Servizi tecnici, verifica progettazione e qualificazione lavori: ANAC rileva gravi criticità

Intervento dell'Autorità su un affidamento di lavori caratterizzato da numerose violazioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle norme su progettazione e compensi

di Redazione tecnica - 08/05/2025

Affidamento improprio della progettazione, mancata valutazione dell’importo reale delle prestazioni tecniche, offerta migliorativa irregolare, errore nella qualificazione delle categorie di opere. Sono gravi e numerose le criticità riscontrate da ANAC sull’operato di una SA nell’ambito di un appalto di lavori di consolidamento e messa in sicurezza di un tratto stradale, con realizzazione di una galleria artificiale per un importo superiore a 2,5 milioni di euro.

Servizi tecnici, verifica progettazione e affidamento lavori: interviene ANAC

Come si evince dalla Delibera ANAC del 3 marzo 2025, n. 91, ogni fase del processo tecnico-amministrativo dell’affidamento è stata caratterizzata da numerose e articolate criticità, con gravi violazioni del Codice dei Contratti, delle previsioni del Decreto Parametri e delle norme sulle competenze professionali dei tecnici nell'ambito della progettazione.

Servizi di progettazione: soggetti autorizzati

Pure in presenza di ingegneri nell’ATP di progettazione, la relazione strutturale e geotecnica dell’intervento è stata assegnata a un architetto. Si tratta di una violazione delle disposizioni del R.D. n. 2537/1925 e del d.P.R. n. 328/2001, che riservano la progettazione di gallerie artificiali e opere geotecniche esclusivamente agli ingegneri civili.

In particolare, in base all’art.54, commi 2 e 3, del R.D. n.2537/1925, infatti, “le competenze dell’architetto sono espressamente escluse per quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”. In sostanza, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta sia dagli architetti, che dagli ingegneri.

Queste disposizioni sono state espressamente mantenute in vigore dagli articoli 1, 16 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 - che disciplina i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio di talune professioni, nonché dei relativi ordinamenti - ai sensi del quale la progettazione di opere viarie sono poste esclusivamente a cura dell’ingegnere civile.

Non solo: nonostante l’intervento insistesse in area soggetta a dissesto idrogeologico, la validazione del progetto esecutivo è avvenuta senza il parere formale dell’Autorità di Bacino, in violazione dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e della Delibera ANAC n. 27/2019, secondo cui “…la validazione è l’atto formale con il quale si dà atto, recepiti i positivi esiti della verifica progettuale e condotte le consequenziali valutazioni, dell’effettiva eseguibilità del progetto; dunque mentre la verifica può, ed anzi, deve adeguatamente dare atto dell’eventuale assenza di documentazione attinente e di rilievo istruttorio, la validazione non può essere emessa nelle more dell’acquisizione di un documento definitivo probante ai fini della realizzabilità stessa delle opere…

Le scelte progettuali effettuate, sebbene rientrino nella responsabilità tecnica del progettista devono essere sottoposte ai pareri degli Enti a vario titolo interessati alla realizzazione dell’opera.

Calcolo delle prestazioni tecniche: utilizzare il Decreto Parametri

Errato poi il calcolo o del valore stimato dei servizi affidati. L’importo assegnato di 72mila euro è coinciso con la cifra del finanziamento ottenuto, senza che sia stato effettuato il computo analitico delle prestazioni secondo il D.M. 17 giugno 2016 (c.d. "Decreto Parametri").

Sul punto, ANAC ha richiamato le linee guida 1 con le quali ha specificato che “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.”

Oltretutto, il corretto computo delle prestazioni è necessario ai fini dell’individuazione del giusto procedimento di gara. Infatti “La corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara".

A prescindere dal finanziamento erogato, la stazione appaltante, in applicazione di tali principi, per l’individuazione della procedura applicabile avrebbe dovuto valutare analiticamente, ai sensi DM del 17 giugno 2016, l’importo di tutti i servizi da affidare.

Altro profilo anomalo è stata l’attribuzione di un punteggio premiale all’offerta progettuale che prevedeva prestazioni aggiuntive non richieste dal bando. Secondo l’ANAC, questo contrasta sia con il principio di giusta remunerazione (art. 36 Cost.), sia con il divieto espresso dal Codice dei contratti (art. 95, co. 14-bis del d.lgs. 50/2016) di valorizzare prestazioni estranee all’oggetto dell’affidamento.

 

 

Qualificazione errata delle categorie SOA: le conseguenze

Altra grave imprecisione riguarda l’indicazione come categoria prevalente la OS21 (fondazioni speciali e consolidamenti), mentre la lavorazione principale riguardava una galleria artificiale stradale, rientrante nella categoria OG4.

Ha rilevato in merito l’Autorità che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, l’errata individuazione della categoria prevalente:

  • comporta il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni;
  • costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto.

 

Le determinazioni finali dell’ANAC

Alla luce delle irregolarità emerse, l’ANAC ha deliberato di rilevare:

  • l’improprio affidamento della progettazione di un intervento strutturale – geotecnico ad un professionista non specificatamente abilitato allo scopo, ciò in difformità a quanto previsto dall’art.54, commi 2 e 3, del RD n.2537/1925 e dagli artt. 1, 16 e 46 del DPR 5 giugno 2001 n. 328;
  • l’assenza del computo delle prestazioni richieste secondo i parametri del D.M. 17 giugno 2016, con conseguente violazione dei principi di trasparenza;
  •  l’impropria richiesta, tramite attribuzione di punteggi all’offerta migliorativa del concorrente, di esecuzione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli posti in gara con violazione del principio di giusta remunerazione statuito dall’art. 36 della Costituzione secondo il quale al lavoratore deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione resa;
  • la non adeguata osservanza all’art. 26 del d.lgs 50/2016 in relazione alla procedura di verifica e validazione del progetto esecutivo che risulta posto in gara in assenza del formale parere da parte della Autorità di Bacino territorialmente competente;
  • l’errata individuazione della categoria prevalente dei lavori di progetto con conseguente vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato.

Ha quindi invitato la Stazione Appaltante ad attenersi, per il futuro, ad una scrupolosa osservanza del Codice dei contratti e ad una attenta lettura delle delibere e dei pronunciamenti dell’ANAC stessa.

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