Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: unica garanzia per danni e RCT

Il Supporto Giuridico del MIT conferma che la copertura assicurativa ex art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 deve contenere entrambe le garanzie, anche per importi contrattuali minimi

di Redazione tecnica - 10/04/2025

Quale polizza deve presentare l’esecutore dei lavori pubblici per coprire i danni alla stazione appaltante e i rischi da responsabilità civile verso terzi (RCT)? La garanzia RCT deve essere proporzionale all’importo del contratto o soggetta a limiti minimi? E in presenza di importi molto contenuti, come deve comportarsi la stazione appaltante?

Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: il parere del MIT

A rispondere a queste domande è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3343 del 3 aprile 2025, che offre chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Nel caso analizzato, l’amministrazione pone una domanda molto concreta, partendo da un’ipotesi pratica: in presenza di un contratto da 50.000 euro, l’esecutore deve presentare una polizza assicurativa per danni alla stazione appaltante pari all’importo contrattuale.

Ma per quanto riguarda la copertura di responsabilità civile verso terzi (RCT), la norma prevede un massimale pari al 5% della somma assicurata: quindi 2.500 euro oppure, come sembra emergere dal testo, un massimale minimo comunque non inferiore a 500.000 euro?

Inoltre: è necessaria un’unica polizza o si possono presentare due garanzie distinte?

Due coperture, un’unica polizza

Il MIT ha innanzitutto chiarito che l’art. 117, comma 10, del Codice dei contratti impone all’esecutore di costituire una polizza che includa due coperture:

  • copertura per i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione di opere (anche preesistenti);
  • copertura per responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata ma comunque non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 euro.

Ne consegue che anche per contratti di importo molto ridotto (es. 50.000 euro), la garanzia RCT non può essere parametrata al 5%, ma deve comunque rispettare il limite minimo di 500.000 euro, come espressamente previsto dalla norma.

Il MIT precisa inoltre che la polizza deve essere unica, ossia contenere entrambe le coperture assicurative richieste, in coerenza con quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo, che rinvia agli schemi ministeriali standard.

Tuttavia, in una lettura sistematica e in linea con il principio della fiducia ex art. 2 del Codice, la stazione appaltante può ritenere conforme anche la presentazione di più polizze distinte, purché, nella sostanza, siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 117, comma 10, e siano compatibili con i modelli previsti dal legislatore.

Cosa prevede il Codice dei contratti

Entrando ancor più nel dettaglio, ecco quanto dispone il citato comma 10, art. 117, del Codice dei contratti:

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante”.

Mentre, il successivo comma 12 dispone:

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante”.

Sostanzialmente, il comma 10 dell’art. 117 dispone che l’esecutore costituisca, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra:

  • i danni alle opere e agli impianti, anche preesistenti;
  • la responsabilità civile verso terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale:
    • pari al 5% dell’importo assicurato per le opere;
    • non inferiore a 500.000 euro;
    • non superiore a 5.000.000 euro.

La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di collaudo provvisorio o regolare esecuzione, o comunque trascorsi 12 mesi dalla fine lavori. Se è previsto un periodo di garanzia, la copertura iniziale deve essere sostituita da una polizza postuma, che copra anche i rischi connessi agli interventi di sostituzione o rifacimento delle lavorazioni.

Infine, è previsto che l’omesso pagamento del premio da parte dell’esecutore non incide sulla validità della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Cosa deve verificare la stazione appaltante

Concludendo:

  • la polizza deve essere unica e includere:
    • copertura per danni alle opere;
    • copertura RCT con massimale da 500.000 a 5.000.000 euro, anche se il contratto è di importo inferiore;
  • la garanzia RCT non può essere parametrata semplicemente al 5% se ciò comporta il superamento dei limiti previsti;
  • sono ammissibili più polizze (anziché un’unica polizza cumulativa), purché il contenuto assicurativo complessivo sia conforme alla norma;
  • la copertura decorre dalla consegna lavori e si estende fino al collaudo o 12 mesi dalla fine lavori;
  • se c’è periodo di garanzia, serve una polizza postuma.

Per le stazioni appaltanti e per i RUP, ciò implica la necessità di verificare attentamente i contenuti delle polizze, richiedere prodotti assicurativi conformi agli schemi ministeriali e non accettare massimali impropriamente ridotti.

Allo stesso tempo, occorre valutare in modo flessibile la forma documentale, riconoscendo la validità di coperture articolate su più contratti assicurativi, purché rispettino il contenuto sostanziale richiesto dalla norma.

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