Affidamento diretto, frazionamento artificioso e documentazione carente: interviene ANAC
ANAC contesta il frazionamento artificioso degli incarichi e la carenza del Documento di indirizzo alla progettazione in tre affidamenti per opere di messa in sicurezza idrogeologica.
La corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara risulta essere fondamentale anche e soprattutto per la scelta della procedura di affidamento. Relativamente ai servizi di ingegneria e architettura, l’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) prevede due modalità (oltre alla procedura aperta sempre attivabile) funzione dell’importo a base di gara:
- se inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- se superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie UE: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Affidamento diretto e frazionamento artificioso: nuova delibera ANAC
L’argomento è stato oggetto di numerosi interventi della giustizia amministrativa e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Quest’ultima chiamata ad intervenire come nel caso della delibera n. 133 del 2 aprile 2025 che ci consente di approfondire il tema legato alla scelta delle procedure di affidamento e al frazionamento artificioso degli incarichi.
In nuovo caso oggetto dell’intervento dell’Anticorruzione riguarda un procedimento di vigilanza su tre affidamenti relativi alla progettazione di interventi di messa in sicurezza in tre aree distinte del territorio comunale.
In due casi era stato utilizzato l’affidamento diretto, nel terzo una procedura negoziata. I corrispettivi per la progettazione risultano, infatti, rispettivamente pari a circa 117.000 €, 110.000 € e 200.000 €, oltre oneri di legge.
Dall’istruttoria avviata a seguito di segnalazione, sono emerse tre criticità:
- l’assenza del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e di altri atti propedeutici;
- l’incompletezza delle verifiche sui requisiti generali e speciali degli affidatari;
- la suddivisione degli incarichi in lotti distinti, senza evidenze tecniche che giustificassero tale scelta.
Il quadro normativo: un affidamento non può essere frazionato per restare sotto soglia
Come anticipato in premessa, il Codice dei contratti impone alle stazioni appaltanti di:
- determinare correttamente il valore stimato dell’affidamento (art. 14), computando anche eventuali lotti distinti;
- verificare i requisiti dei soggetti affidatari prima dell’aggiudicazione (art. 17, comma 5);
- affidare direttamente solo se l’importo è inferiore a 140.000 euro, in presenza di operatori con esperienze pregresse documentate, e ricorrere alla procedura negoziata, previa consultazione, per importi superiori a tale soglia ma sotto la soglia comunitaria (art. 50, comma 1).
Fondamentale, inoltre, l’obbligo di predisporre il DIP (art. 41 e allegato I.7), anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, per garantire una progettazione informata, coerente e adeguatamente dimensionata.
L’analisi dell’ANAC: mancano DIP, stime puntuali e verifiche sui requisiti
Nel caso oggetto della nuova delibera, ANAC ha rilevato che la stazione appaltante ha omesso gli atti fondamentali per una corretta impostazione degli affidamenti: nessun DIP, né quadro esigenziale, né DOCFAP. Gli unici documenti forniti erano “relazioni progettuali semplificate” prive di firma e data, non idonee a consentire una stima attendibile dei corrispettivi o una valutazione consapevole da parte degli operatori.
Non solo. Le verifiche dei requisiti, come dichiarato dal Comune, sono state condotte tramite autodichiarazioni e acquisizione di certificazioni generiche, senza riscontri effettivi sulla capacità tecnica degli affidatari. Una modalità non conforme all’art. 17 del Codice, che richiede un controllo ex ante, documentato e completo.
Infine, e soprattutto, l’Autorità ha evidenziato l’assenza di motivazioni tecniche oggettive per giustificare la suddivisione degli incarichi. Anzi, ha sottolineato che la categoria S.04 e l’omogeneità prestazionale degli interventi avrebbero imposto una progettazione unitaria. Il frazionamento ha consentito di restare sotto soglia, evitando procedure più trasparenti e concorrenziali.
Conclusioni
Il principio cardine è chiaro: il valore dell’affidamento deve essere determinato sulla base dell’intervento nella sua interezza, senza frammentazioni arbitrarie. Qualora si rendesse necessario suddividere gli incarichi in lotti distinti, occorre motivare tale scelta con elementi tecnici oggettivi, documentati e coerenti.
La delibera ANAC rappresenta un ulteriore richiamo alla centralità della programmazione e alla necessità di trasparenza procedurale. Un richiamo in linea con altre pronunce tra le quali ricordiamo l’atto del Presidente del 22 gennaio 2025, fasc. 4283/2024.
Ogni decisione in fase di affidamento deve essere tracciata, giustificata e fondata su atti progettuali coerenti con la normativa vigente.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 2 aprile 2025, n. 133