VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: interviene il TAR
Il TAR Campania chiarisce i limiti della valutazione di impatto ambientale postuma e l’inammissibilità in caso di opere realizzate in assenza di titolo e con rappresentazione infedele dei luoghi.
Cosa accade quando un progetto viene realizzato prima della definizione del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)? È possibile accedere comunque a una valutazione ambientale “postuma”? E come incide una rappresentazione infedele dello stato dei luoghi sulla procedura?
VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: la sentenza del TAR Campania
Risponde a queste domande la sentenza del TAR Campania n. 2861 del 7 aprile 2025 che fornisce un interessante chiarimento sulla possibilità di ottenere una V.I.A. “postuma” e sui presupposti sostanziali che ne condizionano l’ammissibilità. Una interpretazione che si inserisce all’interno di un contesto normativo sempre più stratificato, in cui l’interazione tra procedimenti edilizi e ambientali richiede una lettura integrata delle disposizioni vigenti.
La controversia trae origine dalla richiesta della società ricorrente per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti. All’atto della conferenza di servizi, tuttavia, emergeva – anche grazie a rilievi satellitari e a un sopralluogo ARPAC – che l’impianto risultava quasi interamente realizzato, ancor prima della conclusione del procedimento di V.I.A.
A ciò si aggiungeva una rappresentazione infedele dello stato dei luoghi da parte del proponente, che aveva illustrato in conferenza un progetto non corrispondente alla realtà. In considerazione di ciò, la Regione aveva disposto l’archiviazione definitiva dell’istanza di PAUR, escludendo l'applicabilità dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 sulla V.I.A. postuma.
La decisione del TAR Campania
Con la sentenza in commento, il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che:
- la V.I.A. richiede la rappresentazione fedele dello stato dei luoghi al momento della presentazione del progetto, quale presupposto imprescindibile per una valutazione genuina degli impatti ambientali;
- l’alterazione dello stato dei luoghi prima della conclusione del procedimento preclude lo svolgimento corretto della V.I.A., rendendo inattendibili le analisi proposte;
- la V.I.A. “postuma” di cui all’art. 29, comma 3 può operare solo in contesti fisiologici (cioè per opere eseguite in assenza di obbligo normativo al tempo della realizzazione) e mai in casi “patologici” come quello in esame, dove l’intervento è stato avviato in assenza del titolo richiesto dalla normativa vigente.
I giudici di primo grado hanno inoltre ribadito la natura eccezionale dell’istituto della V.I.A. postuma, che non può essere invocato in assenza dei necessari presupposti e, in particolare, non può sanare la carenza di titoli abilitativi di natura edilizia o ambientale.
Quadro normativo e principi applicabili
Il TAR richiama la distinzione tra:
- V.I.A. postuma patologica, nei casi di realizzazione in assenza di valutazione obbligatoria;
- V.I.A. postuma fisiologica, nei casi di sopravvenuto obbligo di V.I.A. per modifiche o rinnovi.
Rilevante anche il richiamo alla nota del Ministero della transizione ecologica prot. n. 43387 del 4 aprile 2022, che ha chiarito l’inapplicabilità della V.I.A. postuma in caso di opere abusive. Né è possibile invocare l’art. 21-decies della L. n. 241/1990, che prevede una riattivazione semplificata solo in seguito ad annullamento giurisdizionale del titolo, non in casi di esercizio dell’autotutela da parte della P.A.
Conclusioni
Il nuovo intervento del TAR Campania fornisce un chiarimento significativo sul ruolo della valutazione di impatto ambientale, sottolineando come la rappresentazione fedele dello stato dei luoghi sia un presupposto sostanziale e non una mera formalità. In sua assenza, viene meno la possibilità per l’amministrazione di svolgere un’istruttoria effettiva, vanificando l’intero procedimento.
La V.I.A. “postuma” non è uno strumento sanante per interventi abusivi, ma un istituto eccezionale applicabile solo in presenza di specifiche condizioni normativamente previste. L’anticipazione dei lavori in assenza del titolo necessario costituisce una violazione insanabile, che preclude ogni forma di regolarizzazione successiva.
La decisione evidenzia anche l’importanza del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, escludendo ogni beneficio procedimentale in caso di comportamenti reticenti o non trasparenti.
Per i tecnici, questa pronuncia rafforza un orientamento operativo preciso: la correttezza dei dati progettuali e la coerenza documentale sono condizioni imprescindibili per la validità dei procedimenti autorizzativi. Qualunque difformità non dichiarata rischia di compromettere l’intero iter e le relative autorizzazioni.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 7 aprile 2025, n. 2861