Soccorso istruttorio e RTI: quando i chiarimenti sulle quote SOA sono legittimi

Quando il soccorso istruttorio è legittimo nei RTI? Il TAR Lazio specifica i limiti tra chiarimento, integrazione documentale e modifica dell’offerta nelle quote SOA

di Redazione tecnica - 28/01/2026

La modalità di ripartizione delle quote di esecuzione all’interno dei RTI non è sempre immediatamente chiara, soprattutto nelle gare complesse, caratterizzate da una pluralità di categorie, importi rilevanti e articolazioni non sempre lineari tra categoria prevalente e categorie scorporabili.

In questi casi, è facile che emergano ambiguità interpretative, con il rischio, per la stazione appaltante, di adottare esclusioni contestate o, all’opposto, di ammettere operatori ritenuti illegittimamente qualificati dai concorrenti.

Quale può essere, quindi, il ruolo del soccorso istruttorio in una situazione del genere? Quando una dichiarazione sulle categorie SOA è poco chiara, ma non mancante, è possibile attivarlo oppure no? E, soprattutto, è legittimo richiedere più di un chiarimento se il primo non ha dissipato tutte le ambiguità?

Su questi profili interviene la sentenza del 26 gennaio 2026, n. 1465 del TAR Lazio, che offre una ricostruzione puntuale e operativamente molto utile dei limiti entro cui il soccorso istruttorio può essere utilizzato per chiarire, ma non per riscrivere, la ripartizione delle quote SOA all’interno di un RTI.

Soccorso istruttorio e RTI: il TAR sulla ripartizione delle quote SOA

La controversia trae origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento di un accordo quadro di lavori, strutturato come affidamento multioperatore e articolato in lotti, con previsione di aggiudicazione a favore dei migliori tre concorrenti per ciascun lotto.

All’esito della procedura, un RTI aveva impugnato l’aggiudicazione nella parte in cui la stazione appaltante aveva disposto l’affidamento di una quota del lotto a favore del terzo classificato. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha assunto rilievo centrale anche il ricorso incidentale proposto dall’RTI aggiudicatario, volto a ottenere l’esclusione del ricorrente principale, ritenendo che la stazione appaltante avesse illegittimamente attivato il soccorso istruttorio.

In particolare, si contestava che l’amministrazione avesse consentito di chiarire la ripartizione delle categorie SOA e delle percentuali di esecuzione tra mandataria e mandante, sul presupposto che tali elementi costituissero un contenuto essenziale dell’offerta e non potessero essere oggetto di integrazione o precisazione successiva.

Le dichiarazioni rese in sede di gara non consentivano, secondo questa prospettazione, di verificare in modo immediato e univoco la corrispondenza tra le quote di lavori assunte e le attestazioni SOA possedute, con una ripartizione formulata mediante raggruppamenti cumulativi di categorie e una rappresentazione non lineare di una categoria specialistica, indicata in parte come inclusa nella prevalente e in parte come scorporabile autonoma.

A fronte di tali criticità, la stazione appaltante aveva attivato una prima richiesta di soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti sulla ripartizione delle categorie e, contestualmente, l’integrazione di altra documentazione amministrativa. Ricevuta una risposta ritenuta solo parzialmente chiarificatrice, l’amministrazione aveva successivamente formulato una seconda richiesta di precisazioni, limitata alla necessità di ottenere un’indicazione disaggregata, per ciascuna categoria SOA, delle percentuali e dei relativi importi attribuiti a mandataria e mandante.

È proprio su questa sequenza procedimentale che si è concentrato il confronto tra le parti: da un lato, chi sosteneva che il soccorso istruttorio avesse indebitamente inciso sull’offerta; dall’altro, chi rivendicava la natura meramente chiarificatrice degli interventi richiesti dalla stazione appaltante.

Il quadro normativo di riferimento

Nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio si conferma come uno degli strumenti più delicati dell’intera procedura di gara, chiamato a bilanciare esigenze spesso contrapposte: favorire la massima partecipazione, garantire la parità di trattamento e preservare l’immodificabilità dell’offerta.

L’art. 101 del Codice dei contratti pubblici consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti, integrazioni o regolarizzazioni della documentazione presentata dai concorrenti, ma pone un limite chiaro: il soccorso istruttorio non può incidere sugli elementi sostanziali dell’offerta, né trasformarsi in uno strumento di riscrittura dell’impegno negoziale.

In continuità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il perimetro applicativo dell’istituto può essere così sintetizzato:

  • sono inammissibili gli interventi volti a colmare l’assenza originaria di elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica;
  • sono invece ammissibili i chiarimenti che servono a rendere comprensibile il contenuto di dichiarazioni già presenti, quando queste risultino formulate in modo ambiguo o non immediatamente verificabile.

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, la normativa richiede che già in sede di offerta siano indicate le prestazioni che ciascun operatore si impegna a eseguire, in coerenza con i requisiti di qualificazione posseduti. Tale indicazione non ha una valenza meramente formale, ma definisce l’assetto dell’impegno contrattuale e consente alla stazione appaltante di verificare la corretta copertura delle categorie richieste.

In questo contesto, il soccorso istruttorio può essere legittimamente utilizzato per disaggregare e precisare dati già contenuti nell’offerta, purché restino ferme le quote sostanziali originariamente dichiarate.

L’analisi del TAR

Il passaggio centrale della sentenza riguarda la corretta qualificazione dell’intervento della stazione appaltante: chiarimento di dichiarazioni esistenti oppure modifica dell’offerta. È su questo discrimine che il TAR costruisce l’intera motivazione.

Nel caso esaminato, la dichiarazione sull’assetto del RTI non era assente né generica, ma risultava presente e articolata, seppur formulata in modo tale da non consentire una verifica immediata e univoca della corrispondenza tra quote di esecuzione e attestazioni SOA.

In particolare, il giudice ha valorizzato due profili fattuali:

  • la scelta del raggruppamento di indicare le percentuali per aggregazioni di categorie, anziché per singola categoria SOA;
  • la rappresentazione “ibrida” di una categoria specialistica, indicata in parte come inclusa nella prevalente e in parte come scorporabile autonoma.

Secondo il TAR, tali modalità dichiarative non integrano una carenza originaria dell’offerta, ma generano un’ambiguità interpretativa che legittima l’intervento chiarificatore dell’amministrazione. Il soccorso istruttorio, in questo contesto, non viene utilizzato per colmare un vuoto, bensì per rendere intellegibile un contenuto già esistente.

Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione riguarda il contenuto dei chiarimenti richiesti e resi. Il giudice evidenzia come, all’esito del soccorso istruttorio, il RTI non abbia introdotto nuove quote di esecuzione, né abbia modificato l’equilibrio interno del raggruppamento. Le percentuali “chiave”, quelle che definivano l’impegno relativo alle categorie principali, sono rimaste immutate.

Le variazioni percentuali riscontrabili su una delle categorie sono state ricondotte dal Collegio a un diverso criterio di rappresentazione degli importi, non a una diversa ripartizione dei lavori. In altri termini, il TAR chiarisce che il dato formale della percentuale non può essere isolato dal parametro di calcolo utilizzato: ciò che conta è l’entità sostanziale delle prestazioni attribuite a ciascun operatore, che nel caso concreto non ha subito alcuna alterazione.

Ne discende un principio di particolare rilievo operativo: non ogni variazione numerica apparente equivale a una modifica dell’offerta, se essa è il risultato di una diversa modalità di esposizione di dati già desumibili dalla documentazione originaria.

Con riferimento alla seconda richiesta di soccorso istruttorio, il TAR chiarisce che essa non è di per sé sintomatica di un’indebita “riapertura” della fase di gara. L’esclusione è collegata alla mancata risposta, non all’insufficienza del chiarimento reso.

Nel caso esaminato, il concorrente aveva risposto nei termini alla prima richiesta. Il fatto che tale risposta non avesse completamente risolto le ambiguità non impediva alla stazione appaltante di proseguire il contraddittorio, chiedendo ulteriori precisazioni circoscritte e coerenti con la documentazione già prodotta. Una lettura diversa avrebbe finito per incentivare esclusioni automatiche anche in presenza di un comportamento collaborativo del concorrente.

Nel complesso, il giudice restituisce una lettura non formalistica del soccorso istruttorio, ancorata alla sostanza dell’impegno negoziale e alla finalità dell’istituto: consentire una corretta valutazione dell’offerta senza alterarne i contenuti essenziali.

Cconclusioni operative

Il TAR ha respinto il ricorso incidentale, ritenendo legittimo il ricorso al soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante per chiarire la ripartizione delle categorie SOA e delle percentuali di esecuzione all’interno di un RTI.

Il giudice ha quindi confermato che, nel caso esaminato, non si è verificata alcuna modifica sostanziale dell’offerta, ma unicamente un’attività di chiarimento finalizzata a rendere intellegibile un impegno negoziale già assunto in sede di gara.

Dal punto di vista operativo, la sentenza consente di fissare alcuni punti fermi:

  • il soccorso istruttorio è ammissibile quando la ripartizione delle quote di esecuzione è dichiarata ma non univoca;

  • i chiarimenti sono legittimi se non alterano le quote sostanziali e non incidono sull’equilibrio dell’impegno assunto dal RTI;

  • una seconda richiesta di soccorso istruttorio è consentita quando la prima risposta, pur tempestiva, non abbia eliminato tutte le ambiguità;

  • l’esclusione è giustificata solo in caso di mancata risposta o di inutile decorso del termine, non quando il concorrente collabora e il contraddittorio deve essere completato.

La sentenza offre così una lettura equilibrata e sostanzialmente pragmatica del soccorso istruttorio, valorizzandone la funzione di strumento di chiarimento, e non di sanatoria impropria.

Resta fermo che gli operatori economici devono prestare la massima attenzione alla chiarezza originaria delle dichiarazioni, senza confidare in un uso improprio delle previsioni dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici.

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