Sicurezza sul lavoro: il titolare è responsabile anche in presenza di un preposto
Il titolare dell’impresa è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, comprensivo delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
La responsabilità del datore di lavoro per le lesioni colpose subite da un lavoratore può essere riconosciuta anche in presenza di un preposto alla gestione della sicurezza e in caso di rischi apparentemente imprevedibili, se questi sono stati sottovalutati o non adeguatamente gestiti.
Inoltre, la gravità del reato e la mancata adozione di misure preventive adeguate giustificano la condanna e l’esclusione di cause di non punibilità, come la tenuità del fatto, e la sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria.
Sicurezza cantieri: la Cassazione sulla responsabilità del datore di lavoro
A confermare quanto già stabilito dalla Corte di Appello è stata la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 febbraio 2025, n. 2021, ritenendo inammissibie il ricorso contro la condanna inflitta al titolare di un’impresa esecutrice dei lavori, ritenuto responsabile delle lesioni colpose causate a un lavoratore.
Dalle indagini era emerso che il titolare dell'impresa non aveva incluso nel piano operativo di sicurezza i rischi derivanti dalla proiezione di schegge, non aveva formato adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici e non aveva adottato misure di protezione, come l’utilizzo degli occhiali di sicurezza.
Secondo il ricorrente, la decisione del tribunale sarebbe stata ingiusta tenendo conto di:
- mancata responsabilità soggettiva: dato il numero elevato di cantieri gestiti dalla sua azienda, il ricorrente aveva nominato dei preposti per la vigilanza nei cantieri, cui demandava tutti gli obblighi di cui all'art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro). Il preposto avrebbe quindi dovuto segnalare specifici rischi insorti nelle fasi di lavorazione, nonché la necessità di modificare il piano operativo di sicurezza;
- grado di prevedibilità del rischio: il rischio derivante dalle schegge era imprevedibile e che la mancata previsione di misure protettive nel piano di sicurezza fosse giustificata dalla consuetudine delle operazioni, senza che si fossero mai verificati incidenti simili.
- non punibilità: secondo quanto previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, la gravità dell’incidente era limitata, dato che le lesioni non avevano causato postumi invalidanti e che il danno era stato risarcito;
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