Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT fornisce un importante parere in merito all’obbligo di BIM previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024
Cosa accade quando, a seguito della risoluzione di un contratto, un’amministrazione deve completare un’opera iniziata con le regole del “vecchio” Codice dei contratti pubblici? È obbligatorio adeguare il progetto alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023? E, soprattutto, si deve applicare l’art. 43 in materia di BIM?
Progettazione BIM e adeguamento di progetti preesistenti
A chiarirlo è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3353 del 3 aprile 2025, che affronta il caso (frequente) di riavvio di procedure interrotte a seguito della risoluzione del contratto d’appalto.
Il quesito è stato formulato da un’amministrazione intenzionata ad appaltare il completamento di un’opera pubblica rimasta incompiuta, a causa della risoluzione contrattuale avvenuta nel quadro del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel dettaglio, viene chiesto:
“Al fine di appaltare il completamento di un'opera rimasta incompiuta a causa della risoluzione di un precedente contratto (stipulato in esito ad una procedura bandita in vigenza del D.lgs. n. 50/2016) tenuto conto che il valore dei lavori da realizzare per il completamento dell'opera è superiore a 2 milioni di euro, dovendo adeguare il progetto originario al D.l.gs. n. 36/2023 per porlo a base di gara per l'affidamento di un appalto integrato, si deve prevedere la progettazione con modalità BIM ai sensi dell'art. 43 del Codice?”.
La posizione del MIT
Il MIT ha confermato in modo chiaro l’orientamento applicativo: a partire dal 1° gennaio 2025, il ricorso al BIM è obbligatorio:
- per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione;
- per gli interventi su costruzioni con stima presunto di costo dei lavori superiore a 2.000.000 di euro.
Il fatto che il progetto iniziale sia stato redatto sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 non esclude l’obbligo di adeguamento al nuovo impianto normativo, ivi compreso l’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Pertanto, se l’appalto da bandire riguarda un appalto integrato (che implica la necessità di porre a base di gara un progetto aggiornato), la progettazione dovrà essere sviluppata con modalità BIM, fatte salve le deroghe previste dalla norma, limitate ai soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che non si tratti di interventi già progettati con BIM.
Cosa prevede l’art. 43 del Codice dei contratti
L’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023, nella versione aggiornata dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), stabilisce che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.”
Rispetto alla formulazione originaria (che fissava la soglia a 1 milione di euro), il correttivo ha elevato la soglia a 2 milioni, introducendo anche una disciplina specifica per i beni culturali, non rilevante nel caso analizzato dal MIT.
L’articolo distingue chiaramente:
- obbligo (comma 1) per interventi sopra la soglia di 2 milioni di euro;
- facoltà (comma 2) per importi inferiori, con possibile attribuzione di punteggio premiale;
- requisiti tecnici e organizzativi (comma 4), disciplinati nell’allegato I.9 al Codice, tra cui interoperabilità, anagrafe patrimoniale, formazione, e contenuto minimo del capitolato informativo.
Conclusioni
Dal 1° gennaio 2025, il BIM è obbligatorio per:
- opere di nuova costruzione;
- interventi su costruzioni esistenti;
- valore presunto dei lavori > 2 milioni di euro.
L’obbligo si applica anche ai progetti preesistenti da adeguare per essere posti a base di gara ai sensi del nuovo Codice.
Fanno eccezione solo i lavori di manutenzione, salvo progettazioni già redatte in BIM.
A partire dal 2025, l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) non è più una scelta discrezionale, ma rappresenta un obbligo tecnico-procedurale per tutte le progettazioni superiori a 2 milioni di euro. Anche nei casi in cui il progetto originario sia stato predisposto in vigenza della precedente normativa, l’adeguamento al nuovo impianto è imprescindibile, soprattutto in vista dell’affidamento con appalto integrato.
Per i RUP e i tecnici delle stazioni appaltanti, ciò comporta la necessità di programmare tempestivamente l’aggiornamento progettuale, dotarsi delle competenze e degli strumenti richiesti dall’allegato I.9 e assicurare la conformità delle procedure ai nuovi obblighi normativi.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3353