CCNL, spese generali e verifica di anomalia: i chiarimenti del TAR Lazio

TAR Lazio: legittimo indicare un CCNL diverso nella gara se c’è impegno formale al contratto previsto dalla lex specialis. Nessun obbligo di dettaglio per le spese generali, verifica dell’anomalia solo oltre soglia.

di Redazione tecnica - 05/05/2025

Come si conciliano le novità del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) in tema di CCNL e spese generali con i principi di concorrenza e proporzionalità? Quando è effettivamente obbligatoria la verifica dell’anomalia?

CCNL, spese generali e verifica di anomalia: interviene il TAR Lazio

Per comprendere le novità introdotte nel Codice dei contratti dal D.Lgs. n. 209/2024 in tema di contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) e di verifica dell’anomalia dell’offerta ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 7201/2025, risponde ad alcune questioni cruciali, confermando l'importanza di una lettura sistematica e funzionale delle regole di gara.

Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di primo grado riguarda il ricorso proposto da un’impresa seconda classificata avverso l’aggiudicazione di un lotto di una procedura aperta indetta da una società concessionaria autostradale per la manutenzione della segnaletica sulla rete di competenza. Il valore dell’appalto superava i 15 milioni di euro, con costi della manodopera stimati in oltre 1,7 milioni.

Il ricorso si fondava su tre motivi principali:

  • la presunta irregolarità nella scelta del CCNL;
  • la carenza o l’irrisorietà delle spese generali;
  • l’omessa attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

Il quadro normativo di riferimento

La decisione consente di esaminare l’applicazione concreta di tre istituti chiave del D.Lgs. n. 36/2023:

  • l’art. 11 sul contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);
  • l’art. 31 dell’allegato I.7 sulle spese generali;
  • l’art. 110 sulla verifica dell’anomalia dell’offerta.

Tutte disposizioni modificate dal recente correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024.

Secondo la ricorrente, il concorrente primo classificato avrebbe dovuto essere escluso per aver indicato il CCNL metalmeccanico, in luogo di quello edile richiesto dalla lex specialis. Il TAR ha respinto tale ricostruzione, valorizzando l’art. 11, comma 3 del Codice, che consente all’operatore economico di indicare un CCNL differente, purché ne garantisca l’equivalenza delle tutele.

Inoltre, l’art. 11, comma 4 legittima l’impegno formale all’applicazione del CCNL previsto dalla stazione appaltante nella fase esecutiva. Nel caso di specie, l’operatore economico ha dichiarato l’utilizzo del contratto metalmeccanico nella propria attività ordinaria, impegnandosi però formalmente ad applicare quello edile in sede di esecuzione. Impegno ritenuto valido, coerente e sufficiente.

Quadro operativo

Nel nuovo Codice, ciò che rileva non è il CCNL applicato in fase di offerta, ma l’impegno ex ante ad applicare quello previsto dalla lex specialis in fase esecutiva, purché espresso in modo chiaro.

Sul tema occorre prendere in considerazione i seguenti commi dell’art. 11 del Codice:

  • comma 2 - Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.
  • comma 2-bis - In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
  • comma 3 - Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
  • comma 4 - Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 (allegato inserito dal correttivo, n.d.r.).

Le spese generali: focus sull’obbligo reale

Il secondo motivo denunciava la mancata indicazione delle spese generali e la presunta irrisorietà dell’importo indicato come costo della sicurezza. Anche su questo punto il TAR ha adottato un approccio sostanzialistico, chiarendo che:

  • la lex specialis richiedeva obbligatoriamente solo l’indicazione delle spese per la sicurezza aziendale;
  • il documento “VOA_W_03” doveva contenere esclusivamente tale informazione a pena di esclusione;
  • l’importo indicato non rappresentava le spese generali totali, ma solo la quota relativa alla sicurezza.

La ricostruzione della ricorrente, che pretendeva di far derivare l’inammissibilità dell’offerta dall’assenza di un dettaglio non richiesto, è stata respinta in coerenza con la giurisprudenza prevalente.

Secondo la ricorrente, le carenze riscontrate avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante ad attivare la verifica di anomalia. Il TAR ha replicato richiamando l’art. 110 del Codice e l’art. 23 del disciplinare, chiarendo che:

  • la verifica dell’anomalia è obbligatoria solo se l’offerta tecnica e quella economica superano entrambe i 9/10 dei punteggi massimi previsti;
  • nel caso di specie, il concorrente primo classificato ha superato la soglia tecnica (63,41 su 70), ma non quella economica (23,73 su 30).

Quindi, in questo caso la verifica non era dovuta.

Conclusioni

L’intervento del TAR rappresenta un importante precedente per la corretta applicazione del nuovo Codice, chiarendo che:

  • l’indicazione del CCNL nella fase di gara può riferirsi a un contratto diverso, purché accompagnata da un impegno chiaro all’applicazione di quello richiesto in esecuzione;
  • le spese generali non devono essere necessariamente dettagliate, se la lex specialis richiede solo l’indicazione dei costi della sicurezza;
  • la verifica dell’anomalia è subordinata al superamento congiunto delle soglie nei punteggi tecnico ed economico.
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