Sicurezza nei cantieri: il potere dell'impresa affidataria di non far iniziare i lavori

Tre sentenze della Cassazione definiscono i confini della responsabilità dell'impresa affidataria, tra verifiche preventive, scelte organizzative che modificano le condizioni di sicurezza e limiti della vigilanza sulle imprese esecutrici.

di Francesco Gulisano - 03/11/2026

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Sicurezza nei cantieri: una verifica che comincia dalle proprie scelte

Nei cantieri organizzati per subappalti, la verifica dell’impresa affidataria riguarda le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei POS e il coordinamento delle imprese esecutrici. Ma alcune delle condizioni nelle quali queste ultime operano dipendono direttamente dalle scelte dell’affidataria: che cosa affidare, con quali modalità, in quale sequenza e su quali aree. Quando una di queste decisioni incide sulla sicurezza, la verifica deve comprenderne anche le conseguenze.

La sentenza della Cassazione penale n. 14596/2026 consente di osservare questo passaggio con precisione. Le pronunce n. 29605 e n. 30130 dello stesso anno ne segnano gli estremi: le condizioni che mancano già all’avvio e la variazione, interna all’esecutrice, che l’affidataria non poteva conoscere.

Pannelli fotovoltaici e sicurezza: la responsabilità dell'impresa affidataria

Un lavoratore impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici precipita da circa otto metri dopo avere calpestato un lucernario in materiale plastico, in assenza di un passaggio autorizzato. La Corte rileva che l’impresa affidataria, nell’individuare i lavori da subappaltare, aveva chiesto di installare i pannelli con modalità «a tappo», cioè molto ravvicinati, precisandolo espressamente: una scelta che riduceva in modo significativo la superficie di calpestio e rendeva difficoltoso il transito degli operai.

Da qui la Corte deriva il contenuto dell’obbligo previsto dall’articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, letto anche alla luce del comma 2 e dell’articolo 26. All’affidataria spettano compiti preliminari, intesi come accertamento preventivo e generale delle condizioni nelle quali l’esecutrice opererà; nel caso concreto, avrebbe dovuto accertare che il piano di calpestio così ridotto potesse sostenere lavoratori e materiali e verificare la congruenza dei POS rispetto al proprio. Il ricorso del suo legale rappresentante è stato rigettato.

Già qui si è parlato della sentenza, dal lato dei documenti di sicurezza, che devono seguire le modalità esecutive reali. Il caso mostra anche un profilo organizzativo: la condizione pericolosa non era stata introdotta dall’esecutrice, ma da una richiesta dell’affidataria. La verifica mancata riguardava dunque, prima di tutto, gli effetti di quella richiesta.

Quando l'impresa affidataria deve impedire l'avvio dei lavori?

L’articolo 97 non nomina un potere di impedire l’avvio. La 14596 richiama però un principio già espresso dalla sentenza n. 10544/2018: in quel caso il PSC mancava, fatto immediatamente percepibile, e l’affidataria avrebbe dovuto attivarsi, «ad esempio» richiedendolo subito al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto. La formula è esemplificativa, non una procedura tipizzata, ma indica che la reazione esigibile può consistere nel non far partire la lavorazione. Nella pratica le leve sono quelle che l’affidataria possiede nella commessa: l’affidamento, la consegna delle aree, l’apertura dei fronti.

La sentenza n. 29605/2026 riguarda un general contractor privo di dipendenti propri: PSC ancora in bozza, coordinatore nominato a ridosso dell’inizio dei lavori, POS dell’esecutrice mai ricevuto. La Corte afferma che l’assenza di personale proprio e il ricorso ai subappalti non attenuano gli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento, ma li rendono più stringenti. Precisa anche che la responsabilità non è stata fondata sulla formula del «non poteva non sapere», ma su elementi concreti che rendevano conoscibile l’avvio del cantiere.

Vigilanza sui subappaltatori: i limiti della responsabilità dell'affidataria

Nel caso deciso dalla sentenza n. 30130/2026, il POS dell’esecutrice individuava il rischio di investimento in un cantiere stradale e prevedeva due movieri. Il tecnico dell’affidataria, al sopralluogo eseguito alla consegna dei lavori, aveva riscontrato personale sufficiente a coprire le postazioni. Poco dopo uno dei movieri era stato allontanato dall’esecutrice per recuperare un mezzo, e il pedone è stato investito.

La Corte ha annullato con rinvio la condanna del legale rappresentante dell’affidataria: la prevedibilità della scopertura era stata ricostruita a partire dall’evento, senza indicare quale elemento noto prima dell’infortunio la rendesse riconoscibile, e la vigilanza non può tradursi in un controllo «momento per momento». Non si tratta di un esonero. Il giudice del rinvio dovrà esaminare l’obbligo diretto di predisporre accesso e recinzione del cantiere, previsto dall’articolo 96, comma 1, lettera b), che non coincide con la vigilanza sull’operato altrui.

Le decisioni produttive che modificano le condizioni di sicurezza

Le tre sentenze permettono di distinguere due situazioni. La prima riguarda i rischi legati alle scelte dell'impresa affidataria, come le modalità di esecuzione richieste al subappaltatore o le modifiche all'organizzazione dei lavori. In questi casi, l'affidataria deve verificare le conseguenze delle proprie decisioni prima che vengano attuate. La seconda riguarda le condizioni che cambiano per iniziativa dell'impresa esecutrice. Qui assume rilievo ciò che l'affidataria poteva effettivamente conoscere: segnalazioni, inosservanze ripetute o presidi di sicurezza non più garantiti, che rendono necessario un nuovo controllo.

Il punto critico è interno all’impresa. Le scelte che ridisegnano le condizioni di lavoro, come le modalità di posa richieste al subappaltatore, una consegna parziale delle aree, una nuova sequenza, uno spazio di deposito, possono essere assunte dalla direzione tecnica, dalla programmazione o dagli acquisti.

L’Allegato XVII richiede che l’affidataria indichi al committente o al responsabile dei lavori i soggetti incaricati dei compiti dell’articolo 97, e il comma 3-ter ne pretende una formazione adeguata. Se però quelle decisioni vengono comunicate agli incaricati soltanto dopo essere state assunte, la verifica interviene quando la scelta organizzativa è già stata compiuta. Il coordinatore per l’esecuzione conserva i propri poteri, compreso quello di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente previsto dall’articolo 92, ma non sostituisce questa catena interna.

Obblighi dell'impresa affidataria: le verifiche prima e durante i lavori

Lo schema seguente non descrive obblighi ulteriori rispetto alla legge. Collega le verifiche ai momenti in cui l’affidataria dispone delle informazioni e delle leve per esercitarle.

Origine della condizione

Domanda per l’affidataria

Azione dell’affidataria

Decisione dell’affidataria all’affidamento

La modalità richiesta crea un rischio che l’esecutrice non può eliminare da sola?

Precisare le misure prima dell’affidamento o non affidare.

Precondizioni assenti all’avvio

PSC, POS, accessi e protezioni esistono e corrispondono al cantiere reale?

Non consegnare l’area, non aprire il fronte.

Decisione dell’affidataria in corso d’opera

La nuova sequenza, area o modalità cambia le condizioni già verificate?

Riesaminare prima che la decisione produca effetti.

Variazione interna all’esecutrice

Esistono segnali conoscibili che il presidio previsto è venuto meno?

Verifiche mirate, contestazione, riapertura del controllo.

 

Non conta il numero dei documenti prodotti, ma la possibilità di verificare quali condizioni di sicurezza siano state controllate, da chi e con quale esito, e quali decisioni siano state assunte di conseguenza.

Responsabilità dell'impresa affidataria: il confine tra verifica e vigilanza

Le tre sentenze non attribuiscono all’affidataria la direzione operativa delle imprese esecutrici. Escludono però che possa trattare come esterne le condizioni che essa stessa ha contribuito a creare. Una decisione che modifica le condizioni di sicurezza già verificate equivale, per la verifica, a un nuovo avvio: va riesaminata prima che la nuova configurazione diventi operativa.

È in quel momento, e non dopo l’evento, che l’organizzazione può ancora scegliere di non far iniziare.

Riferimenti essenziali

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 92, 96, 97 e Allegato XVII.
  • Cass. pen., Sez. IV, 22 aprile 2026, n. 14596.
  • Cass. pen., Sez. IV, 5 agosto 2026, n. 29605.
  • Cass. pen., Sez. IV, 7 agosto 2026, n. 30130 (annullamento con rinvio).
  • Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2018, n. 10544 (udienza 25 gennaio 2018).
  • LavoriPubblici.it, Redazione tecnica, «Sicurezza nei lavori in quota: Cassazione su POS, PSC e responsabilità», 18 maggio 2026.
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