Soccorso istruttorio e offerta tecnica: il Consiglio di Stato fissa i limiti operativi

Illegittima l’integrazione dell’offerta tecnica oltre i chiarimenti. Ammissibile solo il soccorso procedimentale su elementi già presenti

di Redazione tecnica - 18/04/2025

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’istituto del soccorso istruttorio è stato ampliato e definito con maggiore dettaglio. Tuttavia, resta fermo un punto per RUP, operatori economici e commissioni di gara: l’offerta tecnica non può essere modificata o integrata dopo la scadenza dei termini di gara. Ma cosa accade se la documentazione è ambigua o se emerge un dubbio sulla qualificazione di un requisito tecnico?

Soccorso procedimentale: no a integrazioni postume dell'offerta tecnica

Con la sentenza del 2 aprile 2025, n. 2789il Consiglio di Stato chiarisce i confini tra chiarimenti ammissibili e integrazioni illegittime, offrendo indicazioni operative fondamentali per chi gestisce procedure ad evidenza pubblica.

La vicenda nasce nell’ambito di una procedura aperta ex art. 71 del d.Lgs. 36/2023, volta alla stipula di Convenzioni per l’affidamento di servizi con il criterio OEPV (miglior rapporto qualità/prezzo, art. 108, co. 2). L’appellante, secondo classificato in un lotto, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che:

  • il RTI aggiudicatario era privo del requisito minimo previsto dalla lex specialis a pena di esclusione;
  • la stazione appaltante aveva attivato un soccorso istruttorio illegittimo, consentendo di integrare l’offerta tecnica con documenti esterni, anziché limitarsi a chiarimenti interpretativi su quanto già contenuto nell’offerta.

Secondo l’appellante, ciò ha violato la par condicio tra i concorrenti, alterando il principio di autoresponsabilità dell’OE e i limiti fissati all’art. 101, comma 3, del nuovo Codice.

Soccorso istruttorio: il quadro normativo

Sul punto, la giurisprudenza prevalente distingue tra chiarimenti interni all’offerta e vere modificazioni postume: nel caso in esame, la mancanza originaria di un requisito essenziale non è sanabile, nemmeno mediante chiarimenti che rappresentano un’integrazione illegittima dell’offerta tecnica.

Il nuovo art. 101 del Codice distingue tra:

  • soccorso completivo (co. 1, lett. a): per documentazione amministrativa mancante (es. DGUE, garanzia provvisoria);
  • soccorso sanante (co. 1, lett. b): per regolarizzare errori formali della documentazione amministrativa;
  • soccorso procedimentale (co. 3): per chiarire ambiguità interne all’offerta senza modificarla;
  • soccorso correttivo (co. 4): applicabile fino all’apertura delle offerte per errori materiali non sostanziali.

La norma del nuovo codice inoltre si cura di precisare che sono soccorribili, purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte:

  • a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria; 
  • b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento; 
  • c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.

La decisione del Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato, la documentazione prodotta dal RTI non conteneva, in modo chiaro, l’indicazione del requisito richiesto e la stazione appaltante aveva superato i limiti del soccorso procedimentale, sollecitando una vera e propria integrazione dell’offerta tecnica, mediante produzione di nuovi documenti, in violazione dell’art. 101, co. 3 del d.Lgs. 36/2023.

Qualora la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può parlare di soccorso procedimentale, mentre se si rende necessarua la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell'aggiudicazione e subentro della ricorrente: i chiarimenti sono ammessi solo se servono a chiarire ambiguità di elementi già presenti nell’offerta, mentre requisiti tecnici mancanti non possono essere sanati ex post, cosa che invece la SA aveva fatto illegittimamente.

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