Ricostruzione post-calamità: la legge quadro in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento disciplina le procedure e delle attività di ricostruzione nei territori dove sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2025, n. 76, la legge 18 marzo 2025, n. 40 sulla Ricostruzione Post calamità, che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Ricostruzione post-calamità: in vigore la legge quadro
La legge è così strutturata:
Capo I PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ
- Art. 1. - Ambito di applicazione
- Art. 2. Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
- Art. 3. Commissario straordinario alla ricostruzione
- Art. 4. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione
- Art. 5. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
- Art. 6. Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento
- Art. 7. Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Capo II MISURE PER LA RICOSTRUZIONE
Sezione I DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
- Art. 8. Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali
Sezione II RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI
- Art. 9. Ricostruzione privata
- Art. 10. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
- Art. 11. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata
- Art. 12. Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata
Sezione III RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI Art. 13. Ricostruzione pubblica
- Art. 14. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
- Art. 15. Conferenza permanente
- Art. 16. Centrale unica di committenza
- Art. 17. Opere e lavori pubblici già programmati
Capo III - MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE
- Art. 18. Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali
- Art. 19. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO
- Art. 20. Controllo della Corte dei conti
- Art. 21. Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti
- Art. 22. Tutela dei lavoratori
- Art. 23. Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
- Art. 24. Interventi per il recupero del sistema produttivo
- Art. 25. Interventi per lo sviluppo
- Art. 26. Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali
Capo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 27. Disposizioni transitorie
- Art. 28. Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
La legge dispone la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione e della relativa struttura di supporto.
Il commissario ha queste funzioni:
- opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;
- entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall’evento calamitoso;
- definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi;
- provvede alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettive e di ETS, ordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico; coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità,;
- ogni sei mesi informa la cabina di coordinamento sull’andamento dei piani e delle attività;
- gestisce la contabilità speciale appositamente aperta;
- esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività.
Ricostruzione privata
Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, i Comuni approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l’aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, per quetsi interventi:
- ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore;
- ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.
Per l’erogazione dei contributi andranno distinti:
- 1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, che presentano danni lievi;
- 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni gravi;3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti.
L’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.
Ricostruzione pubblica
È previsto lo stanziamento di risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, oltre che di beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per attuare la programmazione degli interventi, il Commissario straordinario predispone e approva:
- a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici;
- d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall’evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;
- e) un piano speciale per le infrastrutture statali.
Per accelerare gli interventi è costituita una Conferenza permanente che:
- a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
- b) approva i progetti predisposti;
- c) approva, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell’ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.
Gli interventi possono essere realizzati mediante ricorso alla Centrale Unica di Committenza individuata secondo il soggetto attuatore di competenza.
Delega al Governo per le polizze catastrofali
L’art. 26 della Legge introduce una delega al Governo per l’adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi per le polizze catastrofali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- individuare la platea dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l’efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
- individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l’entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell’intero territorio nazionale;
- promuovere, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
- valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private per lo sviluppo degli schemi assicurativi, anche per mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dalle misure attuate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell’emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni.
Documenti Allegati
Legge