Nuovo prezzo nell’offerta: quando il soccorso procedimentale non può intervenire

Il Consiglio di Stato interviene su errore materiale, dichiarazione negoziale, migliorie, varianti e discrezionalità tecnica, chiarendo quando un elemento economico non può essere corretto e fino a dove può spingersi il controllo del giudice sulle valutazioni della commissione

di Redazione tecnica - 03/10/2026

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L’indicazione di un nuovo prezzo non previsto dalla lex specialis non può essere trattata come un semplice errore materiale quando esprime una scelta negoziale capace di incidere sul contenuto economico dell’offerta.

A specificarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 luglio 2026, n. 6126, resa nell’ambito di una procedura per lavori relativi alla realizzazione di un’infrastruttura stradale.

La controversia ha riguardato anche alcune soluzioni tecniche proposte dall’aggiudicatario e i punteggi attribuiti dalla commissione, offrendo a Palazzo Spada l’occasione per tornare sui confini tra miglioria e variante e, soprattutto, sui limiti entro cui il giudice può sindacare valutazioni che appartengono alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Nuovo prezzo nell’offerta: i limiti del soccorso procedimentale

Il raggruppamento inizialmente escluso aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR e, dopo essere stato riammesso alla gara in sede cautelare, aveva contestato con motivi aggiunti anche la successiva aggiudicazione disposta in favore di un altro RTI.

Il TAR aveva accolto il ricorso contro l’esclusione e, solo in parte, le censure rivolte contro l’aggiudicazione, annullandola per alcuni profili relativi ai punteggi dell’offerta tecnica. Il raggruppamento ricorrente ha quindi proposto appello contro le parti della sentenza che non avevano accolto le ulteriori contestazioni formulate nei confronti dell’aggiudicatario, mentre quest’ultimo ha proposto appello incidentale per ottenere la riforma dei capi che avevano annullato sia l’esclusione del concorrente sia l’aggiudicazione.

Il raggruppamento originariamente escluso aveva indicato, nella lista delle categorie e delle forniture, un “nuovo prezzo” riferito a uno dei subcriteri previsti nella lex specialis, nonostante il disciplinare non ammettesse nuovi prezzi per quella specifica voce.

Il TAR aveva annullato l’esclusione, ritenendo che quell’indicazione dovesse essere letta insieme al resto della documentazione prodotta in gara. In particolare, il giudice di primo grado aveva valorizzato l’impegno assunto dal concorrente a sostenere i costi della fornitura, della posa in opera, dell’ingegnerizzazione, del collaudo e della messa in servizio del sistema e aveva rilevato che nel quadro sinottico riepilogativo delle proposte tecniche non era stato riportato alcun nuovo prezzo.

Da questa incoerenza documentale il TAR aveva ricavato la possibilità che l’importo qualificato come nuovo prezzo fosse frutto di un errore materiale nella compilazione dell’allegato e aveva ritenuto che la stazione appaltante avrebbe potuto attivare il soccorso procedimentale, anche alla luce dei principi del risultato, della fiducia e della collaborazione richiamati dal D.Lgs. n. 36/2023.

Una tesi che Palazzo Spada non ha condiviso, riconoscendo rilievo decisivo alla dichiarazione resa nell’offerta e agli effetti che questa poteva produrre sul prezzo complessivo.

Errore materiale o dichiarazione negoziale: il limite dell’art. 101

Secondo il Collegio, l’indicazione della cifra non presentava i caratteri dell’errore materiale, perché il concorrente aveva inserito espressamente un nuovo prezzo in relazione a una prestazione per la quale il disciplinare ne escludeva la formulazione.

Il Consiglio di Stato ha qualificato quella indicazione come una “inequivoca dichiarazione negoziale” e ha osservato che il nuovo prezzo era suscettibile di incidere sull’importo complessivo dell’offerta. Non si era quindi in presenza di una mera irregolarità formale o di una discordanza immediatamente riconoscibile tra volontà e dichiarazione, ma di un elemento economico effettivamente inserito nella documentazione di gara.

La conclusione trova riscontro anche nell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica, purché le risposte fornite dall’operatore non ne modifichino il contenuto. Anche la rettifica dell’errore materiale resta ammessa nei limiti in cui non comporti la presentazione di una nuova offerta o, comunque, una sua modifica sostanziale.

Nemmeno il richiamo ai principi del Codice consente di superare questo limite. Il principio del risultato, disciplinato dall’art. 1, e quello della fiducia, previsto dall’art. 2, orientano l’azione della stazione appaltante, ma non possono essere utilizzati per modificare ex post una dichiarazione economica formulata in contrasto con la lex specialis.

Su queste basi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante.

Migliorie e varianti nelle soluzioni tecniche di gara

Un altro profilo ha riguardato la soluzione proposta dall’aggiudicatario per la realizzazione di un viadotto, rispetto alla quale il progetto posto a base di gara prevedeva il cosiddetto “varo a spinta”, mentre l’offerta aveva prospettato il “varo dal basso”.

Secondo l’appellante, questa soluzione sarebbe stata incompatibile con le caratteristiche orografiche e geologiche dell’area e avrebbe inciso sulle scelte progettuali fissate dalla stazione appaltante, assumendo così i caratteri di una variante non ammessa.

Il TAR aveva già respinto la censura, rilevando che dagli elaborati di gara non emergeva un divieto di utilizzare il varo dal basso e che la diversa metodologia non modificava l’aspetto architettonico dell’opera, l’assetto strutturale, la scansione delle campate, lo schema statico o la tipologia dell’impalcato.

I giudici d’appello hanno confermato questa impostazione e hanno ricondotto la proposta nell’ambito delle migliorie, dal momento che la diversa modalità esecutiva non incide sugli elementi essenziali del progetto, ma sul modo in cui la lavorazione viene realizzata.

La distinzione tra miglioria e variante dipende dall’effettiva incidenza della proposta sull’assetto progettuale posto a base di gara: la soluzione resta migliorativa quando interviene sulle modalità esecutive senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, mentre assume natura di variante quando determina una diversa ideazione dell’oggetto del contratto e uno stravolgimento del progetto originario.

Discrezionalità tecnica: i limiti del sindacato del giudice

Le contestazioni mosse alla soluzione tecnica hanno portato il Collegio a soffermarsi anche sul sindacato esercitabile sulle valutazioni della commissione.

Il giudice può verificare i presupposti di fatto, il corretto utilizzo delle regole tecniche, la coerenza del percorso valutativo e l’eventuale presenza di errori, travisamenti, illogicità o irragionevolezza; quando però la valutazione resta attendibile e rientra nei margini di opinabilità propri della materia, non può essere sostituita da un diverso apprezzamento maturato in sede processuale.

Il principio riguarda direttamente anche l’attribuzione dei punteggi, perché la semplice prospettazione di una soluzione tecnica diversa o ritenuta preferibile non basta a mettere in discussione il giudizio espresso dalla commissione. La censura deve individuare il vizio che ha inciso sul procedimento valutativo, dimostrando perché il punteggio attribuito sia fondato su presupposti errati oppure su un percorso incoerente o irragionevole.

Lo stesso criterio è stato applicato alla richiesta di verificazione e di consulenza tecnica d’ufficio formulata dall’appellante, che il Consiglio di Stato ha respinto perché tali strumenti possono essere utilizzati per accertare fatti o acquisire valutazioni specialistiche, ma non servono a costruire nel processo una nuova istruttoria tecnica dell’offerta né a colmare carenze probatorie della parte.

La CTU e la verificazione possono supportare il controllo sull’operato dell’amministrazione, senza trasformare il giudizio in una seconda sede di valutazione delle offerte.

Punteggi dell’offerta tecnica e valutazioni della commissione

L’appello incidentale ha riguardato anche i punteggi assegnati per i siti di cava, discarica e deposito e per le misure di mitigazione degli impatti, sui quali il TAR aveva accolto parte delle censure contro l’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto anche questo motivo, escludendo gli errori rilevati in primo grado e ritenendo che, sulla base della documentazione di gara, non fossero emersi elementi sufficienti per considerare illogiche le valutazioni della commissione.

Anche sotto questo profilo, la contestazione dei punteggi non può risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione dell’offerta, ma deve individuare elementi capaci di dimostrare l’inattendibilità del giudizio tecnico espresso dalla stazione appaltante.

Nuovo prezzo e offerta tecnica: i limiti fissati dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e accolto quello incidentale, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado.

Il passaggio più significativo riguarda il nuovo prezzo, perché delimita il ricorso al soccorso procedimentale quando l’irregolarità non attiene soltanto alla forma, ma investe un elemento economico dell’offerta. Quando dalla documentazione emerge una dichiarazione negoziale inequivoca, resa in contrasto con la lex specialis e idonea a incidere sul prezzo complessivo, non è possibile ricondurla a un errore materiale per consentirne la successiva correzione.

Sul piano delle valutazioni tecniche, la sentenza conferma che il controllo del giudice resta pieno sui presupposti, sul metodo e sulla coerenza del giudizio espresso dalla commissione, mentre non si estende alla scelta tra più soluzioni tecnicamente plausibili né alla rideterminazione dei punteggi in assenza di vizi che rendano inattendibile la valutazione amministrativa.

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