Sostituzione progettista indicato: entro quando è possibile?
Il Consiglio di Stato ricorda entro quali limiti è possibile la modifica soggettiva del concorrente, senza dilazioni contrarie al principio del risultato
Il nuovo codice degli Appalti, pur avendo esteso la possibilità di self-cleaning e, più in generale, la possibilità di modifica soggettiva del concorrente anche dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, ha comunque chiaramente previsto che “in nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni” dovute alla necessità, da parte di un OE, di superare eventuali preclusioni alla partecipazione alla gara.
Ne deriva che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, debba avvenire a iniziativa dello stesso concorrente e, in assenza di diverse previsioni del bando, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione, che non può essere quindi dilazionato.
Diversamente, l’esclusione disposta dalla Stazione Appaltante è pienamente legittima, come ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 1226, respingendo l’appello contro il provvedimento di esclusione disposto contro un operatore economico nell’ambito di un appalto integrato.
Sostituzione progettista indicato: i limiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici
Nel caso in esame, l’OE aveva indicato per le prestazioni di progettazione, un costituendo RTP la cui capogruppo ha fatto ricorso all’avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lettera di invito, quando il disciplinare vietava esplicitamente il ricorso all’istituto previsto dall’art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici.
Secondo la ricorrente, il progettista “indicato” avrebbe potuto essere sostituito, anche alla luce degli artt. 97 e 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, non qualificabile né come concorrente né come operatore economico, senza che ciò potesse comportare alcuna modifica sostanziale dell’offerta, considerato il valore della progettazione, minimo rispetto all’importo complessivo dell’appalto, il termine esiguo per la sua realizzazione e la mancata individuazione le prestazioni principali, mentre, nel caso di specie, non è stato attivato il soccorso istruttorio.
Già in primo grado il TAR, era stato di diverso avviso e aveva respinto il ricorso, valutando come intempestiva la sostituzione, in quanto intervenuta successivamente all’aggiudicazione nonostante la conoscenza pregressa della causa di esclusione.
E Palazzo Spada ha confermato la decisione del giudice di prime cure: del resto, considerando l’assenza nel Codice di un esplicito divieto di avvalimento a cascata e l’ampia nozione di operatore economico di cui all’art. 1, lett. l, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 36 del 2023, l’art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede la possibilità che, in determinati casi, le stazioni appaltanti possano limitare il ricorso all’avvalimento.
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