Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: quando è possibile?

Per quali interventi e a quali condizioni è possibile applicare la sanzione pecuniaria invece della demolizione? Proviamo a fare chiarezza

di Redazione tecnica - 20/02/2025

Introdotta dal Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può essere applicata in particolari situazioni in cui la demolizione dell’opera abusiva risulti impossibile o arrecare pregiudizi alle parti conformi di un'opera, sostituendola con una sanzione pecuniaria.  Ma questa opzione è sempre applicabile? Quali sono i suoi limiti? 

Fiscalizzazione abuso edilizio: quando è applicabile

Il d.P.R. n. 380/2001 disciplina in modo preciso i casi in cui la fiscalizzazione dell’abuso può essere applicata e quando no, sulla base della gravità degli abusi:

  • abusi edilizi rilevanti (art. 31), che riguardano opere realizzate senza permesso di costruire o in totale difformità da esso. In questi casi, la regola generale impone la demolizione e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
  • abusi minori o parziali (artt. 33 e 34), quali interventi e opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso (art. 33, comma 1) e  interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 1). Qui entra in gioco la fiscalizzazione: se la demolizione non può avvenire senza compromettere la parte regolare dell’edificio, il Comune può imporre il pagamento di una sanzione invece dell’abbattimento.

Sul punto si ricorda che con il termine "fiscalizzazione" dell'abuso, funzionale ad evidenziare sinteticamente e già a livello definitorio la sua sostanziale monetizzazione, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione.

In particolare, si può accedere alla fiscalizzazione:

  • sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito ad ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001);
  • a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l'applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 01);
  • all'esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38).

La fiscalizzazione non è applicabile nell'ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una "nuova opera" in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31).

Il principio cardine della fiscalizzazione è che essa rappresenta un’eccezione, non la regola: può essere concessa solo quando il ripristino dello stato dei luoghi risulti tecnicamente impossibile o dannoso per la struttura complessiva dell’edificio.

 

No alla sanzione pecuniaria per interventi di nuova costruzione

Per esempio, con la sentenza del 3 febbraio 2025, n. 383 il TAR Sicilia ha chiarito quando la fiscalizzazione dell’abuso edilizio non può essere concessa. Il caso riguarda un fabbricato sul quale era stato realizzato un terzo piano non autorizzato e per il quale era stata presentato istanza di condono edilizio ex l. n. 47/1985.

Il proprietario aveva provveduto anche al pagamento dell’oblazione, ma il Comune aveva comunque rigettato la domanda, ordinando la demolizione delle opere abusive. Da qui la richiesta, ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico Edilizia, dell’applicazione della sanzione pecuniaria sul presupposto che la demolizione del piano abusivo avrebbe compromesso la stabilità dell’intero edificio.

Tuttavia, l’Amministrazione ha confermato l’ordine di demolizione. Una decisione avallata dal TAR, che ha evidenziato due punti chiave:

  • l’abuso realizzato non era una semplice difformità parziale, ma una nuova costruzione, con un incremento volumetrico troppo significativo per rientrare tra le casistiche di fiscalizzazione previste dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. d. 380/2001: “occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente”;
  • la fiscalizzazione non è un diritto automatico: la legge consente questa possibilità solo in circostanze eccezionali e a seguito di un accertamento tecnico che dimostri l’impossibilità della demolizione. In questo caso, il Comune non ha rilevato tali condizioni.

Si conferma quindi che la fiscalizzazione degli abusi edilizi è possibile solo per interventi limitati e non per nuove costruzioni in totale difformità dal permesso di costruire.

Infine, ricorda il TAR che si ha

  • difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso:
    • per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie;
    • per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi;
    • per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d’uso derivante dai caratteri fisici dell’organismo edilizio stesso);
    • perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi.
  • parziale difformità per un determinato intervento costruttivo che, seppure contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.

Si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.

 

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