Sicurezza sul lavoro e formazione: firmato il nuovo accordo Stato-Regioni
Ridefiniti i contenuti minimi e le modalità di verifica della formazione in materia di salute e sicurezza. L'accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
È stato siglato in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Accordo, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), finalizzato a ridefinire la durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione
Il provvedimento nasce con l’obiettivo di uniformare i percorsi, valorizzare l'efficacia della formazione sul campo e introdurre forme innovative di erogazione (videoconferenza, e-learning, modalità mista).
L’Accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, restano validi i percorsi formativi svolti ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti.
Le novità principali
Tra le novità previste dall'accordo, che ridefinisce in maniera organica la durata, i contenuti minimi dei percorsi formativi e le differenti modalità di erogazione, si segnalano:
- gli aggiornamenti formativi, che comportano diversi monte ore e differenti periodicità per i preposti (due anni) e per le altre figure (cinque anni);
- il rafforzamento della formazione pratica, anche con simulazioni, realtà virtuale e aumentata;
- l'obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell'Accordo;
- il rilascio di un attestato unico;
- la verifica finale, con soglia minima del 70% per il superamento;
- la previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula, 6 in caso di pratica con docente.
Soggetti interessati e modalità di erogazione
A chi si rivolge l’Accordo
L’Accordo individua i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:
- lavoratori, preposti, dirigenti;
- datori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);
- RSPP e ASPP;
- coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);
- operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
- operatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5).
Modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formatori
Il nuovo Accordo riconosce quattro modalità di erogazione:
- in presenza;
- videoconferenza sincrona (VCS), con requisiti tecnologici e gestionali specifici;
- e-learning, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;
- modalità mista, con integrazione tra le precedenti.
I soggetti formatori sono:
- istituzionali (Ministeri, Regioni, INAIL, Università, ecc.);
- accreditati (secondo i sistemi regionali);
- altri (organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali rappresentative).
I docenti dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'Accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.
Durata e contenuti minimi dei corsi principali
Corso per lavoratori
- Formazione generale: 4 ore (credito formativo permanente).
- Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore in base al rischio (basso, medio, alto).
- Durata complessiva: 8, 12 o 16 ore.
Corso per preposti
- Durata minima: 12 ore.
- Obbligo di aggiornamento biennale.
Corso per dirigenti
- Durata minima: 12 ore + 6 ore per i cantieri.
- Approccio organizzativo e gestionale ai rischi.
Corso per datori di lavoro
- Durata minima: 16 ore + 6 ore per i cantieri.
- Competenze organizzative, gestionali e giuridiche.
Corso RSPP/ASPP
- Moduli A, B (con specializzazioni) e C.
- Riconosciuto credito formativo per specifici titoli di studio.
Formazione in ambienti confinati e attrezzature
- Percorsi specifici con verifica pratica e requisiti per formatori.
Aggiornamento obbligatorio e durata
Tutti i soggetti devono aggiornare la formazione ogni 5 anni, salvo quanto previsto per i preposti (ogni 2 anni).
L’aggiornamento deve comprendere una parte pratica e tenere conto di:
- modifiche normative;
- evoluzioni tecniche;
- aggiornamento della valutazione dei rischi.
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale viene rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:
- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente
- in formato digitale;
- f) data e luogo.
Gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Documenti Allegati
Accordo