Decreto piscine, sicurezza ed effetto ventosa: cosa cambia per impianti, gestori e tecnici

Il nuovo art. 4-bis del D.L. n. 108/2026 introduce specifiche misure contro i rischi legati alle prese di aspirazione: obblighi per piscine pubbliche e ad uso collettivo, verifiche sugli impianti esistenti, rapporto con la UNI EN 13451-3:2025 e chiusura immediata in caso di violazione

di Redazione tecnica - 03/09/2026

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Dopo i recenti tragici fatti di cronaca che, nel corso di questa estate, hanno interessato più impianti, il Governo ha cercato di regolamentare maggiormente la sicurezza nelle piscine, intervenendo su uno degli aspetti più delicati, ovvero il sistema di ricircolo dell’acqua e, in particolare, le prese di aspirazione che possono determinare pericolosi fenomeni di risucchio.

La risposta normativa è arrivata in sede di conversione del D.L. n. 108/2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport e grandi eventi, nel quale la Legge 4 agosto 2026, n. 142 ha inserito il nuovo art. 4-bis, rubricato «Misure per la sicurezza nelle piscine». La legge di conversione è entrata in vigore l’8 agosto 2026.

La disposizione impone alle piscine pubbliche e a quelle private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo, un requisito preciso: il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le griglie di fondo, i bocchettoni e gli altri elementi utilizzati per l’aspirazione dell’acqua devono garantire condizioni di sicurezza tali da impedire fenomeni vorticosi di aspirazione con effetto ventosa su qualsiasi parte del corpo dei bagnanti.

La formulazione utilizzata dal legislatore è sintetica e non entra nelle caratteristiche progettuali dell’impianto. Non vengono stabilite portate, dimensioni delle prese, distanze, numero minimo di punti di aspirazione o specifici dispositivi da installare. Viene invece individuato il risultato che deve essere assicurato e, soprattutto, viene prevista una conseguenza particolarmente severa qualora questo risultato non sia garantito: la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento.

È qui che la nuova disposizione acquista particolare interesse anche per progettisti, tecnici, manutentori e gestori, perché il problema non riguarda soltanto la progettazione delle nuove piscine, ma anche la verifica di quelle già in esercizio.

Sicurezza piscine: in Gazzetta Ufficiale la norma contro l'effetto ventosa

Il nuovo art. 4-bis introduce nell’ordinamento nazionale una previsione specificamente dedicata al rischio derivante dai sistemi di aspirazione delle piscine.

Il comma 1 non si limita a richiedere genericamente che l’impianto sia sicuro, ma individua espressamente il fenomeno che deve essere evitato: l’aspirazione vorticosa con effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

Il riferimento al sistema di ricircolo nel suo complesso assume particolare importanza. La sicurezza, infatti, non può essere ricondotta soltanto alla presenza di una griglia sul fondo della vasca o all’integrità di un singolo componente, perché il comportamento delle prese di aspirazione dipende dal funzionamento dell’impianto nel suo insieme.

La disposizione, però, si ferma alla definizione del requisito prestazionale. Il legislatore stabilisce quale condizione deve essere garantita, senza trasformare la norma primaria in una specifica tecnica di progettazione. Ne deriva una distinzione che sarà importante mantenere anche nelle verifiche degli impianti esistenti: una cosa è l’obbligo giuridico introdotto dall’art. 4-bis, altra cosa sono le soluzioni tecniche attraverso le quali il progettista, il gestore o il manutentore possono assicurare il risultato richiesto dalla disposizione.

Piscine pubbliche, private e ad uso collettivo: a chi si applicano i nuovi obblighi

Il campo di applicazione individuato dall’art. 4-bis riguarda le «piscine pubbliche o private destinate ad un’utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo». La formulazione scelta dal legislatore guarda quindi soprattutto alla destinazione e alle modalità di utilizzo dell’impianto, non esclusivamente alla natura pubblica o privata del proprietario.

Accanto alle piscine pubbliche possono quindi rientrare nella disciplina gli impianti appartenenti a strutture private ma destinati alla fruizione di utenti, clienti, ospiti o altre collettività. È il caso, a seconda delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo della piscina, degli impianti inseriti in strutture ricettive, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, centri sportivi e strutture analoghe.

Resta invece fuori dalla formulazione del nuovo art. 4-bis la piscina privata destinata esclusivamente all’utilizzo familiare, per la quale manca quella destinazione ad un’utenza pubblica o collettiva espressamente richiesta dalla disposizione.

Piscine esistenti: quali verifiche servono sugli impianti di aspirazione

Uno degli aspetti più delicati riguarda gli impianti già realizzati e in esercizio. L’art. 4-bis non contiene una disciplina riservata alle nuove piscine, non introduce espressamente un periodo transitorio e non individua una data futura entro la quale gli impianti esistenti debbano essere adeguati.

La norma, dunque, non opera alcuna distinzione espressa in funzione dell’epoca di realizzazione dell’impianto e non prevede un regime transitorio per le piscine già in esercizio.

Nel caso degli impianti esistenti, la verifica non dovrebbe quindi esaurirsi nel controllo visivo della griglia o nella constatazione che l’impianto di ricircolo sia funzionante, ma richiede di ricostruire, con un livello di approfondimento proporzionato alle caratteristiche della piscina, la configurazione delle aspirazioni, le caratteristiche delle pompe e dei componenti, le condizioni di esercizio e il comportamento del sistema qualora una delle prese venga ostruita.

Il nuovo obbligo finisce quindi per porre una domanda che la disposizione non risolve direttamente: attraverso quali verifiche può essere accertato che una piscina già in esercizio garantisca il risultato richiesto dall’art. 4-bis?

Il ruolo della UNI EN 13451-3:2025 e sicurezza delle prese di aspirazione

È su questo terreno che acquistano rilievo le norme tecniche. Tra i riferimenti disponibili vi è la UNI EN 13451-3:2025, entrata in vigore il 10 luglio 2025, che disciplina i requisiti di sicurezza e i metodi di prova relativi ai componenti di immissione e aspirazione di acqua e aria e alle attrezzature che comportano il movimento dell’acqua installate nelle piscine per uso pubblico.

L’art. 4-bis del D.L. n. 108/2026 non richiama espressamente la UNI EN 13451-3:2025 né ne recepisce i relativi parametri. La norma tecnica contiene, tuttavia, requisiti di sicurezza e metodi di prova relativi ai componenti di immissione e aspirazione dell’acqua che possono assumere particolare rilievo nella valutazione del rischio considerato dal legislatore.

I due livelli non devono quindi essere sovrapposti: l’art. 4-bis stabilisce l’obbligo giuridico e il risultato da garantire, mentre la UNI rappresenta un riferimento tecnico attraverso il quale possono essere individuate e verificate le soluzioni adottate.

Effetto ventosa e mancata sicurezza: quando scatta la chiusura dell’impianto

Il comma 2 stabilisce che, in caso di violazione, «è disposta la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi» previsti dal comma precedente.

Vale la pena sottolineare che lo stesso art. 4-bis non specifica il procedimento di accertamento né individua nel dettaglio le modalità attraverso le quali debba essere verificata la conformità dell’impianto. Ed è probabilmente su questi aspetti applicativi che potranno porsi le maggiori difficoltà, soprattutto quando la valutazione non riguardi una situazione manifestamente pericolosa ma richieda verifiche tecniche sul comportamento dell’intero sistema.

La nuova previsione non esaurisce, peraltro, la disciplina della sicurezza degli impianti natatori. Il comma 3 precisa espressamente che restano fermi gli ulteriori obblighi e le responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

Il requisito introdotto dall’art. 4-bis si inserisce quindi all’interno di un sistema di obblighi già esistente, aggiungendo una previsione specificamente rivolta alla prevenzione dei fenomeni di aspirazione a effetto ventosa.

Piscine pubbliche: il fondo per gli interventi di adeguamento

A conferma della necessità di intervenire sugli impianti, almeno per quanto riguarda le piscine pubbliche, il comma 4 istituisce un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l’anno 2026, destinato alle spese sostenute per l’adeguamento dei sistemi interessati dal nuovo obbligo.

La disposizione prevede che il fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4, tuttavia, si limita a istituire il fondo e a individuarne la dotazione finanziaria, senza disciplinare criteri di riparto, modalità di accesso, percentuali finanziabili o procedure per la presentazione delle richieste. Si tratta quindi di aspetti che dovranno essere definiti sul piano operativo prima che le risorse possano essere effettivamente utilizzate per gli interventi.

Va inoltre considerata una differenza importante tra il campo di applicazione dell’obbligo e quello della misura finanziaria: mentre il comma 1 riguarda anche le piscine private destinate ad un’utenza pubblica e quelle ad uso collettivo, il fondo previsto dal comma 4 è espressamente destinato alle spese di adeguamento delle piscine pubbliche.

Sicurezza degli impianti esistenti: cosa devono verificare gestori e tecnici

L’introduzione dell’art. 4-bis modifica soprattutto il modo in cui deve essere affrontato il tema delle aspirazioni nelle piscine già in esercizio. Non sembra sufficiente limitarsi alla verifica formale dell’esistenza delle griglie o alla conformità dichiarata di un singolo componente, perché il requisito introdotto dal legislatore riguarda il sistema e il risultato che questo deve garantire durante il funzionamento.

Per il gestore diventa quindi essenziale sapere come è configurato l’impianto, disporre della documentazione tecnica disponibile e assicurare che manutenzione e successive modifiche non abbiano alterato le condizioni originariamente previste. Il tecnico chiamato a svolgere la verifica dovrà invece ricostruire il funzionamento effettivo dell’impianto e valutare se le condizioni di aspirazione siano compatibili con il requisito introdotto dalla legge, utilizzando, quando necessario, i riferimenti tecnici disponibili.

Qualora dalle verifiche risultino condizioni incompatibili con il requisito introdotto dall’art. 4-bis, sarà necessario individuare e realizzare gli interventi necessari a eliminare il rischio. La nuova disposizione, del resto, collega direttamente alla violazione del comma 1 la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi previsti.

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