Qualificazione con riserva stazioni appaltanti: interviene ANAC

La nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) chiarisce l’ambito di applicazione della disposizione del Codice dei contratti che prevede la qualificazione con riserva della S.A.

di Redazione tecnica - 14/04/2025

Quali sono i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti? Quali effetti produce e a quali condizioni può essere concessa questa qualificazione “straordinaria” prevista dall’art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?

Qualificazione con riserva stazioni appaltanti: nuova delibera ANAC

A rispondere a queste domande non poteva che arrivare l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 136 del 2 aprile 2025, che ha fornito un importante chiarimento operativo sul funzionamento della qualificazione con riserva prevista dal nuovo Codice dei contratti, introdotta in via generale dall’art. 63, comma 13.

La delibera viene resa in riferimento ad una richiesta di iscrizione con riserva per il settore servizi e forniture da parte di una Prefettura. L’urgenza nasce dalla necessità di espletare due gare di importo superiore al livello di qualificazione attualmente posseduto.

L’istanza è stata valutata positivamente in ragione del fatto che la Prefettura:

  • è già qualificata ordinariamente per la fase di progettazione e affidamento al livello SF2;
  • è dotata di una struttura organizzativa stabile e di personale con formazione tecnica;
  • utilizza una piattaforma di procurement digitale certificata.

Il quadro normativo

L’art. 63, comma 13, del Codice dei contratti consente all’ANAC di disporre l’iscrizione con riserva all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, al fine di permettere loro di acquisire progressivamente la capacità tecnica e organizzativa necessaria per accedere alla qualificazione ordinaria.

Nel dettaglio, il citato comma 13 dispone: “L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.

È bene precisare che:

  • questa qualificazione con riserva è istituto distinto rispetto all’iscrizione con riserva prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
  • ha una durata definita dall’ANAC caso per caso, con effetti temporanei;
  • richiede comunque la presenza di un minimo organizzativo e strutturale già attestabile dalla stazione appaltante richiedente.

Il caso oggetto della nuova delibera è riconducibile alla previsione di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, per cui l’ANAC può disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione “ordinaria”.

La decisione dell’ANAC

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rese, l’ANAC ha disposto:

  • l’iscrizione con riserva della Prefettura nel livello SF1 per servizi e forniture;
  • la durata della riserva fino al 30 giugno 2025, con effetti dalla pubblicazione della delibera;
  • l’obbligo, alla scadenza, di presentare istanza di qualificazione ordinaria, pena l’impossibilità di ottenere il CIG.

In definitiva, la nuova delibera di ANAC offre spunti di interesse pratico per tutti gli enti in fase di transizione verso la piena qualificazione:

  • l’iscrizione con riserva rappresenta un utile strumento ponte, pensato per rispondere a esigenze contingenti, purché supportate da elementi oggettivi di struttura e personale;
  • non è automatica: richiede un’istanza motivata e documentata, che sarà valutata caso per caso dall’Autorità;
  • è temporanea: non sostituisce l’iter per la qualificazione ordinaria, ma lo anticipa funzionalmente in casi urgenti o particolarmente rilevanti.

Per le stazioni appaltanti che non sono ancora in possesso della qualificazione piena, la qualificazione con riserva può rappresentare un’opportunità concreta per evitare il blocco di procedure urgenti, a condizione di:

  1. dimostrare una struttura organizzativa stabile;
  2. essere già in possesso di una parte dei requisiti previsti dall’Allegato II.4;
  3. impegnarsi a completare il percorso di qualificazione entro i termini fissati dall’ANAC.
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