Sismabonus acquisti e sconto in fattura nel 2025: due interpelli, un dubbio normativo

È possibile utilizzare lo sconto in fattura nel 2025 per il sismabonus acquisti? Due diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate potrebbero essere potenzialmente in conflitto

di Gianluca Oreto, Cristian Angeli - 22/04/2025

Quando si parla di bonus edilizi e opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), confusione e incertezza sono ormai le parole d’ordine che accompagnano contribuenti, tecnici e imprese.
Centinaia di risposte fornite dalle direzioni regionali e dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate non sono riuscite a colmare i vuoti di una normativa che definire “non impeccabile” è probabilmente un eufemismo.

Sismabonus acquisti e sconto in fattura 2025: le risposte del Fisco

Tra le questioni ancora discusse c’è la possibilità di applicare lo sconto in fattura anche nel 2025 al c.d. “sismabonus acquisti”, la detrazione disciplinata dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Una questione sulla quale si è espressa la Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 915-341/2024, fornendo un parere dalla portata tutt’altro che trascurabile. Via libera allo sconto in fattura anche nel 2025, se:

  • la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata entro il 16 febbraio 2023;
  • sono soddisfatti gli altri requisiti previsti dal citato art. 16, comma 1-septies.

In particolare, si legge nella risposta:

  • L’istante potrà fruire del sismabonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025, nella misura stabilita dal citato articolo 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013”;
  • L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che, alla data del 16 febbraio 2023, è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”.

Tutto chiaro? Non proprio.

Pochi giorni fa è infatti arrivata la Risposta 16 aprile 2025, n. 107 della Direzione Centrale, che – con tono perentorio – afferma:

…si ricorda che per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024”.

Due pronunce, due riferimenti temporali diversi. Ma c’è davvero una contraddizione?

Il quadro normativo: tra deroga e proroga

Per provare a chiarire la questione, è utile richiamare le principali fonti normative:

  • l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che disciplina lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • l’art. 2, comma 3, lett. c) del D.L. n. 11/2023 che deroga al blocco delle opzioni per il sismabonus-acquisti, se la richiesta del titolo abilitativo è anteriore al 16 febbraio 2023;
  • l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024 che restringe le deroghe del D.L. n. 11/2023, ma non richiama espressamente la lettera c), cioè non include il sismabonus acquisti tra gli interventi bloccati;
  • l’art. 16, comma 1-septies.1 del D.L. n. 63/2013, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che proroga la detrazione anche al 2025, seppur con aliquote ridotte.

Incrongruenza o no?

La Direzione Centrale (risposta n. 107/2025) non entra nel merito del sismabonus acquisti, ma si limita ad affermare che per tutti i bonus diversi dal Superbonus le opzioni alternative sono esercitabili solo per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

La Direzione Regionale (risposta n. 915-341/2024), invece, tratta espressamente il caso del sismabonus acquisti, e chiarisce che:

  • rientra tra gli interventi per cui continua a valere la deroga dell’art. 2, co. 3, lett. c) del D.L. n. 11/2023;
  • il blocco previsto dal D.L. n. 39/2024 non si applica al sismabonus acquisti;
  • lo sconto in fattura può essere esercitato anche nel 2025, se la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata entro il 16 febbraio 2023.

“Potrebbe” non esserci una reale contraddizione tra le due risposte, ma solo un diverso ambito applicativo:

  • la risposta regionale si riferisce a un caso concreto legato al sismabonus acquisti, che beneficia di una specifica deroga normativa;
  • la risposta della Direzione centrale si limita a fornire un principio di carattere generale, che non prende posizione su quella deroga.

Il dubbio resta, e sarà interessante verificare se la nuova posizione della Direzione Centrale possa avere impatti sulla posizione di chi, in buona fede, ha già usufruito dello sconto in fattura nel 2025 seguendo l’interpello regionale.

È previsto che l’amministrazione possa cambiare idea?

L’ordinamento prevede che l’amministrazione finanziaria possa rivedere nel tempo le proprie posizioni e risposte. Quando ciò accade, è tenuta a comunicarlo al contribuente che aveva ricevuto il primo parere.

Dal momento in cui viene notificata o comunicata la nuova risposta, il contribuente non può più fare affidamento sulla precedente per i comportamenti messi in atto successivamente.

Se però, prima di ricevere la risposta rettificativa, il contribuente si è già comportato seguendo le indicazioni fornite nel primo interpello, restano salvi gli effetti di quel comportamento: eventuali atti impositivi o sanzioni basati sulla nuova risposta sarebbero nulli.

Diverso il caso in cui la nuova risposta arrivi prima che il contribuente abbia agito sulla base del primo parere, ad esempio prima che abbia inviato telematicamente lo sconto in fattura / la cessione del credito: in tal caso, se il contribuente decide comunque di ignorare il nuovo orientamento, l’Agenzia può recuperare le imposte dovute e gli interessi. Tuttavia, in nome del principio di tutela dell’affidamento, non potrà applicare sanzioni.

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