Formazione dipendenti PA: serve acquisire il CIG?

ANAC fa chiarezza sulla necessità o meno per le Amministrazioni di acquisire il CIG in caso di partecipazione dei dipendenti a seminari e convegni

di Redazione tecnica - 18/04/2025

Quando è obbligatorio il Codice Identificativo di Gara (CIG) e quando no, nel caso di eventi formativi destinati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni? Qual è la differenza tra la partecipazione a un seminario e l’acquisto di un corso di formazione?

A sciogliere i dubbi è l’ANAC, con una nuova FAQ pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Eventi formativi per dipendenti PA: CIG sì o no?

Spiega ANAC che la partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno, anche se l’iscrizione è sostenuta economicamente dall’amministrazione di appartenenza, non configura un appalto di servizi. Di conseguenza, non è soggetta all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla legge n. 9/2014.

Sul punto, l’Autorità ha richiamato l’art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. n. 66/2014, secondo cui tali spese non rientrano tra quelle da sottoporre a monitoraggio con CIG.

Diverso è il caso in cui l’ente pubblico acquisti un corso di formazione strutturato per i propri dipendenti. In questo caso si configura un vero e proprio appalto di servizi di formazione, inserito nell’Allegato IX al Codice dei Contratti Pubblici e si applica l’intera disciplina sulla tracciabilità, incluso l’obbligo di richiesta del CIG.

Chiarezza normativa: focus sull’elemento discriminante

In conclusione, l’elemento distintivo è la presenza o meno di un contratto di appalto tra l’amministrazione e un fornitore di servizi formativi:

  • si tratta di partecipazione individuale a eventi esterni, non è necessario attivare la procedura di tracciabilità
  • se invece l’ente commissiona un’attività formativa rivolta al proprio personale, scatta l’obbligo del CIG e delle ulteriori formalità previste dal Codice.

 

Il testo della FAQ

Riportiamo anche il testo integrale della FAQ C9.

C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno?

No. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti, configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità

 

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