Chiarimenti sull'offerta tecnica: il Consiglio di Stato sul soccorso procedimentale

Entro quali limiti è possibile chiedere delucidazioni sull'offerta, senza che si sconfini in un'integrazione inammissibile? Ecco la risposta di Palazzo Spada

di Redazione tecnica - 30/04/2025

Cosa succede se l’offerta tecnica presentata da un operatore sembra incompleta? Quando è legittimo attivare il soccorso istruttorio senza violare il principio di parità di trattamento? E come devono comportarsi le commissioni di gara rispetto ai documenti carenti?

Domande che mettono al centro il c.d. “soccorso procedimentale”, sempre più utilizzato negli appalti pubblici, messo nero su bianco all'art. 101, comma 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e che richiama i principi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2) dello stesso d.Lgs. n. 36/2023.

Soccorso istruttorio: l'offerta tecnica è sanabile?

A parlarne è la recente sentenza del Consiglio di Stato del 3 aprile 2025, n. 2890, con la quale si è evidenziato come nelle gare pubbliche l’incompletezza della documentazione tecnica non comporta l’esclusione del concorrente qualora, attraverso il soccorso istruttorio, si possa chiarire un elemento già presente nell’offerta, senza alterarne il contenuto sostanziale né violare il principio di parità di trattamento.

Il caso affrontato da Palazzo Spada riguarda una procedura per l’affidamento di un servizio di fornitura di materiali sanitari, la cui aggiudicazione era stata impugnata dal secondo classificato, lamentando che l’offerta tecnica della controinteressata fosse incompleta, poiché priva di alcune schede richieste dalla lex specialis. Inoltre, erano stati sollevati ulteriori vizi relativi alla composizione della commissione giudicatrice, alle modalità di apertura delle buste e allo svolgimento della prova pratica.

 

Offerta tecnica: sì ai chiarimenti, nel rispetto del principio di parità

Nel valutare la questione, il Consiglio ha ribadito che il soccorso istruttorio è legittimo quando si tratta di chiarire aspetti documentali dell’offerta tecnica, senza modificarne il contenuto sostanziale. L’integrazione non deve costituire una modifica sostanziale dell’offerta originaria, né violare la par condicio tra i concorrenti.

Secondo i giudici, nel caso esaminato, la mancanza di alcune schede tecniche dei prodotti non ha inciso sul contenuto sostanziale dell’offerta e il soccorso istruttorio ha avuto un "carattere meramente chiarificativo". L’interpretazione delle regole di gara deve essere improntata ai principi di favor partecipationis e risultato, come previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio ha quindi chiarito che la regola fondamentale in tema di soccorso istruttorio è che esso non può determinare un’inammissibile modificazione dell’offerta, ma è invece consentito per integrare elementi che non alterano il confronto concorrenziale.

Non basta, quindi, la semplice incompletezza documentale a giustificare l’esclusione dalla gara pubblica: occorre verificare se l'integrazione richiesta alteri il contenuto dell’offerta: “nelle gare pubbliche l’incompletezza della documentazione tecnica non comporta l’esclusione del concorrente qualora, attraverso il soccorso istruttorio, si possa chiarire un elemento già presente nell’offerta, senza alterarne il contenuto sostanziale né violare il principio di parità di trattamento”.

Le conclusioni di Palazzo Spada

Sul punto, il Collegio ha evidenziato che il soccorso autorizzato dalla Commissione, e attraverso il quale è stato consentito alla controinteressata di precisare i contenuti delle offerte, ha riguardato l’offerta tecnica in sé, attività che ricadrebbe nei limiti della previsione dell’articolo 101, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Secondo la giurisprudenza la norma ha codificato i principi elaborati in via pretoria già nel vigore del precedente codice dei contratti applicabile ratione temporis alla procedura in esame, in tema di c.d. soccorso “procedimentale”, per cui è facoltà della stazione appaltante sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica.

L’appello è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità sia della richiesta di chiarimenti da parte della SA sull’offerta tecnica che, di conseguenza, dell’aggiudicazione in favore del concorrente controinteressato.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati