Sismabonus: quale detrazione utilizzare nel 2024?

Nel 2024 si sovrappongono le regole (e le aliquota) del sismabonus previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e dall’art. 16, comma 1-bis-1-septies del D.L. n. 63/2013

di Luciano Ficarelli - 12/03/2024

In considerazione della modifica delle aliquote di detrazione del superbonus dal 1° gennaio 2024, già previste dal comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la presente analisi verte sulla possibilità di utilizzare altri bonus, diversi dal superbonus di cui all’art. 119 del decreto citato.

Sismabonus: la normativa

Attualmente, nell’ambito specifico degli interventi di riduzione o adeguamento del rischio sismico di un edificio con più unità immobiliari, sono ancora in vigore i seguenti bonus:

  • Superbonus di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 con aliquota del 70% per il 2024 e del 65% per il 2025;
  • Sismabonus ordinario di cui all’art. 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 con aliquote del 50% senza miglioramento di classi sismiche, 75% con il miglioramento di una classe sismica, 85% con il miglioramento di due o più classi sismiche.

Con evidenza, la normativa ha creato un paradosso: con il taglio dell’aliquota dal 110% fino al 31 dicembre 2023 al 70% dal 1° gennaio 2024, la detrazione del superbonus (70% e poi 65%) è minore del bonus ordinario nei due casi più generosi (75% e 85%).

Il legislatore, pur sapendo già dall’introduzione del comma 8-bis che ha prorogato il superbonus in data 1° gennaio 2022 fino a tutto il 2025 con le aliquote di detrazione sopra indicate, non si è mai posto il problema di normare con coerenza la sovrapposizione delle due agevolazioni. A tale carenza ha sopperito, prima dell’approvazione della proroga con riduzione delle aliquote, il Consiglio dei Lavori Pubblici e successivamente l’Agenzia delle Entrate con i suoi documenti di prassi, la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 e la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022.

Il parere del Consiglio dei lavori pubblici, reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che “Resta fermo ... che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus»; «Con l'emanazione del "Super sismabonus" è stata introdotta una modifica al "Sismabonus" sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un'unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all'ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all'interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare».

In questo parere il redattore usa la frase “un’unica percentuale” perché la proroga che prevedeva una riduzione progressiva delle aliquote avvenne in un periodo successivo. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha fatto suo il principio e lo ha riportato nelle circolari emesse dopo la proroga al 2025, non tenendo conto che il superbonus non aveva, a partire da quella data, un’unica percentuale, ma tre (110%, 70% e 65%) oltre a quella del 90% per l’anno 2023 per coloro che non avevano i noti requisiti per poter utilizzare l’aliquota del 110% anche in quell’anno.

La circolare n. 23/2022, a pagina 58, infatti, afferma che “Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 4 in commento, in base al quale «l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (…)», si ricava che, se le spese per gli interventi antisismici sono sostenute, nel lasso temporale di vigenza del Superbonus, dai soggetti elencati nel comma 9 dell’articolo 119 e riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione, tali soggetti non possono scegliere di applicare le aliquote di detrazione previste nei predetti commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013”.

La seconda circolare n. 28/2022, alle pagine 54-55, ribadisce il concetto e afferma: “Si ricorda che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato art. 16 del d.l n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del Sisma bonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus”.

In realtà, il comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 a cui fa riferimento l’Agenzia nella Circolare 23/2022 dice solo che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”, ma non dice che occorre sempre applicare l’aliquota di detrazione prevista dall’art. 119 e, soprattutto, quelle minori previste dal comma 8-bis.

Probabilmente, l’intento del legislatore è sembrato quello di agevolare coloro che avevano intenzione di effettuare degli interventi con le stesse caratteristiche di quelli previsti dal superbonus con l’adeguamento alla stessa aliquota prevista per essi. Non è credibile, invece, che il legislatore abbia avuto anche l’infelice idea di adeguare al ribasso coloro che, non volendo utilizzare il superbonus, vogliono utilizzare altre forme di incentivi. A conferma della tesi qui esposta, il legislatore non avrebbe utilizzato, nel comma 4, il termine “elevata” ma un termine che faceva intendere l’adeguamento o l’allineamento all’aliquota all’epoca vigente e a quelle future.

Alla luce di queste interpretazioni restrittive espresse nei documenti di prassi e in mancanza di un intervento governativo o almeno interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate che dia certezze in merito, si consiglia l’applicazione dell’aliquota del superbonus attualmente in vigore pari al 70%.

Analogia con l’ecobonus

L’affermazione dell’Agenzia andrebbe, comunque, in controtendenza con gli altri interventi previsti dall’art. 119 D.L. 34/2020, cioè quelli di efficientamento energetico di cui al comma 2 (interventi trainati). Per coerenza, allora, anche questi avrebbero dovuto subire l’attrazione nell’ambito superbonus qualora il condominio avesse avuto intenzione di iniziare interventi di efficientamento energetico nel periodo di vigenza del superbonus. Infatti, al suddetto comma 2 dell’art. 119 D.L. 34/2020 si afferma che “l'aliquota prevista al comma 1 (110%), alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”. Ma così non è. E non lo è per una semplice interpretazione letterale delle due norme:

  1. Per il super-sismabonus, nel comma 4 si dice che l'aliquota delle detrazioni spettanti previste dall’art. 16 del D.L. 63/2013 è elevata al 110 per cento;
  2. Per gli interventi di efficientamento energetico, nel comma 2 si dice invece che l'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Invece, il dubbio resterebbe sugli interventi trainanti indicati nel comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, cioè l’isolamento termico e/o la sostituzione dell’impianto termico centralizzato, qualora un condominio li esegua sull’edificio e ottenga un miglioramento di almeno due classi. La domanda è: considerato che ci sono tutte le condizioni per applicare l’art. 119 D.L. 34/2020, quale aliquota si potrà applicare nel caso in cui il condominio inizi i lavori nel 2024? Il 70% del superbonus o il 65% dell’ecobonus ordinario? E nel caso in cui le aliquote dell’ecobonus ordinario salgano fino al 75% per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015? Anche in questo caso l’aliquota maggiore sarà attratta dall’aliquota minore del superbonus?

Le precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sono urgenti e necessarie, visto che il tentativo fatto con la Circolare n. 13 del 13 giugno 2023 di consentire ai contribuenti di “avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) ovvero antisismici (c.d. Sismabonus) di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, nonché della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus casa) di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)” è riferito solo al caso di interventi effettuati successivamente al 30 settembre 2023 (all’epoca della circolare ultimo giorno utile per fruire del superbonus) su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti (pag. 11 della Circolare 13/2023).

Soluzione alternativa al supersismabonus o al sismabonus ordinario

Limitandoci al tema di questo contributo, il principio seguito con forza dalle istituzioni che prevede, per il sismabonus, l’utilizzo delle aliquote di detrazione previste dal superbonus, spinge a verificare l’eventualità dell’utilizzo di un altro bonus che riguarda interventi non contemplati nei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e che non vincolerebbero all’utilizzo dell’aliquota inferiore. Si tratta dell’ecosismabonus previsto dal D.L. 63/2013, art. 14, co. 2-quater per i lavori sulle parti comuni. Per applicare questo bonus occorre che siano rispettati congiuntamente sia i requisiti del comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013, e cioè che l’intervento riguardi edifici ubicati in una zona sismica 1, 2 o 3, con riduzione di almeno una classe di rischio sismico (aliquota del 80% di detrazione) o riduzione di due o più classi (85% di detrazione), sia i requisiti previsti dal co. 2-quater dell’art. 14 del D.L. 63/2013, e cioè che l’intervento interessi più del 25% di superficie disperdente lorda di un edificio le cui unità principali siano già dotate di impianto di riscaldamento, conseguendo almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015.

Il limite di spesa agevolato è pari a 136.000 euro ad unità immobiliare. Ad esempio, in caso di 5 unità immobiliari il limite di spesa è di 680.000 euro con una detrazione di 578.000 euro se la riduzione del rischio sismico è di almeno due classi, come lo è quasi sempre nelle demo-ricostruzioni.

Si riporta l’articolo di legge: “Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio”.

Il Decreto Requisiti MISE del 6 agosto 2020, al comma 2 dell’art. 2, stabilisce che “gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche”. Il dubbio resta sui serramenti dei singoli appartamenti, in genere elementi di parti private pur ricadenti su parti comuni, se siano o meno compresi tra i lavori agevolati con la stessa aliquota.

Conclusioni

In conclusione, occorre suggerire una strategia da adottare. I lavori potranno iniziare con la certezza di fruire in ogni modo di una percentuale minima del 70%. Al raggiungimento dello Stato di Avanzamento Lavori del 30%, si spera che gli enti preposti abbiano chiarito i dubbi sull’argomento e, se sarà nel senso interpretativo più ampio, la scelta potrà essere, nel migliore dei casi, tra il sismabonus ordinario all’85% e l’ecosismabonus all’85%. In caso contrario, ci sarà la scelta obbligata del secondo, salva la più pessimistica, ma improbabile, previsione che nemmeno questo possa essere utilizzato. Improbabile, perché non occorrerebbe una semplice interpretazione autentica da parte dell’Agenzia delle Entrate ma un vero e proprio decreto governativo.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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