Smart working, sanzioni penali senza informativa rischi: cosa cambia nel Testo Unico Sicurezza Lavoro

Con la Legge PMI 2026 l’obbligo di informativa entra nel D.Lgs. n. 81/2008: arresto o ammenda per i datori di lavoro inadempienti e possibili effetti su incentivi e benefici

di Redazione tecnica - 06/05/2026

Dal 7 aprile 2026 l’informativa sui rischi nel lavoro agile ha smesso definitivamente di essere considerata un adempimento accessorio, assumendo un ruolo centrale nel sistema prevenzionistico.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026 (legge annuale sulle piccole e medie imprese), la sua omissione espone infatti il datore di lavoro a sanzioni penali, segnando un passaggio rilevante nel modo di interpretare la sicurezza nelle prestazioni rese da remoto.

Informativa smart working: cosa cambia con la Legge n. 34/2026

L’intervento normativo, contenuto nell’art. 11 della Legge n. 34/2026, modifica direttamente il Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008), introducendo il nuovo comma 7-bis all’art. 3 e collegando la violazione dell’obbligo informativo al regime sanzionatorio dell’art. 55.

L’obbligo di informativa, già previsto dall’art. 22 della Legge n. 81/2017 – che imponeva la consegna almeno annuale di un documento sui rischi generali e specifici legati al lavoro agile – entra ora a pieno titolo nel sistema del TUSL, assumendo la stessa rilevanza degli altri adempimenti prevenzionistici in capo al datore di lavoro. Di fatto, ne viene rafforzata l’efficacia, rendendolo cogente anche sotto il profilo penale.

La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile, senza limiti dimensionali o settoriali. Anche le realtà più piccole, che spesso hanno adottato lo smart working in modo flessibile e poco strutturato, sono quindi chiamate a riorganizzare in modo sistematico la gestione dell’informativa.

Informativa rischi smart working: contenuti obbligatori e videoterminali

Il nuovo comma 7-bis si inserisce in un percorso più ampio di adattamento della disciplina della sicurezza alle trasformazioni del lavoro. Il lavoro agile, ormai strutturale in molte organizzazioni, richiede infatti strumenti diversi rispetto al modello tradizionale fondato sul controllo del luogo fisico.

La norma richiede che l’informativa individui in modo puntuale i rischi generali dell’attività lavorativa e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ad esempio i rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, che vanno analizzati e tradotti in indicazioni operative effettivamente utilizzabili dal lavoratore.

Perché l’informativa è centrale nella sicurezza del lavoro agile

La scelta del legislatore va letta alla luce delle caratteristiche del lavoro agile. Quando la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali e in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, viene meno la possibilità di intervenire direttamente sui luoghi e sulle condizioni operative.

In questo contesto, l’informazione diventa lo strumento principale attraverso cui trasferire conoscenze, regole e comportamenti sicuri, costruendo la prevenzione anche in assenza di un controllo diretto.

Sanzioni e obblighi: cosa rischia il datore di lavoro

La mancata consegna dell’informativa annuale ai lavoratori in smart working è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda fino a 7.403,96 euro.

Con l’introduzione della sanzione penale cambia inevitabilmente anche l’approccio alla gestione documentale. Non è più sufficiente predisporre un modello di informativa: diventa essenziale poter dimostrare l’avvenuta consegna al lavoratore e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nonché il rispetto della periodicità annuale.

Infine, sebbene la mancata consegna dell’informativa non produca effetti diretti sul DURC in senso stretto, il tema assume rilievo sotto il profilo della fruizione dei benefici normativi e contributivi. L’inserimento della violazione nel D.Lgs. n. 81/2008 la colloca infatti tra gli inadempimenti rilevanti ai fini della regolarità complessiva dell’impresa.

La conseguenza è che, pur in presenza di regolarità contributiva formale, in caso di violazioni definitivamente accertate in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro può perdere l’accesso a incentivi e agevolazioni.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.