RUP nei piccoli comuni: chi può assumere l’incarico?

Il MIT chiarisce i requisiti soggettivi per la nomina del Sindaco quale Responsabile Unico di Progetto alla luce dell’art. 15 del nuovo Codice Appalti

di Redazione tecnica - 10/04/2025

Nel panorama degli appalti pubblici, uno dei quesiti ricorrenti – soprattutto tra i piccoli comuni – riguarda la possibilità per il Sindaco di ricoprire anche il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP). Un interrogativo tanto tecnico quanto concreto, considerata la cronica carenza di personale che affligge molte amministrazioni comunali, specialmente quelle sotto i 5.000 abitanti.

A rispondere in modo puntuale è il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 aprile 2025, n. 3349che interpreta l’art. 15 del d.lgs. 36/2023, alla luce anche della disciplina transitoria introdotta dal decreto correttivo n. 209/2024.

RUP, il quadro normativo: cosa dice il Codice dei Contratti

L’art. 15 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice Appalti) prevede che la stazione appaltante debba nominare, fin dal primo atto di avvio dell’intervento pubblico, un Responsabile Unico di Progetto, incaricato di seguire tutte le fasi della procedura, dalla programmazione alla progettazione, dall’affidamento fino all’esecuzione.

Il Codice specifica che:

  • il RUP deve essere scelto tra i dipendenti (anche a tempo determinato) della stazione appaltante o dell’ente concedente;
  • la nomina avviene preferibilmente nell’ambito dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa;
  • in caso di carenza di organico, è ammessa la nomina di RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (art. 15, comma 1, ultimo periodo).

A queste disposizioni si affianca l’art. 2 dell’Allegato I.2, che precisa che il RUP deve essere un dipendente di ruolo, anche non dirigente, purché in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità.

 

Il caso specifico: Sindaco e RUP coincidono?

Nel quesito rivolto al MIT, una stazione appaltante ha chiesto se, in un Comune dove il Sindaco è anche responsabile dell’Area Tecnica, questi possa assumere direttamente il ruolo di RUP, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto.

La risposta è articolata e parte da un principio importante: il concetto di “dipendente” non va inteso in senso esclusivamente formale, ma deve essere letto alla luce del collegamento funzionale e organizzativo del soggetto con la struttura della stazione appaltante.

Il parere richiama infatti la possibilità, prevista dal decreto correttivo, di nominare RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni. Ciò implica che il criterio decisivo non è la natura contrattuale del rapporto, ma la capacità effettiva di esercitare poteri gestionali, inclusi quelli di spesa e firma, all’interno del procedimento di affidamento.

 

La deroga per i Comuni sotto i 5.000 abitanti

A conferma di questa impostazione, il MIT richiama espressamente l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000, che consente agli enti con meno di 5.000 abitanti di attribuire agli amministratori locali (es. Sindaco, Assessori) funzioni gestionali, derogando così al principio generale della separazione tra politica e gestione sancito dall’art. 107 del TUEL.

Questa norma, se recepita nel regolamento dell’ente, consente al Sindaco di esercitare legittimamente anche funzioni di tipo tecnico-amministrativo, incluse quelle proprie del Responsabile Unico di Progetto.

In particolare, il MIT afferma che: “Se il Sindaco, in qualità di responsabile dell’Area Tecnica, esercita funzioni gestionali in forza di una disciplina regolamentare adottata dal Comune, nulla osta alla sua nomina quale RUP”.

 

Le conclusioni del MIT

La conclusione viene ulteriormente rafforzata dal comma 2 dell’art. 15, che stabilisce che, in mancanza di nomina esplicita, l’incarico di RUP è automaticamente assunto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.

Nel caso in esame, il Sindaco coincide con il responsabile dell’Area Tecnica, e dunque – in assenza di altra nomina – assume per legge il ruolo di RUP.

Si chiarisce così definitivamente che:

  • il ruolo di RUP non è riservato esclusivamente ai dipendenti in senso formale, ma può essere conferito anche a figure dotate di poteri gestionali e di spesa, come il Sindaco, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge;
  • per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Sindaco può legittimamente svolgere il ruolo di RUP, se ciò è previsto dal regolamento dell’ente e se gli sono attribuite le relative competenze tecniche e gestionali.

 

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