Detrazioni fiscali per spese di ristrutturazione: le FAQ del Fisco sulla precompilata 2026

L’Agenzia delle Entrate spiega perché alcune spese edilizie sono già inserite nella dichiarazione, altre compaiono soltanto nel foglio riepilogativo e altre ancora devono essere aggiunte dal contribuente

di Redazione tecnica - 12/08/2026

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Aprire la dichiarazione precompilata e non trovare una spesa sostenuta per lavori edilizi non significa necessariamente avere perso la detrazione. Allo stesso modo, la presenza di un importo nel foglio riepilogativo, accompagnato dalla dicitura “dato non utilizzato”, non indica automaticamente che quella spesa non sia agevolabile.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate dedicate alla precompilata 2026 aiutano a orientarsi tra le diverse situazioni che possono presentarsi quando sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica o altri lavori agevolati sulle singole abitazioni e sulle parti comuni condominiali.

Il meccanismo è abbastanza semplice: l’Agenzia inserisce direttamente in dichiarazione le spese che riesce a collegare al contribuente e all’intervento agevolato sulla base delle informazioni disponibili. Quando questo collegamento non può essere effettuato, il dato può rimanere nel foglio riepilogativo oppure non comparire affatto, senza che ciò comporti necessariamente la perdita del beneficio, perché spetta al contribuente controllare la documentazione e, se ne ricorrono le condizioni, integrare il modello.

Per ognuna di queste situazioni, il Fisco è interveuto rispondendo, in particolare, a queste domande:

  • quali spese edilizie vengono inserite nella dichiarazione precompilata?
  • perché le spese sostenute in un condominio minimo possono non comparire?
  • cosa succede se la spesa è stata sostenuta dal locatario?
  • perché un importo può risultare “non utilizzato”?
  • quali interventi condominiali vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate?
  • quando spetta la detrazione del 50% per l’abitazione principale?

Spese edilizie nella precompilata: cosa viene inserito e cosa no

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, la dichiarazione precompilata può contenere la prima rata delle spese comunicate dagli amministratori di condominio, purché sia stata verificata la corrispondenza tra gli importi indicati nella comunicazione e i bonifici effettuati dal condominio, trasmessi all’Agenzia delle Entrate da banche e Poste.

Il controllo riguarda, tra le altre, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, la riqualificazione energetica, l’installazione delle colonnine di ricarica e l’arredo degli immobili ristrutturati.

Per gli interventi eseguiti sulle singole abitazioni, invece, il funzionamento è diverso. I dati dei bonifici vengono normalmente riportati nel foglio riepilogativo, ma non sono utilizzati per compilare direttamente la dichiarazione, perché il pagamento, da solo, non consente all’Agenzia di stabilire se il contribuente possieda tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per accedere alla detrazione.

Nel foglio riepilogativo vengono quindi indicati separatamente i bonifici relativi agli interventi di recupero edilizio, di risparmio energetico, di riduzione del rischio sismico, di installazione delle colonnine di ricarica e alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati.

Le rate successive alla prima, invece, vengono ricavate dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente e riproposte nella nuova precompilata.

Un caso particolare riguarda il contribuente deceduto prima o durante l’anno d’imposta. Le informazioni sugli interventi condominiali e sui relativi bonifici non vengono inserite nella sua dichiarazione precompilata, poiché queste spese possono essere portate in detrazione dagli eredi che possiedono o detengono l’immobile al 31 dicembre dell’anno d’imposta.

Gli eredi possono comunque consultare tali informazioni in una sezione dedicata dell’applicativo relativo alla dichiarazione del de cuius.

Condominio minimo e locatario: perché la spesa può non comparire

Tra i casi esaminati dall’Agenzia delle Entrate vi è quello del condominio minimo privo di codice fiscale, nel quale i pagamenti per i lavori sulle parti comuni vengono effettuati da uno dei condòmini per conto dell’intero condominio.

In questa situazione non è sempre possibile distinguere i bonifici eseguiti dallo stesso condòmino per gli interventi sulla propria unità immobiliare da quelli relativi alle parti comuni. Di conseguenza, l’Agenzia non riesce a confrontare i pagamenti presenti nell’Anagrafe tributaria con le spese comunicate dal condominio minimo e non può inserire automaticamente il dato nella dichiarazione.

La mancata indicazione nella precompilata, tuttavia, non impedisce di beneficiare della detrazione. Il condòmino dovrà verificare di possedere tutti i requisiti e, in caso positivo, potrà inserire la spesa nel Quadro E del modello 730 oppure nel Quadro RP del modello Redditi.

Un problema analogo può interessare il locatario che abbia sostenuto una quota delle spese riferite agli interventi sulle parti comuni condominiali.

Nella comunicazione trasmessa all’Agenzia, l’amministratore deve indicare la tipologia del soggetto al quale viene attribuita la spesa, specificando se si tratta del proprietario, del titolare di un diritto reale, del conduttore o di un altro soggetto. Questa informazione viene fornita dal proprietario dell’appartamento e, quando manca una comunicazione specifica, l’amministratore attribuisce la spesa al proprietario stesso.

Il locatario potrebbe quindi non trovare l’importo nella propria precompilata pur avendo sostenuto la spesa. Anche in questo caso, dopo avere verificato la presenza dei requisiti, potrà inserire il dato nel quadro dedicato agli oneri detraibili.

Quando la spesa risulta “non utilizzata”

Può accadere che la spesa sia presente nel foglio riepilogativo, ma non sia stata trasferita nella dichiarazione. Le FAQ individuano diverse possibili cause, legate soprattutto alla mancanza di informazioni o all’impossibilità di verificare la corrispondenza tra i dati trasmessi.

Una prima ipotesi ricorre quando i bonifici pagati dal condominio risultano inferiori rispetto all’importo comunicato dall’amministratore. In assenza di corrispondenza, l’Agenzia non utilizza la spesa, che potrà comunque essere inserita dal contribuente dopo avere verificato la propria posizione.

Lo stesso può avvenire quando l’amministratore non ha indicato i dati catastali dell’appartamento interessato dai lavori, perché senza questa informazione non è possibile verificare il limite massimo di spesa detraibile riferito all’unità immobiliare.

Il dato può rimanere inutilizzato anche quando dalla comunicazione risulta che la quota attribuita al condòmino non è stata interamente versata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il pagamento venga effettuato prima della presentazione della dichiarazione, il contribuente, dopo avere verificato la spettanza della detrazione, potrà inserire l’importo.

Altre situazioni riguardano gli interventi che rappresentano la prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti oppure i casi nei quali la spesa complessivamente riferita all’unità immobiliare può superare il limite previsto dalla normativa.

Quando vi sono più soggetti aventi diritto alla detrazione, infatti, il limite deve essere ripartito tra loro e la spesa comunicata può dover essere rideterminata. Il sistema non sempre dispone delle informazioni necessarie per effettuare questa operazione, ad esempio quando uno dei comproprietari non ha versato entro il 31 dicembre la quota che gli era stata attribuita.

La spesa può risultare non utilizzata anche quando, nello stesso condominio, sono stati comunicati più interventi della medesima tipologia, alcuni agevolati con il Superbonus e altri con le percentuali ordinarie, oppure quando risultano spese per interventi trainati senza le corrispondenti spese per gli interventi trainanti.

In tutte queste ipotesi, l’indicazione dell’Agenzia è la stessa: il contribuente deve verificare di possedere i requisiti e, se la detrazione è effettivamente spettante, riportare la spesa nel modello dichiarativo, rispettando i limiti previsti.

Quali interventi condominiali vengono comunicati

Le comunicazioni degli amministratori comprendono numerose tipologie di lavori, dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio alla riqualificazione energetica, fino agli interventi antisismici e alla rimozione delle barriere architettoniche.

Vi rientrano, tra gli altri, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, le schermature solari, gli impianti a biomassa, i dispositivi multimediali per il controllo da remoto, le finestre comprensive di infissi e i microgeneratori.

Sono comprese anche le spese relative agli interventi antisismici, compresi quelli combinati con la riqualificazione energetica, nonché gli interventi trainanti e trainati legati al Superbonus, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica e gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

La comunicazione della spesa, però, non comporta di per sé il riconoscimento automatico della detrazione, perché resta necessario verificare che il contribuente abbia diritto al beneficio e che siano rispettate le condizioni previste per la singola agevolazione.

Abitazione principale: quando la precompilata propone il 50%

Una delle FAQ più rilevanti riguarda l’applicazione della detrazione maggiorata per gli interventi effettuati su un immobile destinato ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la percentuale è elevata al 50% quando il costo è sostenuto dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento e l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute nel 2027, la percentuale maggiorata scende invece al 36%.

Quando l’intervento riguarda le parti comuni, i requisiti devono essere verificati con riferimento al singolo condòmino e alla sua unità immobiliare.

L’amministratore trasmette il dato relativo all’utilizzo dell’appartamento come abitazione principale soltanto quando il condòmino gli ha fornito questa informazione entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce la spesa. Per il 2025, primo anno di applicazione della percentuale più favorevole, la comunicazione del dato da parte degli amministratori è comunque facoltativa.

Se l’informazione non è stata trasmessa, l’Agenzia verifica se l’immobile risultava indicato come abitazione principale nel quadro dei fabbricati della dichiarazione relativa all’anno precedente. Quando il controllo ha esito positivo, nella precompilata viene proposta la detrazione del 50%; diversamente, per le spese del 2025 viene indicata la percentuale ordinaria del 36%.

La percentuale proposta dal sistema deve comunque essere verificata dal contribuente. L’applicativo segnala infatti la necessità di controllare che l’appartamento sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e che il beneficiario sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento; quando queste condizioni non ricorrono, deve essere applicata la percentuale ordinaria.

Spesa assente o non utilizzata: cosa deve fare il contribuente

La precompilata non attribuisce né esclude da sola il diritto alla detrazione, ma riporta e utilizza le informazioni che l’Agenzia riesce a verificare sulla base dei dati disponibili.

Quando una spesa manca, compare soltanto nel foglio riepilogativo oppure viene indicata come non utilizzata, il contribuente deve controllare la documentazione, accertare di essere il soggetto al quale spetta l’agevolazione e determinare l’importo effettivamente detraibile.

Se i requisiti risultano rispettati, la spesa può essere inserita nel Quadro E del modello 730 oppure nel Quadro RP del modello Redditi, tenendo conto delle percentuali applicabili, dei limiti previsti e delle eventuali quote già utilizzate negli anni precedenti.

La precompilata va quindi considerata come una base di partenza utile, ma non sempre completa, soprattutto quando i lavori riguardano condomìni minimi, locatari, più comproprietari, interventi iniziati in anni diversi o agevolazioni per le quali occorrono verifiche ulteriori rispetto al semplice pagamento della spesa.

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