Quando si applicano le regole del silenzio-assenso in edilizia? È possibile che un intervento agevolato dal c.d. Piano Casa venga legittimato automaticamente per mancata risposta dell’amministrazione? E fino a che punto le disposizioni eccezionali possono incidere sull’assetto urbanistico senza un provvedimento espresso?
Silenzio-assenso e Piano Casa: interviene il Consiglio di Stato
Sono domande che ricorrono frequentemente nell’attività dei tecnici e a cui ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5508 del 25 giugno 2025 che traccia una linea di confine tra il regime ordinario dei titoli edilizi previsti dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e quello straordinario di cui al “Piano Casa”.
La vicenda nasce da un’istanza presentata ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, con la quale si chiedeva l’applicazione di incrementi volumetrici. Trascorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, i richiedenti avevano invocato la formazione del titolo per silentium, sostenendo l’operatività dell’art. 20 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia.
L’amministrazione, invece, aveva qualificato la fattispecie come silenzio-inadempimento, escludendo la possibilità che da un’inerzia procedimentale potesse derivare un titolo abilitativo per incrementi volumetrici straordinari. Dopo aver valutato l’istanza e le carenze documentali presenti, l’amministrazione ha, infine, emesso prima il preavviso di rigetto e poi il diniego al rilascio del titolo edilizio.
In primo grado, i giudici del TAR hanno respinto il ricorso, affermando tre punti principali:
- inapplicabilità del silenzio-assenso: la disciplina del Piano Casa è speciale e, proprio per questo, non può essere ricondotta al regime ordinario del silenzio-assenso previsto dalla Legge n. 241/1990;
- validità del diniego espresso: non essendosi formato alcun titolo per silentium, il diniego successivamente adottato dall’amministrazione non può essere considerato inefficace o nullo. Di conseguenza, non trova applicazione l’art. 2, comma 8-bis, della Legge n. 241/1990, che sancisce l’inefficacia degli atti tardivi in presenza di silenzio-assenso;
- incompletezza dell’istanza: l’istanza di permesso di costruire risultava incompleta al 31 dicembre 2021, data individuata dalla legge regionale (l.r. n. 14/2009, modificata dalla l.r. n. 38/2021) come spartiacque temporale per l’applicazione del Piano Casa. Tale carenza rendeva la domanda improcedibile.
Quindi il ricorso in secondo grado.