Soccorso istruttorio: no ad esclusioni legate a rigidi formalismi

Intervento del TAR sulla decisione di una Stazione Appaltante: necessario valutare la sostanza e la qualità delle proposte negoziali, nel rispetto del principio del favor partecipationis

di Redazione tecnica - 08/05/2025

Quando l’Amministrazione può ritenere insufficiente la documentazione integrativa prodotta da un concorrente in gara? È legittima l’esclusione per mancata allegazione del contratto, anche se sono presenti fatture e dichiarazioni che attestano l'esperienza richiesta? In un contesto normativo che valorizza il principio del favor partecipationis e l’azione collaborativa tra operatore economico e stazione appaltante, la risposta non può essere fondata su formalismi eccessivi.

Esclusione operatore: illegittima se dimostra il possesso dei requisiti

La sentenza del TAR Lazio del 28 aprile 2024, n. 8240, affronta esattamente questo nodo, offrendo indicazioni importanti sull’applicazione concreta dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.La vicenda trae origine da una procedura aperta  bandita ai sensi dell’art. 71 del d.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un servizio di ausiliariato da parte di un ente pubblico.

La Società ricorrente era stata ammessa con riserva, in attesa di verifica dei requisiti tecnici richiesti. In sede di verifica, il seggio di gara ha ritenuto non sufficiente la documentazione inizialmente prodotta dalla concorrente per dimostrare il possesso del requisito del fatturato globale annuo relativo a forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2021, 2022 e 2023).

L’Amministrazione ha pertanto attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice dei contratti, richiedendo espressamente:

  • la suddivisione del fatturato globale annuo per ciascun esercizio finanziario, riferito a forniture analoghe;
  • la copia del contratto di affidamento dei servizi prestati nei singoli anni.

La Società ha risposto nei termini stabiliti, allegando:

  • una dichiarazione del committente attestante la regolare esecuzione del servizio di ausiliariato;
  • copia delle fatture emesse negli anni di riferimento;
  • riepilogo del valore delle prestazioni e della tipologia di servizio svolto.

Ciononostante, l’Amministrazione ha ritenuto le integrazioni incomplete, motivando l’esclusione con la seguente formula: “Le integrazioni trasmesse… non soddisfano il requisito del disciplinare di gara, in quanto non si evince dalla documentazione presentata l’esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi disponibili, per conto di aziende pubbliche e/o private convenzionate, di almeno un contratto per lo svolgimento del servizio considerato qualificante per il presente appalto”.

L’operatore ha quindi proposto ricorso per violazione dell’art. 99 del d.Lgs. n. 36/2023 (Verifica del possesso dei requisiti), sottolineando l'illogicità della motivazione, e la lesione del principio di favor partecipationis, rilevando che i documenti prodotti dimostravano in modo chiaro l’effettiva esecuzione del servizio analogo.

 

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