Sicurezza sul lavoro: l’errore del lavoratore è un rischio da governare

La Cassazione torna sui confini della responsabilità di datore di lavoro e RSPP, ribadendo che l’imprudenza del dipendente non interrompe il nesso causale quando resta all’interno dell’area di rischio della lavorazione e il sistema di prevenzione non ha governato anche l’errore umano

di Redazione tecnica - 03/09/2026

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La sicurezza sul lavoro non può essere organizzata assumendo come punto di partenza che il lavoratore eseguirà sempre correttamente ogni operazione. Le procedure, le attrezzature, la formazione e la vigilanza servono anche a evitare che una scelta imprudente, una valutazione sbagliata o una modalità operativa inadeguata possano trasformarsi in un infortunio.

Su questo presupposto si sviluppa la sentenza della Corte di Cassazione n. 31434/2026, con la quale la IV Sezione Penale ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione a seguito di un infortunio mortale verificatosi durante la movimentazione di un componente particolarmente pesante all’interno di un cantiere.

La decisione parte da una situazione molto specifica, ma offre indicazioni che vanno ben oltre le modalità con cui era stato movimentato il carico. Il tema centrale riguarda infatti il confine tra il rischio che deve essere governato dall’organizzazione aziendale e quello che, per il carattere eccezionale della condotta del lavoratore, può invece collocarsi al di fuori della responsabilità del garante.

Sicurezza sul lavoro e comportamento imprudente: il rischio deve essere governato

Il principio da cui partire è che la condotta imprudente del lavoratore non è, da sola, sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro o degli altri soggetti titolari di una posizione di garanzia.

Perché possa interrompersi il nesso causale tra la violazione delle regole prevenzionistiche e l'infortunio non basta dimostrare che il lavoratore abbia sbagliato, abbia utilizzato un'attrezzatura in modo improprio oppure abbia adottato una modalità operativa diversa da quella che sarebbe stata preferibile. Ciò che invece va verificato è se quella condotta abbia determinato l'attivazione di un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera che il garante era chiamato a governare.

Una differenza sostanziale, considerato che la disciplina prevenzionistica non protegge il lavoratore soltanto dagli infortuni che possono verificarsi mentre esegue correttamente una lavorazione, ma anche dagli errori, dalle imprudenze e dalle negligenze che risultino ragionevolmente riconducibili allo svolgimento dell'attività affidata.

Proprio per questo, la Cassazione ha ribadito che, affinché la condotta del lavoratore possa essere considerata realmente eccentrica, il garante deve avere preventivamente adottato anche le cautele destinate a governare il rischio derivante dal comportamento imprudente.

Solo dopo che quel rischio sia stato valutato, siano state predisposte misure adeguate, siano stati formati i lavoratori e sia stata organizzata la necessaria vigilanza, può assumere rilievo una condotta talmente estranea alle modalità ipotizzabili di esecuzione del lavoro da spezzare il collegamento causale con le omissioni del garante.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno individuato diverse carenze nell'organizzazione della sicurezza: insufficiente informazione dei lavoratori, mancata disponibilità di attrezzature idonee alla specifica movimentazione dei carichi, carenze del POS e mancata valutazione dei rischi relativi alla fase di collocazione finale del componente.

Una ricostruzione confermata anche dagli ermellini, che hanno respinto la tesi secondo cui l'evento sarebbe stato determinato esclusivamente dalla scelta autonoma e imprudente dei lavoratori di utilizzare un cric per auto per completare la movimentazione del pacco bombole.

POS e valutazione dei rischi: la lavorazione deve essere analizzata nelle sue modalità effettive

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il Piano operativo di sicurezza. Nel POS erano stati considerati i pericoli relativi al trasporto e allo scarico del manufatto, mentre non era stata sviluppata una valutazione specifica relativa alla movimentazione dei singoli componenti dell'impianto all'interno del locale tecnico, fase nella quale si è generato l'infortunio.

Si tratta dell’ulteriore conferma di come la valutazione del rischio non possa fermarsi alla descrizione generale della lavorazione o delle sue principali fasi, ma debba confrontarsi con le modalità mediante le quali il lavoro verrà realmente eseguito.

Il POS, del resto, è definito dall’art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige con riferimento al singolo cantiere, mentre l’art. 96, comma 1, lett. g), ne pone la redazione tra gli obblighi del datore di lavoro.

Non basta quindi che una lavorazione compaia genericamente nel documento. Se per completarla sono necessarie operazioni di traslazione, sollevamento, posizionamento, assemblaggio o utilizzo di determinate attrezzature, anche queste modalità devono entrare nella valutazione quando presentano rischi per i lavoratori.

Peraltro, sebbene la difesa sostenesse che le carenze del POS fossero collegate al mancato aggiornamento del PSC, la Corte ha escluso che questa circostanza potesse determinare l'esonero da responsabilità, perché la fase di lavorazione che avrebbe dovuto essere valutata era stata concordata prima dell'inizio dei lavori e risultava quindi già conoscibile.

Il mancato aggiornamento del PSC non può quindi essere invocato per escludere le responsabilità connesse alle carenze del POS quando, come nella fattispecie esaminata, la lavorazione e i relativi rischi erano già conoscibili prima dell’inizio dei lavori.

RSPP: funzione consulenziale e responsabilità concorrente

In riferimento alla figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la Corte ha ribadito anzitutto che il RSPP è un consulente del datore di lavoro, privo di autonomi poteri decisionali, e che non può essergli attribuito un generale obbligo di intervento nella fase esecutiva delle lavorazioni.

La sua funzione resta quella delineata dal TUSL: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza, supporto tecnico al datore di lavoro. All'interno di questo perimetro può però maturare una responsabilità concorrente.

Il RSPP può infatti rispondere dell'evento quando abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, abbia fornito un'indicazione errata oppure abbia omesso di segnalare una situazione di pericolo che avrebbe dovuto conoscere nell'esercizio delle proprie competenze.

Non gli viene quindi rimproverato di non avere impedito materialmente la manovra pericolosa, attività che appartiene alla fase esecutiva, ma di non avere adeguatamente intercettato e rappresentato il rischio al momento in cui questo avrebbe dovuto essere analizzato.

Allo stesso tempo, la sua presenza non alleggerisce automaticamente la posizione del datore di lavoro. La sua designazione non costituisce delega di funzioni e non trasferisce al servizio di prevenzione e protezione gli obblighi che l'ordinamento mantiene in capo al datore di lavoro.

Informazione, formazione ed esperienza del lavoratore

Ulteriore spunto di riflessione è il rapporto tra esperienza professionale e formazione del lavoratore. La vittima, secondo quanto ricostruito dai giudici, aveva acquisito esperienza lavorando sul campo, ma non risultava adeguatamente formata e informata rispetto all'operazione da eseguire.

Per gli ermellini questo elemento assume rilievo anche nella valutazione della successiva condotta imprudente. Il D.Lgs. n. 81/2008 distingue l'informazione sui rischi, disciplinata dall'art. 36, dalla formazione prevista dall'art. 37, imponendo che il lavoratore riceva conoscenze adeguate sui rischi specifici collegati all'attività svolta e sulle relative misure e procedure di prevenzione e protezione.

Di conseguenza, l’esperienza acquisita sul campo non può essere considerata equivalente e, quando il datore di lavoro non adempie agli obblighi di informazione e formazione, può rispondere anche dell'infortunio derivante dalla negligenza del lavoratore, perché quella condotta imprudente può rappresentare una conseguenza prevedibile dell'insufficiente preparazione ricevuta.

La formazione fa quindi parte delle misure attraverso cui l'organizzazione deve ridurre la probabilità che l'errore umano si trasformi in un evento lesivo.

Condotta abnorme e rischio eccentrico: quando può interrompersi il nesso causale

È però sul comportamento del lavoratore che la sentenza offre la riflessione di maggiore portata generale. La giurisprudenza richiamata dalla Cassazione non limita l’abnormità alle sole condotte poste in essere al di fuori delle mansioni assegnate.

Una condotta può essere abnorme anche se viene posta in essere durante lo svolgimento delle mansioni affidate, ma deve presentare caratteristiche tali da collocarla radicalmente al di fuori delle imprudenti scelte ragionevolmente ipotizzabili durante quella lavorazione.

Il parametro decisivo diventa quindi quello del rischio: se il comportamento del lavoratore realizza uno dei rischi che l'organizzazione avrebbe dovuto prevedere e governare, la sua imprudenza non è normalmente sufficiente a interrompere il nesso causale; quando invece il sistema prevenzionistico ha correttamente valutato quel rischio, ha predisposto le necessarie cautele, ha fornito attrezzature adeguate, ha formato e informato i lavoratori e ha organizzato la vigilanza, allora una condotta radicalmente estranea alle modalità di lavoro ipotizzabili può determinare un rischio eccentrico rispetto alla sfera affidata al garante.

La responsabilità del garante, quindi, non deriva automaticamente dal verificarsi dell’infortunio, ma va verificata rispetto all’area di rischio che rientrava nella sua sfera di governo, comprendendo anche gli errori e le imprudenze prevedibili del lavoratore.

Stessa logica confermata in materia di vigilanza: nel procedimento, la Cassazione ha attribuito rilievo anche al fatto che il datore di lavoro non avesse vigilato sulle modalità con cui l'operazione veniva svolta e non avesse previsto sul posto la presenza di un preposto che potesse impedire l'esecuzione di attività pericolose.

POS, procedure, formazione e attrezzature costituiscono parti di un unico sistema prevenzionistico che deve trovare applicazione durante l'attività lavorativa.

Sicurezza sul lavoro: quando la prevenzione deve governare anche l’errore

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la condanna a carico di datore di lavoro e RSPP. La sola predisposizione della documentazione di sicurezza non esaurisce gli obblighi prevenzionistici se le modalità di lavoro che si instaurano nel cantiere divergono dalle procedure previste senza che l'organizzazione intervenga, né la presenza formale di un'attrezzatura risolve il problema quando questa non sia realmente utilizzabile per la lavorazione richiesta, come avvenuto nel procedimento esaminato.

Anche la vigilanza serve quindi a governare il rischio dell'errore e a impedire che modalità operative improprie diventino prassi.

La domanda da porsi dopo un infortunio non è soltanto se il lavoratore abbia commesso un errore, ma se esso apparteneva all’area di rischio della lavorazione e quali misure fossero state predisposte per impedirne o limitarne le conseguenze.

L'imprudenza del lavoratore può certamente assumere rilievo causale, ma non può trasferire sul dipendente un rischio che il sistema prevenzionistico era chiamato a governare. L'errore umano prevedibile rientra nella prevenzione, mentre soltanto l'attivazione di un rischio realmente eccentrico può interrompere il nesso causale rispetto alla condotta del garante.

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