RUP e direttore dei lavori: il MIT interviene sull'incompatibilità dei ruoli
Negli appalti sopra il milione e mezzo di euro i collaboratori del RUP e del DL possono coincidere? Il Supporto Giuridico chiarisce i limiti e le deroghe operative
Un tema rilevante emerso in fase di attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) riguarda le incompatibilità tra ruoli chiave nella gestione dei lavori pubblici, in particolare tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dei Lavori (DL).
Incompatibilità RUP e DL: si estende ai collaboratori?
Esempio ne è il quesito sul quale il Supporto Giuridico del MIT è stato chiamato a rispondere con il parere del 3 aprile 2025, n. 3360: «Nel caso in cui, per interventi superiori a 1.500.000 euro, vi sia incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, tale incompatibilità si estende anche ai rispettivi collaboratori? Un soggetto può quindi essere contemporaneamente collaboratore del RUP e del DL?»
La questione, già sollevata in passato in relazione all’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016, si ripresenta oggi con riferimento all'art. 15 del d.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal Correttivo al Codice (d.Lgs. n. 209/2024).
Il chiarimento del MIT
Nel rispondere, il MIT ha sottolineato come non esista un divieto normativo assoluto che impedisca allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del Direttore dei Lavori.
A confermare la tesi sono tre elementi fondamentali:
- natura distinta dei ruoli: RUP e DL svolgono funzioni autonome, sebbene complementari. Il primo ha responsabilità trasversali sull’intero ciclo di vita dell’appalto; il secondo è figura tecnica incaricata dell’esecuzione del contratto.
- assenza di divieti normativi specifici: né il d.Lgs. n. 50/2016 né il nuovo d.Lgs. n. 36/2023 prevedono un’espressa incompatibilità per i collaboratori, purché siano rispettati i principi generali di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi.
- valutazione rimessa alla stazione appaltante: sarà compito dell’amministrazione verificare, caso per caso, se la sovrapposizione di incarichi risulti compatibile con l’articolazione organizzativa e le responsabilità connesse alle funzioni tecniche.
Per altro, come specificato nel parere, il Correttivo ha previsto la possibilità di delegare mere operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4, del Codice), ampliando così le possibilità di organizzazione flessibile da parte delle SA.
Casi di incompatibilità
Il MIT conferma che resta valida la soglia di 1.500.000 euro come discrimine per l’incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori, per cui per interventi sopra tale soglia, i due ruoli devono essere assegnati a soggetti diversi.
Tuttavia, ciò non comporta automaticamente l’incompatibilità tra i rispettivi collaboratori, purché si rispettino i principi di trasparenza e imparzialità, ed evitando ogni sovrapposizione che possa generare situazioni di controllo incrociato o valutazione autoreferenziale.
In conclusione, nessun automatismo normativo vieta al collaboratore del RUP di essere anche collaboratore del DL, ma tale configurazione deve essere valutata in concreto e motivata con riferimento alla struttura organizzativa, alla natura dell’appalto e alle responsabilità assegnate.
Le novità del Correttivo in materia di funzioni tecniche e RUP
Il d.Lgs. n. 209/2024 ha inciso in modo significativo sulla disciplina del Responsabile Unico del Progetto e sull’organizzazione delle funzioni tecniche, apportando modifiche all’art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e al relativo allegato I.2.
Tra le principali novità si segnalano:
- la possibilità, per il RUP, di delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, espressamente escluse dall’ambito valutativo o decisionale;
- la conferma che il RUP venga nominato tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, e preferibilmente appartenenti all’unità organizzativa titolare del potere di spesa. In caso di carenza accertata di personale qualificato, la SA può individuare il RUP anche in altre amministrazioni pubbliche;
- il rafforzamento della logica di professionalizzazione delle competenze e di semplificazione dell’accesso all’incarico. Ne deriva che il RUP non è necessariamente un dirigente, ma può essere un funzionario tecnico in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2;
- il ruolo attivo del RUP nel ciclo di vita digitale del contratto, con il caricamento e l’aggiornamento dei dati nell’ecosistema digitale degli appalti, tramite il pieno accesso alle piattaforme certificate di cui all’art. 25 e ai servizi ANAC;
- la maggiore responsabilità derivante dal rafforzamento dei controlli sulle tempistiche delle procedure di affidamento. Ricordiamo infatti che uno dei profili più innovativi nel Correttivo è la possibilità per ANAC di sanzionare la SA che, in presenza di un tempo medio superiore a 160 giorni tra offerta e stipula del contratto, non adotti un piano di riorganizzazione.
Documenti Allegati
Parere