Requisiti di capacità tecnica: i limiti al soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato interviene sulla possibile integrazione documentale dei requisiti di capacità tecnica in sede di valutazione delle offerte

di Redazione tecnica - 24/04/2025

Cosa succede se un operatore economico non documenta correttamente il requisito tecnico richiesto dalla legge di gara? Può la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio per colmare la carenza? E cosa accade al contratto se il vizio è accertato dopo l’aggiudicazione?

Domande tutt’altro che teoriche, soprattutto per stazioni appaltanti e operatori economici alle prese con gare in cui i requisiti di capacità tecnico-professionale sono stringenti e spesso interpretati in modo differente.

Su questi temi, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 aprile 2025, n. 2894 si è espresso in maniera netta, chiarendo i limiti operativi del soccorso istruttorio sui requisiti di capacità tecnica richiesti per la partecipazione a una gara, specie in presenza di violazioni evidenti della lex specialis.

Requisiti di capacità tecnica: si può applicare il soccorso istruttorio?

La controversia riguarda una procedura di affidamento di un servizio, la cui aggiudicazione è stata impugnata e annullata dal TAR, che ha riconosciuto l’illegittimo esercizio del potere tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice in sede di attribuzione dei punteggi, nonché violazioni dell’art. 30 e 58 del D.lgs. n. 50/2016, e dei principi di concorrenza e trasparenza.

Il giudice ha quindi dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro dell’OE ricorrente. La decisione è stata impugnata in appello, ma Palazzo Spada ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Secondo quanto accertato dai giudici, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che ciascun partecipante dovesse dimostrare di aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento, per un importo pari o superiore all’importo a base d’asta.

L’aggiudicataria aveva invece distribuito tale importo su un arco temporale più ampio (sette anni), non rispettando il vincolo triennale e non dimostrando un singolo servizio dell’importo richiesto.

Di conseguenza, ha chiarito il Consiglio, il requisito tecnico-professionale risultava oggettivamente mancante, e non poteva essere sanato con un’integrazione documentale successiva.

Soccorso istruttorio: limiti invalicabili

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il soccorso istruttorio non può operare quando:

  • vi è una violazione di una clausola chiara della legge di gara;
  • la documentazione necessaria a dimostrare il requisito è del tutto assente;
  • l’integrazione si tradurrebbe in una violazione della par condicio competitorum.

"Il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara", ribadisce la sentenza.

È invece ammesso esclusivamente per refusi materiali o errori di calcolo, a condizione che siano desumibili ictu oculi dalla documentazione già agli atti.

Il soccorso istruttorio tra D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023: cosa è cambiato?

Il passaggio dal D.Lgs. 50/2016 al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha segnato un'importante evoluzione anche per l’istituto del soccorso istruttorio, che rimane una garanzia fondamentale per la partecipazione paritaria alle gare, ma viene ora più chiaramente delimitato.

La disciplina previgente (art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016)

Il vecchio Codice prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante, incompleta o irregolare, con esclusione dei profili che impattavano sull’offerta tecnica ed economica.

Il limite era chiaro: non era consentita l’integrazione dei requisiti di partecipazione mancanti o non dimostrati, ma solo la rettifica formale della documentazione presentata, in nome del principio del favor partecipationis.

La riformulazione nel nuovo Codice (art. 101, D.Lgs. 36/2023)

L’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 recepisce l’impianto della disciplina previgente, ma ne rafforza l’approccio legato al principio del risultato e al principio della fiducia e della buonafede.

Viene infatti introdotto il concetto di "soccorso correttivo" (art. 101, co. 4) che consente al concorrente di rettificare errori materiali nell'offerta, senza che ciò implichi una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta stessa.

Questo significa che il concorrente può correggere errori, come ad esempio un errore di calcolo, ma non può cambiare l'offerta in modo sostanziale, ad esempio introducendo una nuova offerta. La modifica è applicabile prima che l’offerta venga esaminata e quindi anche oltre la scadenza del termine di presentazione, fino al giorno per l’apertura delle buste contenenti le offerte

Il soccorso istruttorio non può mai sfociare in un’integrazione postuma del contenuto dell’offerta o della dimostrazione di requisiti che l’operatore ha omesso. Diversamente, si violerebbe la parità tra i concorrenti, trasformando il soccorso in uno strumento correttivo non consentito.

Requisiti economici e tecnici: due finalità distinte

Il Consiglio coglie l’occasione per ribadire la differenza strutturale tra i requisiti economico-finanziari e quelli tecnico-professionali:

  • il primo attiene alla solidità patrimoniale dell’operatore economico;
  • il secondo è volto a verificare la concreta capacità operativa e organizzativa di realizzare le prestazioni oggetto dell’appalto.

Pertanto, l’importo economico richiesto come prova della capacità finanziaria non può surrogare il requisito tecnico, né può essere frazionato in più prestazioni non equipollenti.

 

 

Le conclusioni del Consiglio di Stato

In conclusione, l’appello è stato respinto: il soccorso istruttorio non può mai trasformarsi in integrazione postuma del requisito mancante, in quanto non si tratta di uno strumento utile per “sanare” la mancata dimostrazione del possesso di capacità tecniche essenziali.

Infine, in merito alla dichiarazione di inefficacia del contratto e al subentro dell’impresa ricorrente, il Consiglio chiarisce che tali misure:

  • sono subordinate alla valutazione delle circostanze di fatto (interessi in gioco, grado di esecuzione del contratto, possibilità concreta di subentro);
  • non dipendono dal comportamento processuale della parte appellante, come invece sostenuto nell’atto di appello.

Il TAR aveva correttamente esaminato tutti gli elementi rilevanti, disponendo la sostituzione dell’aggiudicataria con la società legittimamente seconda classificata.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati