Intelligenza Artificiale negli appalti pubblici: si può usare per elaborare l'offerta?

Strumenti come ChatGPT sono ammissibili per presentare un'offerta congrua e sostenibile? Ne parla il TAR Lazio in un'interessante sentenza

di Redazione tecnica - 15/04/2025

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale permea sempre più il nostro quotidiano e le nostre attività, andando a incidere anche in ambiti che sembrano lontani anni luce dalla sua applicazione. Ci si può chiedere infatti come l’IA (o AI) possa essere adoperata nell’ambito degli appalti pubblici.

Intelligenza Artificiale: è legittimo usarla per elaborare l'offerta tecnica?

Un esempio concreto di come l'IA sia utilizzabile anche nel caso di procedure ad evidenza pubblica lo offre la sentenza del TAR Lazio del 3 marzo 2025, n. 4546 sul ricorso contro l’aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.Lgs. n. 36/2023 in favore di un OE che, nel caso specifico, aveva elaborato la propria offerta tecnica utilizzando ChatGPT per la redazione di alcune proposte legate ai criteri premiali elencati nella lex specialis.

Secondo il ricorrente, l'offerta sarebbe stata valutata con eccessivo favore dalla Commissione e dal RUP, senza un adeguato approfondimento tecnico-istruttorio, e sarebbe stata caratterizzata da eccessiva genericità e indeterminatezza, in quanto basata su:

  • linguaggio tecnico “criptico” e modelli descrittivi astratti;
  • assenza di un chiaro piano di implementazione operativa;
  • carenza di indicatori oggettivi a supporto dell’effettiva efficacia e integrazione nel servizio.

In sintesi, la stazione appaltante è stata accusata di aver “accolto positivamente, senza alcun approfondimento istruttorio, l’utilizzabilità dell’IA nell’ambito del servizio di cui si discute”, premiando un contenuto ritenuto “indeterminato” e quindi potenzialmente fuorviante.

 

Sì all'innovazione, insieme alla valutazione tecnica della SA

Il TAR, pur dando atto della complessità dell’offerta, non ha accolto la censura e ha ribadito alcuni principi consolidati della giurisprudenza, secondo cui:

  • la valutazione di congruità dell’offerta è un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, errore di fatto o travisamento;
  • la Commissione e il RUP hanno svolto approfondite richieste di giustificativi, come previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, e hanno ritenuto credibile l’equilibrio economico delle offerte, anche grazie alla dichiarazione di un margine di utile operativo congruo;
  • le offerte dei concorrenti aggiudicatari riportavano costi complessivi superiori a quelli stimati dalla SA, circostanza che ha contribuito a escludere ogni ipotesi di sottostima o taglio artificioso dei costi.

Secondo il tribunale amministrativo, quindi, pur in presenza di un’offerta che fa uso di strumenti innovativi come l’IA, non se ne può dedurre automaticamente un carattere aleatorio o non attendibile.

Al contrario, la qualità delle proposte tecniche va valutata nel merito dalla Commissione, con un grado di apprezzamento che solo in rari casi può essere superato dal giudice amministrativo.

Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che:

  • l’operato della Commissione fosse coerente con i criteri della lex specialis, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito a soluzioni tecnologiche innovative;
  • la ricorrente non abbia dimostrato in modo tecnico e oggettivo che l’IA proposta fosse inattuabile o incompatibile con il contesto operativo dell’appalto;
  • l’impiego dell’IA, nel caso specifico, è stato presentato come strumento ausiliario per l’ottimizzazione del servizio e non come sostitutivo del personale o delle attività essenziali. Di conseguenza, la sua rilevanza è stata ritenuta legittima.

La sentenza del TAR e alcune conclusioni operative

Il TAR ha quindi ritenuto infondata la pretesa secondo cui l’uso di tecnicismi e IA “criptica” possa essere in sé causa di illegittimità dell’attribuzione del punteggio, osservando che in sede tecnica è lecito (e anzi auspicabile) che l’operatore utilizzi soluzioni innovative, purché coerenti con l’oggetto dell’appalto.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando su tutti i fronti la sostenibilità e congruità dell’offerta, oltre che la piena legittimità della valutazione (discrezionale) effettuata dalla stazione appaltante, anche in merito all’uso dell’intelligenza artificiale.

Questo dimostra come nulla vieta il ricorso alla IA purché sia accompagnata da una valutazione tecnica consapevole e competente, tenendo conto che:

  • l’IA può essere sempre  più presente nelle offerte tecniche, anche in settori tradizionali, fermo restando che l’uso di tecnologie complesse deve essere accompagnato da descrizioni operative concrete, esempi applicativi e indicatori di performance;
  • le stazioni appaltanti devono formarsi e dotarsi di competenze interne o supporti esterni per valutare adeguatamente offerte ad alta intensità tecnologica;
  • dal punto di vista giuridico, il contenuto tecnico dell’offerta non è sindacabile dal giudice amministrativo salvo macroscopici vizi logici o istruttori. Spetta quindi alla SA, il compito di effettuare una valutazione istruttoria approfondita e motivata.

 

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