisito viene soddisfatto, non la dimostrazione di averlo soddisfatto.

Ne discende un'indicazione di metodo. La dichiarazione di segretezza richiesta dalla lex specialis va compilata come un elaborato tecnico, non come una formula di rito, isolando le soluzioni progettuali o le voci dei giustificativi da proteggere, spiega perché ciascuna abbia valore economico in quanto non nota e dà conto delle misure adottate per tenerla effettivamente riservata. Il rito affida del resto al giudice, quando arriva a decidere il merito, un vaglio sulla correttezza dell'apprezzamento della stazione appaltante, non un giudizio sostitutivo su elementi mai sottoposti all'amministrazione.

Accesso agli atti e oscuramento delle offerte: che cosa cambia nella pratica

In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello, esaminando il merito ai soli fini della soccombenza virtuale senza pronunciarsi sulla legittimità dell'ostensione anticipata, che nel giudizio è rimasta un fatto e non una domanda.

Ciò significa che per l'operatore economico la riservatezza dell'offerta non ha una seconda occasione. Motivazione e comprova vanno depositate con l'offerta, perché nel procedimento non c'è rimedio che le sostituisca e in giudizio nessuno le ricostruisce al posto dell'amministrazione. D'altro canto la stazione appaltante decide su ciò che le viene consegnato e non può colmarne le lacune, ma quando respinge l'istanza deve attendere il decorso del termine di impugnazione prima di ostendere.

La decisione si allinea a un orientamento consolidato, che misura l'utilità del giudizio sull'accesso sul bene della vita ancora conseguibile e non sulla legalità dell'atto in sé.

Sul piano sistematico, e senza che la pronuncia vi si àncori espressamente, la soluzione si sposa con i principi del risultato e della fiducia, che chiedono a ciascuno di giocare le proprie carte quando la procedura le rende utili.

Nessun rito, però, può correggere la regola di fondo, perché ciò che è stato letto non torna riservato.

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