Bonus edilizi: quali scadono nel 2024?
La fine dell'anno potrebbe segnare il termine per l'accesso a numerose agevolazioni fiscali legate a interventi di recupero del patrimonio edilizio. Vediamole in dettaglio
Quando si parla di agevolazioni fiscali legate a interventi di rrecupero del patrimonio edilizio, bisogna tenere conto non soltanto delle aliquote di detrazione spettanti e delle condizioni di accesso ai singoli bonus, ma anche delle scadenze previste per utilizzarli.
E, da questo punto di vista, il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere inserite nella Legge di Bilancio 2025, sembra essere la data in cui i contribuenti dovranno dire addio a numerosi benefici.
Bonus edilizi: tutti quelli in scadenza nel 2024
Ci sono quindi poco più di 3 mesi per usufruire ancora di bonus relativi a interventi di ristrutturazione edilizia o direttamente collegati ad essi.
Nel dettaglio si tratta di:
- Bonus Casa 50%, le cui norme di riferimento sono l'art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986 e l'art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013;
- Ecobonus, ai sensi dell'art. 1, commi 344–347, Legge n. 296/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013;
- Sismabonus, ai sensi dell'art. 16, commi 1-bis-1-septies, D.L. n. 63/2013;
- Ecosismabonus, ai sensi dell'art. 14, comma 2-quater.1, D.L. n. 63/2013;
- Bonus Mobili, disciplinato dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013;
- Bonus Verde, ai sensi dell'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017.
Vediamo i singoli bonus nel dettaglio.
Bonus Casa
Chiamato anche "Bonus Ristrutturazione", il Bonus Casa è l’unica detrazione fiscale senza data di scadenza presente nel nostro ordinamento.
Attualmente la percentuale di detrazione spettante ammonta al 50% su un massimale di spesa di 96mila euro, da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo, mentre dal 1° gennaio 2025 l'aliquota tornerà al 36%, per un limite di spesa non superiore a 48mila euro per unità immobiliare.
Questi gli interventi agevolabili:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
- i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Sono considerate ammissibili alla detrazione anche le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Ecobonus
L’ecobonus fa riferimento all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Succcessivi provvedimenti, tra cui l'art. 14 del D.L. n. 63/2013, hanno esteso sia l’orizzonte temporale per usufruire delle agevolazioni, che l’ambito di applicazione.
Obiettivo è incentivare gli interventi di riduzione dei consumi energetici e quelli di autoproduzione di energia.
In relazione ai primi bisogna distinguere tra quelli:
- di isolamento termico delle parti comuni opache;
- di sostituzione degli impianti termici.
Come nel Bonus Casa, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Riportaimo una tabella riepilogativa delle spese ammissibili e la percentuale di detrazione spettante
Sismabonus
Il sismabonus è l’agevolazione spettante per interventi finalizzati al miglioramento strutturale degli edifici e che portino alla riduzione del rischio sismico.
La percentuale spettante è del 50% su un massimale di spesa di 96mila euro, per immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Come per l’Ecobonus, la percentuale di detrazione varia a seconda del miglioramento di classe sismica e all’ambito soggettivo di applicazione (privati o condomìni),.
Come per l'Ecobonus, riportiamo una tabella riepilogativa sulle tipologie di interventi ammessi, di beneficiario e le corrispondenti percentuali di detrazione spettante.
Ecosismabonus
Disciplinato dall’art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, l’Ecosismabonus incentiva gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica degli immobili.
La percentuale di detrazione spettante è pari:
- all'80%, nel caso di passaggio a una classe di rischio sismisco più bassa;
- all'85% se invece il passaggio è di due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, su un massimale di 136mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Bonus Mobili
Introdotto con l'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, il Bonus Mobili consente di usufruire di una detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei lavori.
Il Bonus è infatti riservato ai soggetti che sostengono interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinati dall’art. 16-bis del TUIR e quindi ai beneficiari del Bonus Casa.
Il massimale di spesa per il 2024 ammonta a 5mila euro, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questo limite riguarda ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di uguale importo.
Bonus Verde
Infine, il bonus verde, disciplinato dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, consentirà fino a fine 2024 di usufruire di una detrazione del 36% da applicare alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, ripartita in dieci quote annuali di uguale importo, per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
- i lavori in economia.