L'ordinanza n. 23487 del 18 luglio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione II civile, affronta una controversia relativa a una sopraelevazione realizzata su un lastrico solare di proprietà privata, all'interno di un edificio condominiale, conclusasi con la conferma dell'ordine di demolizione per violazione della normativa sismica regionale e per la mancata prova dell'idoneità del fabbricato a fronteggiare il rischio sismico. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le prescrizioni tecniche in materia sismica integrano il limite posto dall'art. 1127, comma 2, del Codice civile, che vieta la sopraelevazione quando «le condizioni statiche dell'edificio non lo consentono». Il dato di maggiore interesse per il tecnico, tuttavia, non sta nella riaffermazione del principio, che la stessa Corte qualifica come consolidato, ma nella distanza che separa la lettura tradizionale delle «condizioni statiche» dal contenuto che quella nozione assume una volta calata nella cultura della sicurezza strutturale. È una lettura di sistema, che l'ordinanza non compie in questi termini ma che ne rappresenta la ricaduta operativa più diretta.
Quando un ampliamento sul lastrico solare è sopraelevazione
Il primo nodo riguarda la qualificazione dell'opera. Il ricorrente negava di aver sopraelevato, non avendo realizzato un nuovo piano né aumentato l'altezza originaria del fabbricato, ma la Corte richiama la nozione ampia già affermata dalle Sezioni Unite nel 2007, secondo cui rientra nell'art. 1127 c.c. anche la trasformazione dei locali preesistenti con incremento di superfici e volumetrie che comporti l'occupazione della colonna d'aria sovrastante l'edificio condominiale.
L'ampliamento della mansarda realizzato sul lastrico solare, sotto questo profilo, è sopraelevazione a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano dei limiti statici e sismici.
Le «condizioni statiche» non riguardano più soltanto i carichi verticali
Tradizionalmente l'art. 1127 c.c. è stato letto come una disposizione volta a verificare se la struttura esistente fosse in grado di sopportare il maggior carico derivante dalla nuova costruzione. La Cassazione conferma invece un'impostazione ormai evoluta, affermando che il divieto di sopraelevazione non opera soltanto quando l'edificio non sia in grado di sostenere il peso della nuova opera, ma anche quando, una volta realizzata la sopraelevazione, non risulti adeguato a resistere alle azioni sismiche. Le norme antisismiche, pertanto, non rappresentano un semplice adempimento amministrativo, ma integrano direttamente il concetto civilistico di «condizioni statiche», ampliandone il contenuto.
La conseguenza è particolarmente significativa. La violazione delle prescrizioni antisismiche determina una presunzione di pericolosità dell'intervento che può essere superata soltanto dimostrando l'idoneità non solo della sopraelevazione, ma anche della struttura sottostante rispetto al rischio sismico. La Corte precisa che le condizioni statiche segnano un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevare, e non l'oggetto di una verifica rinviabile al futuro esercizio del diritto, sicché in mancanza di quella prova il diritto non sorge. La Corte ribadisce inoltre che tale onere probatorio grava integralmente sull'autore dell'intervento. Non basta richiamare il deposito effettuato al genio civile per un intervento qualificato di rilevanza locale, quando manca una relazione preventiva sulla fattibilità sismica dell'opera, né è sufficiente contestare le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Sopraelevazione e NTC, perché la verifica riguarda l'intero organismo strutturale
Le Norme Tecniche per le Costruzioni compaiono nell'ordinanza tra le fonti invocate dal ricorrente, che richiamava il D.M. 14 gennaio 2008 e il precedente D.M. 16 gennaio 1996 sulle costruzioni in zone sismiche, mentre la Corte fonda la decisione sull'art. 1127, comma 2, del Codice civile e sulla normativa sismica regionale. La motivazione resta comunque coerente con l'impostazione che le NTC 2018 hanno poi consolidato. Il Capitolo 8, dedicato alle costruzioni esistenti, àncora la valutazione della sicurezza al comportamento dell'organismo strutturale prima che al singolo elemento. La «valutazione della sicurezza» riguarda la costruzione nel suo complesso e costituisce il presupposto per individuare gli interventi necessari e verificarne gli effetti sull'intero edificio.
Sul piano sistematico, e con riferimento al quadro tecnico oggi vigente, il raffronto più diretto è con il § 8.4.3 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018), che colloca la sopraelevazione tra gli interventi per i quali l'adeguamento è obbligatorio e impone che il progetto sia riferito all'intera costruzione, con le verifiche dell'intera struttura nella configurazione post-intervento. Solo per le riparazioni e per gli interventi locali il § 8.4.1 consente di circoscrivere la valutazione alle parti interessate, e a condizione che non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme.
Resta da ricordare che l'intervento e la disciplina regionale applicata risalgono al 2010, quando erano vigenti le NTC 2008, sicché il richiamo alle norme tecniche attuali vale come lettura di sistema e non come parametro applicato dalla Corte. Il principio, tuttavia, non muta, perché riflette una concezione ormai consolidata della progettazione antisismica, nella quale la risposta sismica non appartiene ai singoli elementi strutturali ma deriva dall'interazione tra masse, rigidezze, collegamenti, fondazioni e sistemi resistenti che costituiscono l'organismo edilizio.
La lettura della Corte si muove nella stessa direzione. Quando afferma che la prova della sicurezza deve riguardare anche la struttura sottostante e non soltanto la nuova sopraelevazione, riconosce implicitamente che la verifica non può limitarsi al manufatto oggetto dei lavori. L'intervento deve essere valutato in relazione al comportamento complessivo dell'edificio, perché è quest'ultimo a determinare il livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche.
Va tenuto distinto, però, il piano del perimetro di calcolo. Il ricorrente sosteneva che l'ampliamento andasse rapportato all'insieme dei blocchi a schiera, così da rientrare nella soglia che la disciplina regionale considera compatibile con mere verifiche locali, ma la Corte ha confermato la parametrazione al singolo blocco edilizio, con conseguente superamento del limite del 30 per cento della superficie già coperta alla medesima quota. L'onere di dimostrare che i corpi di fabbrica costituissero un organismo unitario, anche attraverso l'accertamento del giunto sismico, gravava su chi aveva eseguito l'intervento e non è stato assolto. L'unitarietà che l'ordinanza valorizza attiene dunque all'oggetto della prova di sicurezza, non all'ampiezza del riferimento su cui misurare i limiti dimensionali.
La sicurezza strutturale come interesse unitario dell'edificio
La decisione suggerisce infine una riflessione che va oltre la singola vicenda. Pur non utilizzando mai l'espressione «bene comune», la Cassazione finisce per riconoscere che la sicurezza strutturale possiede una natura necessariamente unitaria. La proprietà della mansarda, del lastrico o della nuova sopraelevazione può appartenere esclusivamente al singolo condomino; il comportamento strutturale dell'edificio, invece, non può essere frazionato tra le diverse proprietà. Le azioni sismiche coinvolgono inevitabilmente l'intera costruzione e la sicurezza dipende dalla risposta dell'organismo strutturale nel suo complesso.
È sotto questo profilo che la pronuncia interessa progettisti, direttori dei lavori e collaudatori. La Corte non si limita a ribadire che le norme antisismiche vanno rispettate, ma legge una disposizione del Codice civile del 1942 alla luce della cultura tecnica della sicurezza strutturale, con una ricaduta operativa immediata, perché ogni sopraelevazione modifica la distribuzione delle masse, delle rigidezze e delle azioni che interessano il fabbricato.
Ne discende una postura di metodo, dove la verifica preventiva e la relativa documentazione vanno impostate sull'edificio nel suo insieme prima ancora che sull'opera nuova, e dove l'onere di quella dimostrazione resta in capo a chi sopraeleva. Il diritto del singolo di ampliare la propria unità immobiliare, in questa lettura, si arresta davanti alla sicurezza sismica dell'intera costruzione.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie, Superbonus e
contenziosi
www.cristianangeli.it