Equo compenso, accordi quadro e Correttivo: le indicazioni per le stazioni appaltanti
A quali procedure si applicano le disposizioni sui compensi per servizi tecnici introdotte con il d.Lgs. n. 209/2024? Ne parla l'Autorità in un interessante parere
Cosa succede se durante una procedura di gara per servizi tecnici interviene una modifica normativa che incide sul criterio di aggiudicazione o sull’equilibrio economico dell’appalto? Per esempio, nel caso di un accordo quadro, è possibile rinegoziare le condizioni prima della stipula dei contratti attuativi? E soprattutto: la stazione appaltante può applicare retroattivamente le nuove disposizioni?
Equo compenso: ANAC sui corrispettivi negli Accordi Quadro dopo il Correttivo
A questi interrogativi, strettamente legati all’applicazione dell’equo compenso in ambito di appalti pubblici risponde il Parere di funzione consultiva ANAC del 16 aprile 2025, n. 16 incentrato sul regime applicabile agli accordi quadro per servizi di ingegneria e architettura dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 209/2024 e stipulati precedentemente al Correttivo.
Una stazione appaltante ha avviato, nel 2024, una procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento triennale di accordi quadro con più operatori economici per servizi tecnici (progettazione, BIM, coordinamento sicurezza), applicando un prezzo fisso e criterio OEPV fondato esclusivamente sulla qualità tecnica, in ottemperanza al principio dell’equo compenso previsto dalla Legge n. 49/2023.
Nel frattempo, è sopraggiunto il d.Lgs. n. 209/2024, che ha introdotto il nuovo art. 41, comma 15-bis e comma 15-ter modificando il regime dell’equo compenso negli appalti pubblici:
Da qui i dubbi della SA:
- è possibile applicare la nuova norma anche a gare già bandite?
- è possibile rinegoziare i contratti attuativi per ridurre la spesa pubblica?
- si può agire sul “quinto d’obbligo” prima della stipula dei contratti?
Equo compenso: cosa prevede il Correttivo
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, il legislatore ha appunto introdotto due nuovi commi all’art. 41 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), ridefinendo in modo strutturale il rapporto tra compenso e ribasso d’asta per le prestazioni professionali di ingegneria e architettura:
- comma 15-bis: "Per i servizi di
architettura e ingegneria, la stazione appaltante pone a base di
gara un compenso determinato sulla base del decreto di cui al comma
15". Tale compenso è articolato come segue:
- una quota pari al 65% non è soggetta a ribasso e rappresenta la parte fissa e incomprimibile dell’offerta;
- la restante quota pari al 35% è oggetto di ribasso, su cui può essere espresso il punteggio economico, fino a un massimo del 30% del punteggio complessivo.
- comma 15-ter: "In ogni caso, resta fermo che il compenso professionale non può essere inferiore ai livelli minimi stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 15".
Il parere di ANAC
L’Autorità, nel fornire un inquadramento esaustivo e nel sottolineare le difficoltà di coordinamento tra le previsioni del d.Lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 49/2023, a cui le disposizioni del Correttivo hanno inteso porre rimedio, conferma l’applicazione del principio “tempus regit actum”: la procedura resta soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, anche per gli accordi attuativi successivi.
Ne deriva che:
- le nuove disposizioni dell’art. 41, comma 15-bis e 15-ter, non si applicano alle gare bandite prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo);
- gli accordi quadro sono vincolati alla lex specialis iniziale, anche se stipulati dopo l’entrata in vigore del correttivo;
- non è possibile rinegoziare le condizioni economiche prima della stipula né usare il “quinto d’obbligo” per modificare i valori contrattuali.
La modifica delle condizioni economiche dei contratti attuativi costituirebbe una modifica sostanziale dell’appalto, vietata dall’art. 59 del d.Lgs. 36/2023. La stessa sorte riguarda l’uso improprio dell’art. 120 sulle modifiche in corso d’opera: non è invocabile prima dell’esecuzione del contratto.
In conclusione, la norma applicabile è quella vigente alla data del bando, non alla stipula dei contratti attuativi e le condizioni dell’accordo quadro non sono modificabili salvo nei limiti dell’art. 59.
Documenti Allegati
Parere